010G0096
010G0096
Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88. (10G0096) (DECRETO LEGISLATIVO 29 aprile 2010 n. 75)
Premessa
Entrata in vigore del provvedimento: 10/06/2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88 , recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed, in particolare, l'articolo 13; Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 , relativo ai concimi; Visto i regolamenti (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007 , e n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 2010; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Considerato che la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non ha reso il parere di competenza nel previsto termine; Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 2010; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Campo di applicazione 1. Il presente decreto si applica ai:
a) prodotti immessi sul mercato come concimi CE, definiti dal regolamento (CE) n. 2003/2003 ;
b) concimi nazionali, ammendanti, correttivi e prodotti correlati immessi sul mercato di seguito definiti, descritti e classificati negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 13.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE)
Note alle premesse:
- L' art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- L' articolo 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O., cosi' recita:
«Art. 13. (Delega al Governo per il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e con le modalita' di cui all'articolo 1, un decreto legislativo di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell' articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 ;
b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;
c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformita' dei concimi, ai sensi dell' articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003 ;
d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettivita', proporzionalita' e dissuasivita', ai sensi dell' articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003 .
2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».
- Il regolamento (CE) n. 2003/2003 e' pubblicato nella G.U.C.E. 21 novembre 2003 n. L 304.
- Il regolamento (CE) n. 834/2007 e' pubblicato nella G.U.C.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
- Il regolamento (CE) n. 889/2008 e' pubblicato nella G.U.U.E. 20 luglio 2007, n. L 189.
Note all' art. 1:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 2
Definizioni 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per «fertilizzanti» i prodotti e i materiali di seguito definiti:
a) «concimi»: prodotti la cui funzione principale e' fornire elementi nutritivi alle piante; i concimi si suddividono in «concimi CE» e «concimi nazionali» i cui tipi e caratteristiche sono riportati rispettivamente nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
b) «elementi chimici della fertilita'», sono considerati:
1) «elementi nutritivi principali»: esclusivamente gli elementi azoto, fosforo e potassio;
2) «elementi nutritivi secondari»: gli elementi calcio, magnesio, sodio e zolfo;
c) «microelementi»: gli elementi boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco, essenziali alle piante in quantita' esigue in confronto a quelle degli elementi nutritivi principali e secondari;
d) «carbonio organico di origine biologica»: il carbonio organico costituente di prodotti di origine vegetale o animale o derivante direttamente da detti prodotti con esclusione di qualsiasi forma di carbonio organico di sintesi;
e) «azoto organico»: l'azoto contenuto in composti chimici organici di origine vegetale oppure animale o derivante direttamente da detti prodotti;
f) «concime minerale»: un concime nel quale gli elementi nutritivi dichiarati sono presenti sotto forma di composti minerali ottenuti mediante estrazione o processi fisici e chimici industriali, o processi fisici o chimici industriali; per convenzione possono essere classificati come concimi minerali la calciocianammide e l'urea e i suoi prodotti di condensazione e associazione, nonche' i concimi contenenti microelementi chelati o complessati;
g) «microelemento chelato»: un microelemento legato ad una delle molecole organiche elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
h) «microelemento complessato»: un microelemento legato ad una delle molecole elencate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nell'allegato 1;
i) «tipo di fertilizzante»: fertilizzanti che hanno la medesima denominazione tipologica, quale specificata nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6;
l) «concime semplice»: un concime azotato, fosfatico o potassico per il quale sia dichiarabile unicamente il titolo di uno degli elementi nutritivi principali;
m) «concime composto»: un concime per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali, ottenuto per via chimica o per miscelazione ovvero mediante una combinazione di questi due metodi;
n) «concime complesso»: un concime composto, ottenuto per reazione chimica, per soluzione od allo stato solido per granulazione, per il quale sia dichiarabile il titolo di almeno due degli elementi nutritivi principali; per i concimi di questo tipo allo stato solido ogni granello contiene tutti gli elementi nutritivi dichiarati;
o) «concime ottenuto da miscelazione»: un concime ottenuto miscelando a secco piu' concimi, senza che si producano reazioni chimiche;
p) «concime organico»: un concime derivato da materiali organici di origine animale o vegetale, costituito da composti organici ai quali gli elementi principali della fertilita' sono chimicamente legati in forma organica o comunque fanno parte integrante della matrice;
q) «concime organo-minerale»: un concime ottenuto per reazione o miscela di uno o piu' concimi organici o di una o piu' matrici organiche, all'uopo autorizzate nell'allegato 5, o di entrambi, con uno o piu' concimi minerali;
r) «matrice organica»: prodotto organico di origine naturale, merceologicamente identificabile con uno di quelli descritti fra i tipi dell'allegato 5 e destinato alla produzione di concimi organici ed organo-minerali;
s) «concime fogliare»: un concime adatto per l'applicazione e l'assunzione dell'elemento nutritivo all'apparato fogliare di una coltura;
t) «concime fluido»: un concime in sospensione o in soluzione;
u) «concime in soluzione»: un concime fluido privo di particelle solide;
v) «concime in sospensione»: un concime bifase nel quale le particelle solide sono mantenute in sospensione nella fase liquida;
z) «ammendanti»: i materiali da aggiungere al suolo in situ, principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche o chimiche o l'attivita' biologica, disgiuntamente o unitamente tra loro, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 2;
aa) «correttivi»: i materiali da aggiungere al suolo in situ principalmente per modificare e migliorare proprieta' chimiche anomale del suolo dipendenti da reazione, salinita', tenore in sodio, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 3;
bb) «substrati di coltivazione»: i materiali diversi dai suoli in situ, dove sono coltivati vegetali, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 4;
cc) «prodotti ad azione specifica»: i prodotti che apportano ad un altro fertilizzante o al suolo o alla pianta, sostanze che favoriscono o regolano l'assorbimento degli elementi nutritivi o correggono determinate anomalie di tipo fisiologico, i cui tipi e caratteristiche sono riportati nell'allegato 6.
