048U0885
048U0885
Accordi fra il Governo italiano e le Amministrazioni militari sovietica ed anglo-americana in Germania in materia commerciale e di pagamento stipulati in Berlino il 28 giugno-3 luglio 1947. (DECRETO LEGISLATIVO 10 aprile 1948 n. 885)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per il tesoro, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Berlino, tra il Governo italiano e le Amministrazioni militari sovietica e anglo-americana di occupazione in Germania:
a) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947;
b) Accordo di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione sovietica in Germania in data 28 giugno 1947;
c) Accordo commerciale tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947;
d) Accordo provvisorio di pagamento tra il Governo italiano e l'Amministrazione anglo-americana in Germania in data 3 luglio 1947.
Art. 2
Il presente decreto legislativo entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947, per gli Accordi di cui alle lettere a) e b) e dall'11 luglio 1947 per gli Accordi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo precedente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 10 aprile 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - MERZAGORA - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 55. - FRASCA
Agreement
Agreement between the Soviet Military Administration in Germany and the italian Government covering trade between the Soviet Zone of
Occupation in Germany and Italy.
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
Accordo commerciale e di pagamento.
Il 28 giugno e' stato firmato a Berlino, fra il Governo italiano e l'Amministrazione militare sovietica in Germania, un accordo commerciale e un accordo di pagamento per la disciplina dei traffici e dei relativi pagamenti fra l'Italia e la Zona, sovietica di occupazione in Germania. (1)
Riportiamo qui di seguito il testo integrale degli accordi
conclusi.
ACCORDO COMMERCIALE
Allo scopo di riprendere e sviluppare le relazioni commerciali fra la Zona sovietica di occupazione in Germania e l'Italia, l'Amministrazione militare sovietica in Germania e il Governo italiano hanno concluso il seguente accordo:
Art. 1.
L'Amministrazione militare sovietica in Germania facilitera' in tutti i modi l'esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in Germania verso l'Italia delle merci di cui all'acclusa lista A. Per sua parte, il Governo italiano facilitera' l'emissione delle necessarie licenze di importazione.
(1) La Zona sovietica d'occupazione in Germania comprende i seguenti territori: provincie del Mecklenburgo e Brandeburgo, della Turingia, Anhalt, Halle-Merseburgo e Sassonia e parte rimanente di tutti i territori orientali che non sono sotto l'amministrazione polacca.
Art. 2
Art. 2.
Il Governo italiano facilitera' in tutti i modi la esportazione
dall'Italia verso la Zona sovietica di occupazione in Germania delle merci di cui alla lista B. Per sua parte l'Amministrazione militare sovietica facilitera' l'emissione delle necessarie licenze d'importazione.
Art. 3
Art. 3
Le liste A e B, di cui agli articoli 1 e 2 del presente accordo,
comprendono le merci che interessano le due parti e che, attualmente, sono disponibili per l'esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in Germania e, rispettivamente dall'Italia.
Le liste in questione possono essere ampliate di comune accordo.
Art. 4
Art. 4
L'Amministrazione militare sovietica o le persone fisiche e
giuridiche dalla stessa autorizzate da una parte, e le persone fisiche e giuridiche italiane, dall'altra, possono concludere contratti per la fornitura di merci non previste dal presente accordo sotto l'osservanza delle norme vigenti, rispettivamente, nella Zona sovietica e in Italia.
Art. 5
Art. 5
L'esportazione delle merci indicate nella lista A, di cui
all'articolo 1, e di quelle indicate nella lista B, di cui all'articolo 2 del presente accordo, sara' effettuata in base a contratti conclusi tra il Dipartimento del commercio estero dell'Amministrazione militare sovietica in Germania o organizzazioni e ditte della Zona sovietica di occupazione in Germania, autorizzate dal detto Dipartimento, e le ditte e organizzazioni italiane alle quali siano state rilasciate le relative licenze.
Art. 6
Art. 6
Le merci in esportazione dalla Zona sovietica di occupazione in
Germania e quelle in importazione dall'Italia saranno consegnate franco vagone alla stazione di frontiera germanica.
Il presente accordo entrera' in vigore il 1 luglio e sara' valido fino al 31 dicembre 1947.
Qualora lo stesso non venisse prorogato per un ulteriore periodo di
tempo, le disposizioni ivi contenute si applicheranno alle obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi a che le stesse non siano state portate a termine.
