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045U0714

IT - Decreti Legislativi Luogotenenziali

045U0714

Abrogazione della legge 7 gennaio 1929, n. 5, relativa al libro di testo unico di Stato per le scuole elementari e modificazioni al testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577. (045U0714) (DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 31 agosto 1945 n. 714)

Premessa

UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENTE GENERALE DEL REGNO In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; Visto il R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , col quale fu approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione; Vista la legge 7 gennaio 1929, n. 5 , concernente norme per la compilazione o l'adozione del libro di testo unico di Stato per le singole classi elementari; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 ; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58 ; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto coi Ministri per le finanze e per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

Tutte le norme contenute nella legge 7 gennaio 1929, n. 5 , concernente la compilazione e l'adozione del libro di testo unico di Stato nelle singole classi elementari, sono abrogate.

Art. 2

Per la scelta dei libri di testo da adottare nelle scuole elementari, sono richiamate in vigore le norme contenute nel testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle opere di integrazione, approvato col R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577 , salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto.

Art. 3

La tassa di cui alla lettera b) dell'art. 204 del testo unico citato e' elevata a L. 300 e analogamente il compenso di cui al primo comma dell'art. 210 dello stesso testo unico e' fissato in L. 170.

Art. 4

Fino a due anni dopo la cessazione dello Stato di guerra, i testi scolastici, con annessi disegni delle illustrazioni relative, possono essere presentati per l'approvazione in copia dattilografata.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 31 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
PARRI - ARANGIO RUIZ - SCOCCIMARRO - RICCI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1945
Atti del Governo, registro n. 7, foglio n. 35. - FRASCA
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