2. Inoltre, ai sensi del presente decreto, si intendono per:
a) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: precisazione della concentrazione di elementi nutritivi, incluse le forme e la solubilita', garantita entro tolleranze specificate;
b) «dichiarazione per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la precisazione della concentrazione dei parametri quantitativi garantita entro tolleranze specificate e dei parametri o caratteristiche qualitativi altrimenti garantiti;
c) «fertilizzanti per l'agricoltura biologica»: i fertilizzanti per i quali e' consentito l'uso, secondo il metodo di produzione biologico di cui ai regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 , e successive modificazioni, individuati e definiti nell'allegato 13;
d) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a)»: titolo di un elemento o di un suo ossido che a norma della legislazione comunitaria e' indicato su un'etichetta o su un documento di accompagnamento di un concime CE;
e) «titolo dichiarato per i prodotti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b)»: la percentuale di peso della caratteristica o delle caratteristiche del prodotto cosi' come viene commercializzato, salvo casi espressamente indicati negli allegati; per i prodotti fluidi e' ammessa in aggiunta alla dichiarazione del titolo in peso-peso, anche la dichiarazione del titolo in peso-volume a 20 °C;
f) «tolleranza»: la deviazione consentita del valore misurato del titolo dal suo valore dichiarato;
g) «norme europee»: norme CEN (Comitato europeo di normalizzazione) ufficialmente riconosciute dalla Comunita', i cui numeri di riferimento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea;
h) «imballaggio»: l'involucro chiudibile ermeticamente, utilizzato per contenere, proteggere, maneggiare e fornire fertilizzanti con una capacita' non superiore ai 1000 kg;
i) «sfuso»: un fertilizzante non imballato;
l) «immissione sul mercato»: la fornitura di fertilizzante a titolo oneroso o gratuita, o immagazzinamento finalizzato alla fornitura.
L'importazione di un fertilizzante nel territorio doganale della Comunita' europea e' considerata immissione sul mercato;
m) «fabbricante»: la persona fisica o giuridica responsabile dell'immissione del fertilizzante sul mercato; in particolare, e' considerato fabbricante il produttore, l'importatore, il confezionatore che lavora per conto proprio, o ogni persona che modifichi le caratteristiche di un fertilizzante; tuttavia, non e' considerato fabbricante un distributore che non modifichi le caratteristiche del fertilizzante.
Note all' art. 2:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 , si veda nelle note alle premesse.
Art. 3
Limiti di tolleranza 1. I titoli dichiarati nei concimi CE, nei concimi nazionali e negli altri fertilizzanti devono essere conformi ai limiti di tolleranza stabiliti nell'allegato 7.
2. I limiti di tolleranza di cui al comma 1, devono tenere conto delle variazioni in termini di fabbricazione, campionamento e analisi; pertanto, le tolleranze includono le incertezze di misura associate ai metodi analitici utilizzati ai fini del controllo.
3. Il fabbricante non puo' trarre sistematicamente profitto dai limiti di tolleranza indicati nell'allegato 7.
4. Le modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze sono stabilite nell'allegato 12.
Art. 4
Immissione sul mercato 1. I fertilizzanti possono essere immessi in commercio se sono adempiute le prescrizioni riportate nel regolamento (CE) n. 2003/2003 e nel presente decreto.