Accordo commerciale-Lista A
LISTA A
ESPORTAZIONE DALLA ZONA SOVIETICA DI OCCUPAZIONE IN GERMANIA VERSO L'ITALIA
Rottami metallici
Impianti, macchinari e parti di ricambio
Strumenti di precisione
Chamotte
Materiali refrattari
Paraffina
Cera montata
Nerofumo
Legname
Patate da seme
Barbabietole da seme
Carta da giornale
Sali potassici (1).
(1)Dopola fine del 1947.
Accordo commerciale-Lista B
ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO LA ZONA SOVIETICA DI OCCUPAZIONE IN GERMANIA
LISTA B
Zolfo grezzo
Zolfo raffinato
Mercurio
Piriti
Talco
Amianto
Cadmio
Canapa grezza e raffinata (2)
Prodotti ortofrutticoli (frutta e ortaggi freschi, agrumi,
frutta secca, ortaggi e frutta conservata, sementi)
Filati e spaghi di canapa
Prodotti chimici
Prodotti medicinali e farmaceutici
Cuscinetti a sfere (3)
Macchinari e parti di ricambio
Pneumatici per autoveicoli e biciclette (4).
(2) Del raccolto 1947.
(3) Subordinata alla fornitura della Zona sovietica degli acciai speciali occorrenti.
(4) Subordinata alla consegna di nerofumo dalla zona sovietica.
Art. 1
Accordo di pagamento
L'Amministrazione militare sovietica in Germania e il Governo
italiano, allo scopo di regolare i reciproci pagamenti, hanno concluso il seguente accordo:
Art. 1
I pagamenti saranno effettuati nella Zona sovietica, di occupazione
in Germania attraverso la "Garantie und Crediti Bank" di Berlino, per conto dell'Amministrazione militare sovietica, e in Italia tramite l'Ufficio italiano dei cambi in Roma, per conto del Governo italiano.
A tale scopo i detti Istituti apriranno speciali conti senza
interesse in dollari U. S. A. ciascuno a nome dell'altro e si comunicheranno immediatamente gli importi accreditati nei conti stessi.
Al ricevimento di ogni ordine di accreditamento, gli Istituti in
questione effettueranno senz'altro i corrispondenti pagamenti alle ditte o persone interessate, prescindendo dalle disponibilita' esistenti nei rispettivi conti, sempre in armonia, peru', con le disposizioni di cui al successivo articolo 4.
Art. 2
Art. 2
A meno che le parti interessate non stabiliscano differentemente
nei singoli contratti, i pagamenti per la consegna delle merci in conformita' al presente accordo saranno effettuati mediante apertura di credito da disporsi da parte del compratore in favore del venditore, nel paese o nella zona di quest'ultimo utilizzabile contro documenti, secondo le condizioni previste dall'apertura di credito.
Art. 3
Art. 3.
Alla fine di ogni trimestre (30 settembre-31 dicembre, ecc.) gli
Istituti procederanno all'accertamento del saldo dei rispettivi conti. Il debito risultante a carico di una delle due parti, in dipendenza delle operazioni contabilizzate fino all'ultimo giorno del mese precedente quello di chiusura, e non compensato alla data della chiusura stessa, sara' pagato, su richiesta dell'Istituto creditore a una banca da designarsi dal medesimo, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
Il pagamento del saldo debitore sara' effettuato in dollari U. S.
A. o, di comune accordo tra le parti, in altra divisa libera.
Art. 4
Art. 4
Se in qualsiasi momento il saldo dei conti dovesse superare
l'importo di dollari U. S. A. 150.000 le eccedenze su tale limite dovranno essere regolate immediatamente in dollari U. S. A.
Art. 5
Art. 5
Le disposizioni del presente accordo si applicano:
a) al pagamento delle merci esportate ai sensi degli articoli 1 e
2 dell'accordo commerciale firmato in data odierna;
b) al pagamento delle spese di trasporto e di assicurazione, di noli e altre spese del genere;
c) a tutte le altre spese inerenti alle operazioni commerciali;
d) ad altri pagamenti da stabilirsi di comune accordo.
Art. 6
Art. 6
La "Garantie und Credit Bank" di Berlino e l'Ufficio italiano dei Cambi in Roma stabiliranno di comune accordo le modalita' tecniche relative ai pagamenti da effettuarsi in applicazione del presente accordo.
Art. 7
Art. 7
Il presente accordo entrera' in vigore il 1 luglio e sara' valido fino al 31 dicembre 1947. Qualora l'accordo commerciale non venisse prorogato per un ulteriore periodo di tempo, le disposizioni del presente accordo di pagamento si applicheranno a tutte le obbligazioni discendenti dalle transazioni iniziatesi durante il periodo di validita' dei menzionati accordi, firmati in data odierna, e fino a che le stesse non siano state portate a termine.
