048U0079
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Proroga della esenzione temporanea dall'imposta di ricchezza mobile a favore degli opifici, gia' ammessi a fruirne in forza di leggi speciali, che siano rimasti inattivi per causa dipendente dalla guerra. (DECRETO LEGISLATIVO 26 gennaio 1948 n. 79)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze; PROMULGA il seguente decreto, legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 6 dicembre 1947:
Articolo unico
Il tempo durante il quale gli opifici tecnicamente organizzati, gia' ammessi a godere a norma di leggi speciali dell'esenzione temporanea da imposta di ricchezza mobile, sono rimasti completamente inattivi per causa dipendente dalla guerra, non e' computato nella determinazione del periodo di esenzione.
Per beneficiare della agevolazione stabilita nel comma precedente, i contribuenti, quando ricorrano le condizioni richieste nel comma stesso, debbono presentare domanda all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, indicando il periodo di inattivita' dell'opificio e documentandone la causa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 febbraio 1948 Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 152. - FRASCA