2. I prodotti di cui agli allegati 1, 2, 5, 6 e 13, che utilizzano nella composizione prodotti trasformati di origine animale, possono essere immessi sul mercato purche' questi ultimi siano conformi ai requisiti ed alle norme di trasformazione previsti dal regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 , e successive modificazioni, sempre che tali prodotti di origine animale ricadano nel campo di applicazione del citato regolamento.
3. Per i concimi a base di nitrato ammonico valgono le indicazioni previste dalla decisione n. 1348/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 .
Note all' art. 4:
- Per il regolamento (CE) 2003/2003 , si veda nelle note alle premesse.
- Il regolamento (CE) n. 1774/2002 e' pubblicato nella G.U.C.E. 10 ottobre 2002, n. L 273.
- La decisione n. 1348/2008/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 24 dicembre 2008, n. L 348.
Art. 5
Clausola di salvaguardia 1. La circolazione e l'immissione sul mercato dei fertilizzanti conformi alle disposizioni del presente decreto possono essere vietate o subordinate a condizioni particolari con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri interessati, se i predetti fertilizzanti hanno caratteristiche che possono rappresentare un rischio per la sicurezza o la salute delle persone, degli animali o delle piante ovvero un rischio per l'ambiente o per la pubblica sicurezza.
2. Nei casi previsti al comma 1, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione europea, motivando la sua decisione.
Art. 6
Norme per il controllo delle caratteristiche 1. I fertilizzanti immessi in commercio sono sottoposti al controllo per l'accertamento della conformita' alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2003/2003 e del presente decreto.
2. L'osservanza delle disposizioni per quanto concerne la conformita' rispetto ai tipi di fertilizzanti e l'osservanza dei titoli dichiarati di elementi fertilizzanti oppure dei titoli dichiarati delle forme e delle solubilita' di tali elementi e' accertata, all'atto dei controlli ufficiali, con i metodi di campionamento ed analisi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il parere della Commissione di cui all' articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , tenendo conto delle tolleranze indicate nell'allegato 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione di cui all'articolo 44 della citata legge n. 82 del 2006 , aggiorna le modalita' necessarie per evitare lo sfruttamento sistematico delle tolleranze, di cui all'allegato 12.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali pubblica annualmente l'elenco dei laboratori presenti nel territorio nazionale che sono competenti a prestare i servizi necessari per verificare la conformita' dei prodotti di cui al campo di applicazione del presente decreto. Tali laboratori devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 11.
4. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette al Ministero dello sviluppo economico, per la successiva notifica alla Commissione europea, l'elenco dei laboratori competenti a prestare servizi necessari per verificare la rispondenza dei concimi CE.
Note all' art. 6:
- Per il regolamento (CE) n. 2003/2003 , si veda nelle note alle premesse.
- L' articolo 44, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, S.O., cosi' recita:
«Art. 44. (Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi). - 1. Presso il Ministero delle politiche agricole e forestali e' istituita la commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi relativi ai prodotti disciplinati dal regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 , convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562 , e successive modificazioni, per gli aspetti per i quali non esistono metodi di analisi comunitari ufficiali o metodi riconosciuti dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), in relazione all'articolo 46, paragrafo 3, terzo comma, lettera c), del citato regolamento (CE) n. 1493/1999 .
2. La commissione di cui al comma 1, i cui componenti sono nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, e' composta da rappresentanti dei Ministeri delle politiche agricole e forestali, dell'economia e delle finanze, della salute e delle attivita' produttive, nonche' eventualmente di enti o istituti specializzati nei particolari settori.
3. In relazione alle esigenze derivanti dallo svolgimento dei lavori, il Ministro delle politiche agricole e forestali puo', con proprio decreto, articolare la commissione di cui al comma 1 in piu' sottocommissioni, determinandone la composizione.
4. Le mansioni di segreteria della commissione di cui al comma 1 e delle sottocommissioni di cui al comma 3 sono esercitate da funzionari del Ministero delle politiche agricole e forestali.».
Art. 7
Concimi CE e nazionali a base di nitrato ammonico
ad elevato titolo di azoto 1. Ai fini del presente articolo, per concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto, semplici o composti, si intendono prodotti a base di nitrato ammonico fabbricati per l'impiego in quanto concimi e contenenti piu' del 28 per cento di azoto in termini di massa in relazione al nitrato ammonico. Questo tipo di concimi puo' contenere sostanze inorganiche o inerti. Qualsiasi sostanza impiegata nella fabbricazione di questo tipo di concimi non deve aumentarne la sensibilita' al calore o la tendenza alla detonazione.
2. Il fabbricante garantisce che i concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto rispettino le disposizioni di cui all'allegato 9.
3. Il fabbricante garantisce altresi' che ogni tipo di concime CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto abbia superato la prova di detonabilita', eseguita secondo le modalita' previste nell'allegato 9.