Appena possibile verranno pubblicate le norme del Ministero del
commercio estero e dell'Ufficio italiano dei Cambi per la regolamentazione, rispettivamente, degli scambi commerciali e dei relativi pagamenti sia con la Zona anglo-americana che con la Zona sovietica.
N.B. - Coloro che sono in possesso del volume "Accordi commerciali e di pagamento conclusi dall'Italia nel dopoguerra" vorranno inserire il testo degli, accordi suddetti nel capitolo Germania.
Memorandum
Memorandum di accordo sul traffico e le relazioni commerciali.
Nei giorni dal 19 al 20 giugno e dal 30 giugno al 3 luglio 1947 si sono incontrati a Berlino una Delegazione del Governo italiano e le Autorita' degli Stati Uniti e della Gran Bretagna in Germania per discutere i problemi riguardanti il traffico e le relazioni commerciali fra l'Italia e la Zona anglo-americana di occupazione in Germania. (1)
Si riportano integralmente qui di seguito i punti discussi e le
raccomandazioni concordate dai Capi delle delegazioni per la loro applicazione e per l'ulteriore studio.
(1) La Zona anglo-americana di occupazione in Germania comprende i seguenti territori:
A) Zona americana:
I. - Grande Assia: Assia, Assia-Nassau, esclusi i distretti di Oberwesterwald ed Underwesterwald, Unterlhan e Sankt Goarhausen.
II. - Wurttemberg Baden: parte settentrionale del Baden e del Wurttemberg.
III. - Baviera: Baviera escluso il Palatinato del Regno e il distretto di Lindau.
IV. - Circondario di Brema.
B) Zona britannica: le provincie Schleswig Holstein, Hanover e Vestfalia. Citta' e Stato di Amburgo, Braunschweig, Oldenburg, Lippe e Schaumburg Lippe. Distretto di Colonia ed Acquisgrana.
A) COMMERCIO
1. Procedure.
La Delegazione delle Zone combinate (la Delegazione combinata) ha chiarito taluni punti relativi alla Istruzione n. 1 della Joint Export - Import Agency (JEIA), la quale stabilisce la procedura per le esportazioni dalle Zone combinate. E' stato illustrato verbalmente un recente emendamento che allarga i poteri delle filiali della JEIA, autorizzandole ad approvare contratti fino a dollari 250.000.
La Delegazione combinata ha precisato che l'acquisizione di merci e
di materie prime importate nelle Zone combinate, ad eccezione delle merci acquistate direttamente dai Governi, e' controllata dall'Ufficio centrale della JEIA a Minden, che, tuttavia, si spera di delegare prossimamente alle filiali della, JEIA nei Leander i poteri di approvare determinate importazioni proposte o concluse da autorita' o ditte germaniche.
La Delegazione combinata ha spiegato taluni punti relativi al piano per i viaggi nelle Zone combinate di uomini d'affari (acquirenti potenziali) ed ha dichiarato che si sperava di rendere possibili nel prossimo futuro, all'infuori della quota regolare stabilita per gli acquirenti, i viaggi di uomini d'affari non richiedenti vitto, alloggio e mezzi di trasporto dalle autorita' di occupazione. La Delegazione italiana ha messo in rilievo l'importanza di ammettere anche i viaggi di venditori potenziali nelle Zone combinate e cio' nell'interesse dello sviluppo dei traffici tra l'Italia e le Zone combinate. La Delegazione combinata ha chiarito che attualmente tutti gli acquisti vengono fatti dall'Ufficio centrale della JEIA, il quale provvede, secondo le proprie necessita', al rilascio dei permessi di entrata occorrenti. Non appena i poteri piu' sopra indicati di approvare determinate importazioni saranno stati delegati alle filiali dell'JEIA, queste ultime saranno in grado di provvedere a quanto necessario per i viaggi in questione.
I rappresentanti delle Zone combinate hanno chiesto se esistevano delle obbiezioni a viaggi di uomini d'affari germanici in Italia.
Essi sono stati informati dalla Delegazione italiana che, in linea di principio, il Governo italiano non e' contrario a tali viaggi, sempreche' essi siano proposti dalle autorita' delle Zone combinate.
I viaggi in questione dovranno essere autorizzati dai competenti
uffici italiani (italian Travel Control Offices) nelle Zone combinate.
