Monitoring Gesetzessammlung

048U0230

IT - Decreti Legislativi

048U0230

Trattamento economico per i servizi d'istituto resi fuori del proprio ufficio dal personale dell'Amministrazione dei catasto e dei servizi tecnici erariali. (DECRETO LEGISLATIVO 26 febbraio 1948 n. 230)

Premessa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall' art. 3, comma primo del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 21 febbraio 1948:

Art. 1

Al personale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, di ruolo e non di ruolo, che sia incaricato di servizi d'istituto in localita' distanti piu' di un chilometro dal proprio ufficio, ma meno di quanto previsto perche' sorga il diritto al trattamento di missione intero o ridotto, e' concessa, in aggiunta al rimborso delle spese tranviarie, una indennita' pari rispettivamente ad un decimo o ad un quinto della diaria normale di missione, escluso il supplemento di pernottazione, a seconda che l'espletamento dell'incarico richieda un'assenza dall'ufficio di durata non superiore o superiore a cinque ore.
Il tempo impiegato in piu' servizi nella medesima giornata si somma, agli effetti del precedente comma.
Nessuna indennita' viene corrisposta quando gli incarichi di cui sopra abbiano per scopo semplici conferenze presso altri uffici, ovvero esami di atti o di disegni, o lavori di tavolo. In tal caso verranno rimborsate le sole spese tranviarie.

Art. 2

Con decreto del Ministro per il tesoro sara' provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per la esecuzione del presente decreto.

Art. 3

Il presente decreto ha effetto dal 28 gennaio 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 26 febbraio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 5 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 29. - FRASCA
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