4. Le verifiche, l'analisi e la sperimentazione a fini ufficiali di controllo dei concimi semplici o composti a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto di cui al presente articolo sono eseguite secondo i metodi di cui all'allegato 9.
5. Per garantire la tracciabilita' dei concimi CE a base di nitrato ammonico ad elevato titolo d'azoto immessi sul mercato, il fabbricante conserva la registrazione dei nomi e degli indirizzi dei siti e degli operatori dei siti presso i quali sono prodotti i concimi e i loro principali componenti. Tale registrazione e' resa disponibile per fini ispettivi da parte degli Stati membri, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
6. I concimi a base di nitrato ammonico ad elevato titolo di azoto sono forniti agli utenti finali unicamente in appositi imballaggi.
Art. 8
Tracciabilita' 1. Ai fini della tracciabilita' dei prodotti di cui al presente decreto, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione generale dello sviluppo rurale, infrastrutturale e dei servizi, il «Registro dei fertilizzanti» di cui all'allegato 13, che contiene una sezione specifica per quelli consentiti in agricoltura biologica, ed il «Registro dei fabbricanti di fertilizzanti» di cui all'allegato 14. L'iscrizione al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato.
L'iscrizione al Registro dei fertilizzanti deve essere richiesta dal fabbricante prima dell'immissione del fertilizzante sul mercato limitatamente ai fertilizzanti di cui agli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, il fabbricante per garantire la tracciabilita' dei concimi CE e degli altri fertilizzanti, conserva la registrazione sull'origine dei concimi. Essa e' messa a disposizione degli Stati membri per fini ispettivi, fino a quando il concime e' immesso sul mercato e per altri due anni dopo che il fabbricante ne ha cessato l'immissione sul mercato.
3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9, provvede alle iscrizioni nel Registro dei fertilizzanti e nel Registro dei fabbricanti di fertilizzanti.
4. L'istituzione, la gestione e la conservazione dei Registri di cui al comma 1, sono effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 9
Commissione 1. E' istituita una Commissione tecnico-consultiva presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con il compito di esprimere il proprio parere su questioni di particolare rilevanza a livello comunitario e nazionale attinenti al settore dei fertilizzanti, nonche' sulle modifiche da apportare agli allegati al presente decreto composta da:
a) quattro rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno con funzioni di presidente e due appartenenti al Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
c) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico;
d) un rappresentante del Ministero della salute;
e) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze (Agenzia delle dogane);
f) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
g) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
h) un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;
i) tre rappresentanti delle organizzazioni di produttori di fertilizzanti, designati dalle Associazioni nazionali di categoria piu' rappresentative;
l) tre rappresentanti dei produttori agricoli, designati dalle Associazioni di categoria piu' rappresentative;
m) un rappresentante dei commercianti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
n) un rappresentante degli importatori di fertilizzanti, designato dall'Associazione nazionale di categoria piu' rappresentativa;
o) un rappresentante regionale designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
p) cinque esperti in materia di fertilizzanti, cosi' suddivisi: quattro docenti universitari ed uno in rappresentanza del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura - Centro di ricerca per lo studio delle relazioni tra pianta e suolo, scelti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. I componenti della Commissione, ad eccezione di quelli di cui al comma 1, lettera p), in caso di impedimento possono delegare formalmente loro sostituti, di volta in volta.
3. La Commissione, nello svolgimento delle attivita' di competenza, puo' avvalersi dei dipartimenti universitari o degli istituti di ricerca dei membri esperti ed in caso di necessita' di strutture esterne.
4. Alla Commissione di cui al presente articolo si applicano gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 . I componenti della Commissione possono essere riconfermati non piu' di una volta. Ove le designazioni non pervengano in tempo utile, la Commissione puo' regolarmente espletare le funzioni di competenza, se e' stata nominata la meta' piu' uno dei componenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, coadiuvato da un membro della Commissione stessa.