La Delegazione combinata ha confermato che la corrispondenza
transazionale tra la Germania ed i paesi esteri e' stata ammessa a partire dal 15 giugno 1947, essa ha inoltre confermato che nelle Zone combinate, esiste la possibilita' per gli uomini d'affari stranieri e per le ditte germaniche autorizzate, di corrispondere per telefono e per telegrafo con l'estero, sempreche' siano stabilite le intese del caso con i singoli paesi esteri interessati.
2. Esportazioni ed importazioni.
Sono state presentate liste di prodotti che si ritengono
disponibili per l'esportazione e liste di prodotti richiesti all'importazione. Sulla scorta di tali elementi, sono state compilate liste di prodotti che presentano concrete possibilita' di scambio tra l'Italia e le Zone combinate nella restante parte del 1947. Le liste in questione risultano dagli allegati A (1) - A (5).
Le liste di cui agli allegati A (4) e A (5) non sono da
considerarsi tassative, ma soltanto quale base di partenza, restando inteso che di volta in volta saranno aggiunti i prodotti di possibile intercambio.
La Delegazione italiana ha dichiarato che dall'esame delle liste
summenzionate e' risultato che le Zone combinate non sono in grado di esportare, o possono esportare soltanto in quantita' limitate, prodotti, quali il carbone, i rottami di ferro e acciaio, i bidoni, i blooms e gli altri semilavorati di acciaio, i macchinari pesanti, i prodotti chimici base, ecc. di preminente importanza per l'economia italiana e che la Germania esportava in passato verso l'Italia. La Delegazione ha osservato che, a parte il carbone, le esportazioni della Germania saranno costituite, nel prossimo futuro, prevalentemente da manufatti o semi-lavorati non indispensabili all'economia italiana. La Delegazione italiana ha messo in particolare rilievo che circa il 50% delle importazioni italiane della Germania erano in passato pagate con la esportazione di prodotti agricoli italiani, specialmente frutta, fresca ed ortaggi (il 70% dell'esportazione agricola italiana era diretta in Germania).
Pertanto l'esportazione dei prodotti articoli italiani verso la Germania rappresenta una necessita' vitale, nel quadro della ripresa degli scambi italo-germanici, a causa anche delle limitate risorse dell'economia italiana.
La Delegazione combinata ha spiegato che, in relazione ai limitati mezzi disponibili, era necessario di concentrare gli acquisti di alimentari su prodotti ad alto contenuto in calorie in rapporto al prezzo, sottolineando il grave onere a carico dei loro governi per la provvista di generi alimentari alle Zone combinate. La Delegazione combinata ha manifestato la propria comprensione per il problema italiano, impegnandosi a studiare ulteriormente le proposte avanzate dalla Delegazione italiana a tale riguardo.
B) PROBLEMI RELATIVI AI TRASPORTI.
E' stato raggiunto un accordo su talune intese in materia di
trasporti tra l'Italia e le Zone combinate. Gli accordi raggiunti sono specificati nell'accluso allegato B.
C) PAGAMENTI.
E' stato raggiunto un accordo in materia di pagamenti relativi al commercio tra l'Italia e le Zone sotto il controllo anglo-americano.
Le intese sono specificare nell'accordo di cui agli uniti allegati C 1 e C 2, che entrera' in vigore dopo la ratifica da parte del Bipartite Board. La data di ratifica sara' notificata al Governo italiano (1).
(1) La ratifica e' avvenuta in data 11 luglio 1947.
Allegato A (1)
ALLEGATO A (1)
LISTA DEI PRODOTTI DISPONIBILI PER L'ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO LE ZONE COMBINATE ANGLO-AMERICANA IN GERMANIA DURANTE IL 1947
a) PRODOTTI AGRICOLI E GENERI ALIMENTARI:
1. Ortaggi freschi:
Pomodori, cavolfiori, cavoli, cipolle, aglio, carote, ecc.
2. Frutta fresca:
Mele, pere, pesche, albicocche, prugne, ciliege, uva, ecc.
3. Agrumi:
Arance, limoni
4. Noci e frutta secche:
Mandorle (sgusciate), nocciole (sgusciate e con guscio), noci,
castagne, fichi (secchi), ecc.
5. ortaggi o frutta conservati:
Ortaggi secchi, polpa di frutta, ortaggi in salamoia, conserve
di pomodoro, pomodori in scatola, scorze di limone e di arancio in salamoia, succo di agrumi, condimenti per brodi e dadi per brodi, salsa di pesce e di ortaggi (Brotaufstrich), capperi in barili (salati).
6. Semi:
Semi di erba medica, semi di trifoglio rosso, lotus
corniculatus, semi da orto, semi da bosco.
