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048U0470

IT - Decreti Legislativi

048U0470

Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 09 marzo 1948 n. 470)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per le finanze, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 12 febbraio 1948:

Art. 1

Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi seguenti conclusi a Lisbona, tra l'Italia ed il Portogallo, il 14 ottobre 1947:
a) Accordo commerciale e di pagamento;
b) Scambio di Note.

Art. 2

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione degli Accordi.

Art. 3

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 14 ottobre 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948. DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - PELLA - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 maggio 1948 Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 59. - FRASCA

Art. 1

Accordo commerciale e di pagamento fra l'Italia e il Portogallo
Al fine di assicurare la ripresa e lo sviluppo degli scambi commerciali fra i due Paesi, il Governo italiano ed il Governo Portoghese hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
a) Il Trattato di Commercio e di Navigazione del 4 agosto 1934 ed i suoi allegati restano in vigore nelle parti che non siano in contraddizione col presente Accordo.
b) L'Accordo di Pagamento con i suoi allegati, firmato in Roma in data 21 dicembre 1936, e i successivi accordi firmati il 19 dicembre 1939 s'intendono denunciati con effetto dal 1 gennaio 1948. Le operazioni commerciali fra i due Paesi, aventi inizio dalla data odierna, verranno invece regolate dalle disposizioni del presente Accordo.

Art. 2

Art. 2.
Il Governo italiano e il Governo Portoghese si impegnano a concedere licenze di esportazione per il periodo di un anno per le merci contemplate nelle liste A e B allegate al presente Accordo e nei limiti indicati nelle liste stesse.
a) I due Governi potranno altresi' autorizzare, nei limiti delle loro possibilita' economiche, la esportazione di quantitativi supplementari delle merci indicate nelle suddette liste, cosi' come di merci non comprese nelle liste medesime.
b) Una Commissione Mista sara' nominata dal Governo italiano e dal Governo Portoghese, per adattare le liste menzionate alle circostanze e possibilita' del momento, e per risolvere le questioni che possano presentarsi sulla interpretazione o esecuzione dell'Accordo, quando uno dei due Governi lo richieda.
c) La fornitura delle merci la cui distribuzione e' controllata da Organismi internazionali, sara' soggetta alle disposizioni dei suddetti organismi.

Art. 3

Art. 3.
Il pagamento delle merci scambiate fra i due Paesi sara' effettuato in dollari U.S.A., liberamente trasferibili, conformemente alle disposizioni legali vigenti in ciascuno dei due Paesi.
Qualora i due Governi contraenti aderissero ad un accordo monetario internazionale o ad un sistema internazionale per la liquidazione dei saldi della bilancia dei pagamenti i due Governi procederanno alla revisione del presente articolo al fine di apportarvi le modifiche eventualmente necessarie.

Art. 4

Art. 4.
Gli scambi di merci in regime di compensazione privata, cosi' come quelli il cui pagamento e' previsto in divisa libera, iniziati prima dell'entrata in vigore del presente Accordo saranno liquidati conformemente alle disposizioni del regime generale in vigore in ciascuno dei due Paesi al momento della loro approvazione da parte delle Autorita' competenti rispettive.

Art. 5

Art. 5.
Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della firma di esso, e restera' in vigore fino al 13 ottobre 1948.
In fede di che e' stato firmato il presente Accordo.
Fatto in Lisbona, in duplice esemplare, in lingua italiana e portoghese, i due testi facenti egualmente fede, il 14 ottobre 1947.
Per l'Italia Per il Portogallo
TALAMO JOSE CAEIRO DA MATTA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Accordo-Lista A

LISTA A
ESPORTAZIONI DAL PORTOGALLO VERSO L'ITALIA
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Lista B

LISTA B
ESPORTAZIONI DALL'ITALIA VERSO IL PORTOGALLO
Parte di provvedimento in formato grafico

Acordo

Acordo comercial e de pagamentos entre Portugal e a Italia
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Lista A

LISTA A
Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-Lista B

LISTA B
Parte di provvedimento in formato grafico

Scambi di note

Lisbona, 14 ottobre 1947
Signor Ministro,
Con riferimento all'art. 2 dell'Accordo Commerciale e di Pagamento fra l'Italia e il Portogallo firmato in data odierna, i Governi italiano e Portoghese, per la sua buona esecuzione, nomineranno una Commissione Mista per adattare le liste A e B all'andamento delle circostanze ed alle possibilita'. del commercio fra i due Paesi, per verificare la pratica attuazione del detto Accordo e risolvere le questioni che potessero sorgere sulla sua interpretazione. La Commissione si riunira' ogni sei mesi o quando uno dei due Governi lo richiedera'.
Qualora nelle suddette riunioni si constatasse l'esistenza di uno squilibrio superiore al 50% nel commercio tra i due Paesi, restera' in facolta' della Parte a sfavore della quale lo squilibrio predetto venisse a verificarsi, di adottare le misure stabilite o da stabilire dalla rispettiva legislazione interna allo scopo di correggere lo squilibrio in questione.
Le saro' grato, Signor Ministro, di volermi comunicare in risposta alla presente il Suo accordo su quanto ivi contenuto.
Voglia gradire, Signor Ministro, gli atti della mia alta considerazione.
TALAMO
S. E. dott. Jose CAEIRO DA MATTA
Ministro degli Affari Esteri - LISBONA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Parte di provvedimento in formato grafico
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