5. Ai componenti della Commissione ed ai loro sostituti non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Note all' art. 9 :
- Gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2007, n. 70 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2007, n. 135, cosi' recitano:
«Art. 3. (Riordino degli altri organismi esistenti). - 1. Ai sensi dell' articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
a) Comitato gruppo tecnico di valutazione di rispondenza degli organismi di controllo DOP, IGP, e STG, istituito ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ;
b) Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, istituito dall' articolo 8, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;
c) Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito dall' articolo 17, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 ;
d) Comitato tecnico-scientifico nazionale per il sughero, istituito ai sensi dell' articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ;
e) Commissione tecnica per la elaborazione delle proposte ai fini dell'adozione del piano assicurativo agricolo annuale, istituito dall' articolo 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ;
f) Commissione sementi, istituita ai sensi dell' articolo 19, della legge 25 novembre 1971, n. 1096 ;
g) Commissione per la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, istituita ai sensi dell' articolo 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 ;
h) Osservatorio nazionale dell'agriturismo, istituito dall' articolo 13, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 ;
i) Osservatorio per la cooperazione agricola, istituito dall' articolo 2, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 ;
j) Osservatorio nazionale del mercato dei prodotti e dei servizi forestali, istituito dall' articolo 12, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 ;
k) Commissioni provinciali per l'accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dei centri di imballaggio delle uova da consumo, istituite ai sensi dell' articolo 1, della legge 3 maggio 1971, n. 419 ;
l) Tavolo agroalimentare, istituito dall' articolo 20, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 ;
m) Tavoli di filiera, istituiti ai sensi dell' articolo 9, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 ;
n) Tavolo azzurro, istituito dall' articolo 2, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ;
o) Commissione consultiva per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi dei prodotti agroalimentari e mezzi tecnici di produzione, istituita dall' articolo 44 ,della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ;
p) Comitato di coordinamento per il servizio di repressione frodi, istituito dall' articolo 45, della legge 20 febbraio 2006, n. 82 ;
q) Comitato Nazionale Italiano per il Codex Alimentarius, di cui all' articolo 4, della legge 27 marzo 2001, n. 122 ;
r) Comitato per la ricerca applicata alla pesca e all'acquacoltura, istituito dall' articolo 9, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 ;
s) Commissione nazionale per il pioppo, istituita ai sensi della legge 3 dicembre 1962, n. 1799 ;
t) Comitato tecnico di cui all' articolo 4, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44 , per una piu' efficace operativita' dell'azione istituzionale dell'Ispettorato centrale repressione frodi;
u) Comitato tecnico di cui all' articolo 5, del regolamento ministeriale 13 febbraio 2003, n. 44 , per una piu' energica lotta alle frodi ed un migliore controllo del territorio;
v) Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti, istituita dall' articolo 9, del decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
2. Le spese di funzionamento degli organismi di cui al comma 1, sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006 , tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.».
«Art. 4. (Disposizioni comuni). - 1. Gli organismi di cui agli articoli 1, 2 e 3 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, i predetti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti dei suddetti organismi possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli stessi. In caso di nomina di nuovi componenti, si tiene conto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne.»
Art. 10
Inserimento di nuovi fertilizzanti
e modifiche degli allegati 1. All'inserimento di nuovi concimi nazionali, ammendanti, correttivi, substrati di coltura, matrici organiche, prodotti ad azione specifica, rispettivamente negli allegati 1, 2, 3, 4, 5 e 6, alla definizione di nuovi tipi di fertilizzanti ed alle altre modifiche degli allegati 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 9.
2. La domanda di inserimento di nuovi prodotti o la richiesta di definizione di nuovi tipi deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, corredata della necessaria documentazione tecnica, di cui all'allegato 10, nonche' della specifica indicazione dei metodi di analisi. I metodi di analisi presentati a corredo della domanda devono essere esaminati dalla Commissione di cui all' articolo 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , al fine di verificarne l'applicabilita' al prodotto in corso di inserimento ed iniziare o meno l'attivita' necessaria per la successiva ufficializzazione.
Note all' art. 10 :
- Per l' art. 44 della legge 20 febbraio 2006, n. 82 , si veda nelle note all'articolo 6.
Art. 11
Misure di controllo 1. L'attivita' di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto e' esercitata dal Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, secondo i principi dello sportello unico di cui all' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , dall'Agenzia delle dogane che accerta le violazioni al presente decreto, esercitando i poteri e le facolta' attribuiti dal regolamento (CEE) n. 2913 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 , che istituisce un codice doganale comunitario e dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (TULD). A tale fine, il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e l'Agenzia delle dogane utilizzano le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. All'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
Note all' art. 11 :
- L' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, S.O., cosi' recita:
«58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.».
- Il regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992 , e' pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 , e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1973, n. 80, S.O.
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 , e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, S.O.