7. Varie:
Scilla fresca, scilla secca, bacche di ginepro, piante da
frutta.
8. Vini e vermouth.
b) PRODOTTI DELL'INDUSTRIA MINERARIA:
Zolfo grezzo e raffinato
Mercurio
Minerali e concentrato di zinco
Piriti e ceneri di piriti
Talco (industriale e farmaceutico)
Pietra pomice
Barite (naturale e solfato di bario)
Fluorspato
Ardesia
Amianto
Cadmio.
c) PRODOTTI CHIMICI:
1. Prodotti organici:
Acido citrico, acido tartarico, tartaro grezzo, cremortartaro,
olii essenziali (gelsomino, bergamotto, limone, menta, mirtillo, arancio dolce e mandarino).
2. Prodotti inorganici:
Acido borico, borace, perborato, solfato di alluminio,
criolite (sintetica), solfato di ferro (FeS), triolino.
3. Estratti tannici (castagno e sammacco).
4. Prodotti medicinali e farmaceutici:
Manna, piante medicinali, olio di mandorle, sali di mercurio, radiche di liquerizia, succo di liquerizia, liquerizia in blocchi.
d) MACCHINARI, ECC.:
L'industria meccanica e' in grado di esportare tipi di
macchinario, specialmente macchine da scrivere, macchine da cucire, macchine calcolatrici, macchine utensili, macchine elettriche, motociclette e parti di ricambio.
C) FIBRE TESSILI E PRODOTTI TESSILI:
Canapa greggia e pettinata, filati e cordami di canapa,
manufatti di canapa semplici e impermeabili, seta grezza, ritorta, cascami di seta e filati di cascami di seta, rayon e fiocco (Zellwolle), prodotti tessili di tutte le specie, puri e misti, cappelli da uomo e da donna, di feltro, di pelo e di lana, cappelli di paglia, cloches di feltro e di paglia, trecce di paglia.
f) PRODOTTI VARI:
Tabacco (da masticare)
Celluloide in blocchi, lastre, fogli e bastoncini
Sughero grezzo, lastre e dadi di sughero
Radiche per pipe
Steli di saggina per scope.
Allegato A (2)
ALLEGATO A (2)
LISTA DEI PRODOTTI RICHIESTI DALL'ITALIA DALLE ZONE COMBINATE ANGLO-AMERICANA IN GERMANIA DURANTE IL 1947.
a) Combustibili solidi e derivati:
Carbone
Antracene (puro)
Benzolo
Toluolo
Xilolo
Cresolo
Naftalina
Acenaftene
Carbazolo
b) Derivati di combustibili liquidi:
Paraffina
Coke di petrolio
c) Ferri ed acciai:
Rottami di ferro e acciaio
Ghisa
Semi-lavorati di acciaio, blooms e bidoni
Lamiere
Acciai speciali
Lamierino magnetico
Rotaie
Macchinario per miniera e parti di ricambio
Aghi per maglieria e macchine tessili
Impianti per raggi X
Strumenti chirurgici (tipi speciali)
Strumenti scientifici e di precisione
Assi (di acciaio)
Macchinari e parti di ricambio (nei tipi diversi da quelli
fabbricati in Italia).
d) Refrattari e materiale isolante:
Caolino
Magnesite e mattoni di magnesite
Magnesite calcinata
Chamotte e terre da fonderia
Refrattari silico-alluminosi (con contenuto del 40% e piu' di alluminio)
Refrattari silicei
Gesso di Neuburg (Neuburg Clalk)
Farina fossile (Kieselguhr).
e) Prodotti chimici:
Nerofumo
Catrame di pino
Glicerina
Acido benzoico
Ozocherite
Ceresina
Cere sintetiche varie (p. e. cera montata)
Cloruro di potassio (per uso industriale)
Emulgator M. K.
Carbazolo
Potassa caustica
Soda caustica
Alcool butilico
Stearina
Alcool amilico
Carbonato di manganese
Potassa caustica
Triossido di antimonio
Cloruro di litio
Ossido di stagno
Ossido di etilene
Glicole etilenico
Perossido di sodio
Olii amilici
Ossitricloruro di fosforo (PhOCL3)
Cianuro di sodio
Acido fenico
Materie greggie varie per l'industria farmaceutica
Sostanze coloranti (al fino, all'indaco, basici, resorcin,
acidi al crom ecc.)