Art. 12
Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non compresi nel regolamento (CE) n. 2003/2003 , nel presente decreto e nei suoi allegati e nella legislazione vigente nel Paese dell'Unione europea di produzione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da seimila euro a trentamila euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce o immette sul mercato fertilizzanti non conformi al regolamento (CE) n. 2003/2003 ed al presente decreto ed ai suoi allegati e' punito con le sanzioni amministrative pecuniarie per ciascuna delle violazioni di seguito riportate:
a) da duemilacinquecento euro a seimila euro per i concimi CE, per i concimi minerali nazionali, per i concimi organo-minerali e per gli altri tipi di fertilizzanti nazionali, quando la composizione non corrisponde alle indicazioni obbligatorie ovvero facoltative previste dal presente decreto e dai suoi allegati ovvero alle altre indicazioni facoltative non previste; nel caso in cui venga calcolato il grado di irregolarita' espresso come varepsilon secondo i criteri riportati nell'allegato 12, per i fertilizzanti per i quali questo e' applicabile, fermo restando che i criteri riportati nel citato allegato, al punto 4, lettera c), si applicano al singolo campione, la sanzione amministrativa pecuniaria viene irrogata secondo gli importi di seguito riportati:
1) valore di varepsilon fino a - 4 (incluso): da duemilacinquecento euro a seimila euro;
2) valore di varepsilon compreso tra - 4 e - 8 (incluso): da cinquemila euro a ventunomila euro;
3) valore di varepsilon compreso tra - 8 e - 12 (incluso): da seimilacinquecento euro a trentamila euro;
4) valore di varepsilon inferiore a - 12: da sedicimila euro a settantottomila euro;
b) da duemilacinquecento euro a seimila euro, se le indicazioni obbligatorie da riportare in etichetta ovvero sui documenti previste dal presente decreto e dai suoi allegati, in tutto o in parte, mancano o non sono conformi a quanto prescritto;
c) da ottomila euro a ventunomila euro, se risulta che le tolleranze di cui all'allegato 7 sono state sistematicamente messe a profitto; in particolare, per il controllo dello sfruttamento delle tolleranze da parte di un fabbricante per i concimi minerali semplici e composti, sia CE che nazionali e per i concimi organo-minerali, si applicano i criteri di calcolo previsti dal citato allegato 12;
d) da cinquemila euro a dodicimila euro, ivi comprese le spese di messa in sicurezza della partita di fertilizzante da addebitare al fabbricante, se sono immessi sul mercato concimi CE e nazionali a base di nitrato di ammonio ad elevato titolo di azoto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e all'allegato 9. Se si rinviene una partita di fertilizzante sprovvista del certificato relativo alla prova di detonabilita' il fabbricante e' perseguibile penalmente;
e) da cinquemila euro a diecimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 1;
f) da seimila euro a dodicimila euro, se non ha ottemperato all'obbligo di cui all'articolo 8, comma 2;
g) da duemila euro a seimila euro nell'ipotesi di irregolarita' delle registrazioni di cui all'articolo 8, comma 2;
h) da seimila euro a dodicimila euro se non esibisce la documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, richiesta dell'organo di controllo o non la conserva per almeno due anni.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2, non si applicano al commerciante che detiene, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo, fertilizzanti in confezioni originali, se la non osservanza delle norme del presente decreto e dei suoi allegati riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti, purche' la confezione originale non presenti alterazione ovvero il commerciante non sia a conoscenza dell'avvenuta alterazione o manomissione del fertilizzante.
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 11 AGOSTO 2014, N. 116 )) .
Art. 13
Autorita' competente ad irrogare le sanzioni 1. L'autorita' competente ad irrogare le sanzioni amministrative indicate all'articolo 12 e' il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che provvede utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 , e le relative norme di attuazione.
Note all' art. 13:
- Per la legge 24 novembre 1981, n. 689 , si veda nelle note all'articolo 11.
Art. 14
Tariffe 1. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10 si provvede con gli introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di cui al comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, sulla base del costo effettivo del servizio, le tariffe per le attivita' previste dal comma 1 e le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate, con lo stesso criterio, almeno ogni tre anni.
3. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applica l'importo forfettario pari a tremila euro.
4. Le tariffe di cui ai commi 2 e 3 sono corrisposte prima dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 10.
Art. 15
Norme transitorie e finali 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data.
2. Resta valido il principio del mutuo riconoscimento esteso ai prodotti legittimamente fabbricati ovvero commercializzati in altri Paesi della UE, nei Paesi sottoscrittori dell'Accordo sullo Spazio economico europeo e in Turchia.
3. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalita' esecutive e caratteristiche di ordine tecnico recepite con il presente decreto, e' data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 16
Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali, disponibili a legislazione vigente.
Art. 17
Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 aprile 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ronchi, Ministro per le politiche europee Galan, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Frattini, Ministro degli affari esteri Alfano, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Fazio, Ministro della salute Prestigiacomo, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Scajola, Ministro dello sviluppo economico Visto, il Guardasigilli: Alfano Note all' art. 17:
- Il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti), abrogato dal presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 giugno 2006, n. 141, S.O.
Allegato 1
Allegato 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Concimi nazionali
Parte di provvedimento in formato grafico
(2) (7) (10) (12) (18) (20) (22) ((23)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 30 giugno 2011, (in G.U. 15/09/2011, n. 215), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 26 maggio 2015 (in G.U. 30/07/2015) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 28 giugno 2016 (in G.U. 12/08/2016, n. 188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 5 ottobre 2018 (in G.U. 10/12/2018, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 21 giugno 2021 (in G.U. 16/11/2021, n. 273) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il Decreto 1 marzo 2022 (in G.U. 10/05/2022, n. 108) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
"Concimi nazionali
Punto 5.1.1. Concimi organici azotati fluidi, e' aggiunto, infine, il seguente prodotto:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 10 ottobre 2022 (in G.U. 29/12/2022, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 6 luglio 2023 (in G.U. 16/09/2023, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'allegato 1 «Concimi nazionali», Punto 5.3 Concimi organici NPK, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e' aggiunto il prodotto n. 1 «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 1 del presente decreto".
Si riporta di seguito il suindicato allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
Allegato 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Ammendanti
Parte di provvedimento in formato grafico
(3) (6) (8) (9) (10) (15) (21) ((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 10 luglio 2013 (in G.U.17/09/2013, n. 218) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 3 marzo 2015 (in G.U. 7/5/2015, n. 104) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 22 giugno 2015 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "All'allegato 2, punto 2, numero 5, terza colonna, al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e successive modificazioni, dopo le parole: «proveniente da raccolta differenziata» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi i rifiuti in plastica compostabile certificata secondo la norma UNI EN 13432:2002, compresi i prodotti sanitari assorbenti non provenienti da ospedali e assimilati, previo idoneo processo di sanificazione, qualora necessario»". -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 28 giugno 2016 (in G.U. 12/08/2016, n. 188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 26 marzo 2019 (in G.U. 05/06/2019, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 2 febbraio 2022 (in G.U. 31/05/2022, n. 126) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 6 luglio 2023 (in G.U. 16/09/2023, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "All'allegato 2 «Ammendanti», Punto 2.2 Ammendanti, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e' modificato il prodotto 3 «Ammendante vegetale semplice non compostato», di cui all'allegato 2 del presente decreto".
Si riporta di seguito il suindicato allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
Allegato 3
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Correttivi
Parte di provvedimento in formato grafico
(2) (10) (16) ((23)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 30 giugno 2011, (in G.U. 15/09/2011, n. 215), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 28 giugno 2016 (in G.U. 12/08/2016, n. 188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 , convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 , ha disposto (con l'art. 37-bis, comma 1, lettere a) e b)) che "all'allegato 3, tabella 2.1 "Correttivi calcici e magnesiaci", colonna 3 "Modo di preparazione e componenti essenziali", del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 "Gesso di defecazione", dopo le parole: "solfato di calcio" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione";
b) al numero 22 "Carbonato di calcio di defecazione", dopo le parole: "anidride carbonica" sono aggiunte le seguenti: ". Non sono ammessi fanghi di depurazione"". -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 6 luglio 2023, (in G.U. 16/09/2023, n. 217), ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che "All'allegato 3 «Correttivi», Punto 2.1.
Correttivi calcici e magnesiaci, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e' aggiunto il prodotto n. 24 «Scoria bianca da acciaieria elettrica per la produzione di laminati piani di acciaio a basso contenuto di fosforo e zolfo», di cui all'allegato 3 del presente decreto".
Si riporta di seguito il suindicato allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Allegato 4
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Substrati di coltivazione
Parte di provvedimento in formato grafico
((3)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 10 luglio 2013 (in G.U.17/09/2013, n. 218) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data".
Allegato 5
Allegato 5
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Matrici organiche destinate alla produzione di concimi organo-minerali
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 6
Allegato 6
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b)
Prodotti ad azione specifica
Parte di provvedimento in formato grafico
(3) (6) (8) (10) (11) (15) (19) (22) (24) ((25)) ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 10 luglio 2013 (in G.U.17/09/2013, n. 218) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 3 marzo 2015 (in G.U. 7/5/2015, n. 104) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 22 giugno 2015 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 28 giugno 2016 (in G.U. 12/08/2016, n. 188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 17 gennaio 2017, (in G.U. 3/3/2017, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
"1 L'Allegato 6 Prodotti ad azione specifica, e' cosi' di seguito modificato:
a) Il punto 4.1 Biostimolanti, prodotto con numero d'ordine 8, denominazione del tipo «b) Soluzione di filtrato di crema di alghe» nella colonna 4 «Titolo minimo in elementi e/o sostanze utili.