Gelatina per fotografia
f) Legname:
Legname resinoso
Legname duro
Pali telegrafici
g) Cellulosa:
Polpa meccanica di legno
Cellulosa da rayon
Cellulosa da carta
h) Prodotti agricoli fertilizzanti:
Patate da semina
Fertilizzanti potassici
Luppolo
Barbabietole saccarifere (da seme)
Allegato A (3)
ALLEGATO A (3)
LISTA DI PRODOTTI CHE PROBABILMENTE SARANNO DISPONIBILI PER L'ESPORTAZIONE O PER I QUALI POSSONO ACCERTARSI ORDINAZIONI DA
PARTE DELLA ZONA COMBINATA ANGLO-AMERICANA DURANTE IL 1947
Farina fossile
Potassa
Cemento
Salgemma
Innesti articoli
Luppolo
Lastre di ardesia
Assi (di acciaio)
Getti finiti di acciaio
Montacarichi
Demag
Locomotive
Diesel
Parti di motori
Macchinari per miniere
Impianti di segnalazione per ferrovie
Macchine tessili (principalmente per tessiture)
Macchine da stampa
Macchine per l'industria della carta
Impianti radiofonici e telefonici
Apparecchi elettrici per uso domestico
Interruttori elettrici (alta tensione)
Motori elettrici (di ogni grandezza)
Prodotti
Bosch
Spazzole per carbone
Elettrodi
Pistoni
Impianti per l'industria della birra
Impianti per dentisti
Impianti per raggi X e per chirurgia
Strumenti chirurgici
Strumenti scientifici
Strumenti di precisione (bilance, misuratrici, ecc.)
Binocoli e microscopi
Macchine fotografiche
Strumenti per disegnare
Automobili (Volkswagen)
Parti di ricambio
Opel
Biciclette
Macchine da cucire
Aghi
Macchine calcolatrici
Macchine da scrivere
Orologi da tasca e da muro
Coltelleria
Ferramenta
Chiusure lampo
Recipienti di zinco per batterie
Sieri
Prodotti chimici per l'industria tessile
Prodotti farmaceutici
Canfora sintetica
Prodotti chimici pesanti
Coloranti
Gelatina per fotografia
Carta per fotografie
Carta da stampa artistica
Prodotti speciali di carta
Cellofane e prodotti di Tylose Catgut per uso chirurgico
Inchiostri da stampa
Terraglie
Crogioli
Isolatori
Vetrerie (qualita' inferiori)
Cristallerie
Oggetti d'argento e gioielleria
Fogli di oro, argento e alluminio
Alluminio in tubi, fogli e polvere
Ornamenti per gli alberi di Natale
Cotonate (qualita' media)
Lanerie (qualita' media)
Manufatti di rayon (inclusi velluti e peluches)
Tappeti e stuoini
Tessuti per usi industriali
Tela per rilegatura libri
Guanti
Pelletterie
Linoleum
Celluloide
Oggetti di sughero
Matite
Giocattoli.
Allegato A (4)
ALLEGATO A (4)
LISTA DEI PRODOTTI RICHIESTI DALLE ZONE COMBINATE E CHE SI RITENGONO DISPONIBILI PER L'IMPORTAZIONE DALL'ITALIA DURANTE IL 1947
il=2; Zolfo
Mercurio
Piriti
Ceneri di piriti
Talco
Ardesia
Amianto (fibra lunga)
Estratti tannici (castagno e sommacco)
Prodotti chimici (organici ed inorganici)
Materiali per la fabbricazione di prodotti medicinali e
farmaceutici
Canapa, grezza o pettinata (raccolto 1947)
Spaghi di canapa (per uso agricolo)
Sughero grezzo
Olii grezzi
Cadmio (non e' probabile una richiesta immediata da parte delle
Zone combinate) Sementi
Seta grezza ritorta.
Allegato A (5)
ALLEGATO A (5)
LISTA DEI PRODOTTI DELLE ZONE COMBINATE ANGLO-AMERICANA RICHIESTI DALL'ITALIA E CHE SI RITENGONO DISPONIBILI PER L'ESPORTAZIONE O PER I QUALI POSSONO ESSERE ACCETTATI DEGLI ORDINI NEL 1947.
Rottami di ferro ed acciaio (in piccoli quantitativi)
Attrezzature per miniere e parti di ricambio
* Impianti per raggi X
* Aghi per maglieria e per macchine tessili
* Strumenti chirurgici
* Strumenti scientifici e di precisione
* Gesso di Neuburg
* Farina fossile
* Cloruro di potassio (per uso industriale)
* Materiale per l'industria farmaceutica
* Coloranti
Gelatina per fotografia
Assi di acciaio (solo da stock)
Fertilizzanti potassici (in base ad "allocation")
* Luppolo
* Macchinari e parti di ricambio (nei tipi diversi da quelli
fabbricati in Italia) Pali telegrafici
Allegato B
ALLEGATO B
CONFERENZA SUL TRAFFICO E SULLE RELAZIONI COMMERCIALI FRA L'Italia E LE ZONE COMBINATE DI OCCUPAZIONE ANGLO-AMERICANA IN GERMANIA (19-20 GIUGNO 1947 BERLINO)
RELAZIONE DEL COMITATO PER I TRASPORTI
1. Traffici ferroviari fra le Zone combinate anglo-americana in Germania e l'Italia.
E' stato convenuto che il traffico ferroviario fra le Zone di
occupazione anglo-americana in Germania e l'Italia debba svolgersi in base alla C. I. M. ed agli emendamenti concordati nelle tre conferenze tenutesi a Basilea, Berna e recentemente a Lugano nell'aprile 1947, nelle quali erano rappresentate le autorita' ferroviarie italiane e quelle delle Zone di occupazione.
In relazione a quanto sopra, il pagamento delle tasse di trasporto ferroviario per le merci esportate dalla Germania e' a carico del Paese importatore dal punti di uscita della frontiera germanica. Il pagamento delle tasse di trasporto per le merci importate in Germania e' a carico del paese esportatore fino al punto di entrata nel territorio della Germania.
2. Traffici ferroviari di transito da e per l'Italia attraverso le Zone anglo-americana.
A Lugano nell'aprile 1947, le autorita' ferroviarie italiane
dichiararono che non erano in grado di accordarsi sul pagamento in dollari U. S. A. delle tasse per il transito (spese di trasporto propriamente dette, spese accessorie ed altre eventuali spese) attraverso le Zone combinate della Germania.
In conseguenza di cio' e' stato convenuto che le spese relative al trasporto dall'Italia fino al punto di entrata della frontiera germanica dovranno essere pagate dal mittente e dal suddetto punto fino alla stazione di destinazione, dal destinatario. Nei casi in cui sia destinataria l'Italia, essa sosterra' le tasse di trasporto soltanto dal punto di uscita dalla frontiera germanica, restando invece a carico del mittente tutte le altre tasse.
E' stata presa nota che l'Italia si riserva il diritto di
riconoscere il pagamento in dollari delle tasse per il traffico di transito attraverso la Germania successivamente al 1 luglio 1947.
3. Disposizioni concernenti i vagoni ferroviari e le condizioni relative allo scambio dei vagoni stessi.
Il comitato ha preso nota del recente accordo fra le Zone combinate
anglo-americana e l'Italia per lo scambio di vagoni tedeschi in Italia (ammontanti approssimativamente a 1000, non tutti rotanti) e di vagoni italiani trattenuti in Germania (ammontanti approssimativamente a 12.000 non tutti rotanti).
Il comitato ha convenuto che il traffico iniziale fra le Zone
anglo-americana in Germania e l'Italia potra' effettuarsi con detti carri.
Inoltre il comitato ha convenuto che tutti i dettagli di carattere tecnico dovranno essere necessariamente discussi fra i funzionari degli uffici tecnici delle rispettive autorita' e l'Austria, attraverso la quale dovra' essere effettuato il traffico, previa autorizzazione di tale paese.
In relazione a cio' e sulla scorta dei risultati delle
conversazioni in materia di scambi, le autorita' tecniche italiane dovranno mettersi in contatto col Bipartite Transport Control Group (Railways), Bielefeld, Germania.
Tali discussioni riguarderanno l'intensita' del traffico
giornaliero in base alle concrete possibilita' di traffico e ai numero dei vagoni che i due paesi potranno raccogliere nelle rispettive zone di caricamento.
4. Traffico ferroviario di transito da e per la Germania attraverso l'Italia ed i porti italiani.
Il delegato italiano ha accennato alla possibilita' di traffici da e per le Zone combinate anglo-americana in Germania attraverso l'Italia ed i porti italiani.
I delegati americani e inglesi hanno preferito rinviare la
discussione su questo punto, non vedendo, nel momento attuale, la possibilita' di concludere accordi soddisfacenti per il pagamento delle tasse di trasporto al di la' delle frontiere tedesche, particolarmente nei riguardi delle merci transitanti attraverso i porti italiani.
E' stato convenuto che tale materia, presentandosene la
possibilita', potra' essere discussa in un secondo tempo.
Art. 1
ALLEGATO C (1)
Accordo provvisorio concernente i pagamenti relativi al commercio fra l'Italia e la Zona di occupazione anglo-americana in Germania.
Art. 1
L'Ufficio italiano dei Cambi in Roma, agente per conto del Governo italiano aprira' nei suoi libri un conto in dollari U. S. A. non produttivo di interesse al nome dei Governi militari degli Stati Uniti e del Regno Unito in Germania, denominato "Military Governments for Germany (US/UK) Joint Export-Import Offset Account".
Attraverso tale conto saranno regolati i pagamenti relativi al
commercio fra l'Italia e le Zone di occupazione anglo-americana in Germania, eccetto quelli riguardanti il carbone, il legname e la potassa.
Art. 2
Art. 2
I pagamenti derivanti dalle esportazioni (comprese le esportazioni di servizi) dalle Zone di occupazione anglo-americana in Germania verso l'Italia saranno accreditati nel sopramenzionato conto in dollari U. S. A.
Art. 3
Art. 3
I pagamenti derivanti dalle importazioni (comprese le importazioni di servizi) nelle Zone di occupazione anglo-americana in Germania di merci provenienti dall'Italia saranno effettuati mediante ordini di addebitamento stilati in dollari U. S. A. ed emessi dai Governi militari degli Stati Uniti e del Regno Unito in Germania, a valere sul conto aperto presso l'Ufficio italiano dei Cambi.
Art. 4
Art. 4
Il 30 settembre, il 31 dicembre, il 31 marzo e il 30 giugno si
procedera' all'accertamento del saldo del conto. La parte del saldo cosi' accertato, corrispondente a partite registrate due mesi o piu' prima della data di chiusura e non ancora compensato diverra' pagabile in contante.
Tali importi dovranno essere regolati immediatamente su richiesta, ad opzione della parte creditrice, o in dollari U. S. A. o in lire sterline al tasso di cambio di dollari 4.03 per una sterlina.
In tutti i casi tale opzione dovra' essere esercitata mediante
notifica alla debitrice nei 30 giorni precedenti la data del pagamento.
Art. 5
Art. 5
Se in qualsiasi momento il saldo del conto dovesse superare
l'importo di dollari U. S. A. 500.000 l'eccedenza oltre tale limite diverra' pagabile in contanti, e tale pagamento avra' luogo secondo le modalita' di cui al precedente articolo 4.
Art. 6
Art. 6
I Governi militari degli Stati Uniti e del Regno Unito in Germania e l'Ufficio italiano dei Cambi stabiliranno di comune accordo le modalita' tecniche relative all'esecuzione del presente accordo.
Art. 7
Art. 7
Il presente accordo entra in vigore a partire dall'11 luglio 1947 e
resta valido fino al 31 dicembre 1947.
Esso sara' prorogato per tacita riconduzione di trimestre in
trimestre, a meno che non sia denunciato da una delle due parti un mese prima della scadenza.
Allegato C(2)
ALLEGATO C (2)
L'allegato C 2 e' costituito da una lettera indirizzata dalle
autorita' militari anglo-americana al plenipotenziario del Governo italiano del seguente tenore:
"Con riferimento all'accordo in data 11 luglio 1947 stipulato fra il Governo italiano e i Governi militari degli S. U. A. e del Regno Unito in Germania, concernente i pagamenti commerciali fra l'Italia e le Zone di occupazione anglo-americana in Germania, Vi comunichiamo che scopo della presente lettera e' quello di precisare che la situazione finanziaria delle Zone di occupazione anglo-americana in Germania non permette di concedere crediti per le esportazioni di carbone, legname e potassa. Di conseguenza resta convenuto che il regolamento delle suddette merci sara' esclusivo dal presente accordo.
Pertanto i pagamenti relativi alla potassa, al carbone e al legname
esportati dalle Zone di occupazione anglo-americana in Germania verso l'Italia saranno effettuati in dollari U. S. A. fino a quando non saranno stipulate di comune accordo nuove intese al riguardo.
Tuttavia l'acquisto delle predette merci potra' essere regolato,
attraverso il menzionato conto in dollari, utilizzando le disponibilita' risultanti in qualsiasi momento a favore dell'Italia nello stesso conto.
Resta infine inteso che nelle dizioni "esportazioni di servizi" (di
cui all'art. 2) e "importazioni di servizi" (di cui all'art. 3) si intendono comprese tutte le usuali spese accessorie connesse con l'importazione e l'esportazione (di merci, nonche' quegli altri servizi che, di volta in volta, saranno di comune accordo stabiliti".