Criteri concernenti la valutazione. Altri requisiti richiesti» e' modificato come segue: 0,7 g/L;".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 26 marzo 2019 (in G.U. 05/06/2019, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (19)
Il Decreto 6 dicembre 2021 (in G.U. 03/02/2022, n. 28) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che al presente allegato sono apportate le seguenti modificazioni:
"Al punto 2.1.1. Inibitori della nitrificazione, e' aggiunto, infine, il seguente prodotto:
+============+======================================+===============+
| | Minimo - massimo | |
| | di inibitore addizionabile | |
| |calcolato in percentuale del contenuto| |
| | di azoto minerale nitrificabile | Note |
+============+======================================+===============+
| | Minimo | Massimo | |
+------------+------------------+-------------------+---------------+
| | | |Non superare il|
| | | | quantitativo |
| | | |massimo di 500 |
| | | | g s.a./ha per |
| Nitrapyrin | 0,3% | 0,6% | anno |
+------------+------------------+-------------------+---------------+"
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 10 ottobre 2022 (in G.U. 29/12/2022, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Decreto 9 novembre 2023 (in G.U. 26/01/2023, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il Decreto 12 dicembre 2023 (in G.U. 31/01/2024, n. 25) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 7
Allegato 7
(previsto dall'articolo 3, comma 1)
Tolleranze
Parte di provvedimento in formato grafico
(2) (3) (6) (7) (8) (10) (12) (15) (18) (20) (21) (22) (23) (24) ((25)) -------------- AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 30 giugno 2011, (in G.U. 15/09/2011, n. 215), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico ------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 10 luglio 2013 (in G.U.17/09/2013, n. 218) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il Decreto 3 marzo 2015 (in G.U. 7/5/2015, n. 104) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 26 maggio 2015 (in G.U. 30/07/2015) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico -------------- AGGIORNAMENTO (8)
Il Decreto 22 giugno 2015 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". ------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il Decreto 28 giugno 2016 (in G.U. 12/08/2016, n. 188) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 5 ottobre 2018 (in G.U. 10/12/2018, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (15)
Il Decreto 26 marzo 2019 (in G.U. 05/06/2019, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il Decreto 21 giugno 2021 (in G.U. 16/11/2021, n. 273) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (20)
Il Decreto 1 marzo 2022 (in G.U. 10/05/2022, n. 108) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
"Tolleranze
Punto 3.3.2., Concimi organici NP, e' aggiunto, infine, il seguente prodotto:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (21)
Il Decreto 2 febbraio 2022 (in G.U. 31/05/2022, n. 126) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato come segue:
"Allegato 7 Tolleranze
4. Ammendanti Valore assoluto in percentuale di peso espresso in: Valori percentuali relativi ai titoli dichiarati di C org C umico e fulvico Per l'ammendante in oggetto (N. 18) 3,0 25
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 10 ottobre 2022 (in G.U. 29/12/2022, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
--------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 6 luglio 2023 (in G.U. 16/09/2023, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Decreto 9 novembre 2023 (in G.U. 26/01/2023, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (25)
Il Decreto 12 dicembre 2023 (in G.U. 31/01/2024, n. 25) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 8
Allegato 8
(previsto dall'articolo 4, comma 1)
Etichettatura e immissione sul mercato
Parte di provvedimento in formato grafico
(12) ((22)) -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 5 ottobre 2018 (in G.U. 10/12/2018, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". --------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il Decreto 10 ottobre 2022 (in G.U. 29/12/2022, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il presente allegato e' modificato come segue:
"Punto 3.1. Indicazioni obbligatorie per l'identificazione del tipo e' sostituito come segue:
3.1.1. L'indicazione CONCIME MINERALE SEMPLICE, CONCIME MINERALE COMPOSTO, CONCIME ORGANICO, CONCIME ORGANO-MINERALE, CONCIME A BASE DI ELEMENTI SECONDARI, CONCIME A BASE DI MICROELEMENTI, MISCELA DI MICROELEMENTI (SOLIDA O FLUIDA), SOSTANZE DI CALCINAZIONE in lettere maiuscole.
3.1.2. La denominazione del tipo di concime o della sostanza di calcinazione, conformemente all'allegato 1, aggiungendo per i concimi composti i numeri indicanti i titoli in elementi fertilizzanti nell'ordine determinato della suddetta denominazione - senza riprendere la parola «concime» ove questa ricorra nella stessa denominazione del tipo - e, con la stessa evidenza tipografica, la dizione «a basso titolo» quando prevista.
3.1.3. I titoli per ciascun elemento fertilizzante e/o sostanze utili ed i titoli relativi alle loro forme e/o solubilita' quando sono prescritti nell'allegato 1.
3.1.3.1. L'indicazione dei titoli di elementi fertilizzanti per i concimi o delle sostanze utili per le sostanze di calcinazione deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale. Fanno eccezione i concimi contenenti microelementi per i quali il numero di cifre decimali puo' corrispondere per ciascun «microelemento» a quello indicato rispettivamente al punto 1.1.2. della premessa all'allegato 1 e al capitolo 8.2. dello stesso allegato.
3.1.3.2. I titoli in elementi fertilizzanti e/o delle sostanze utili debbono essere indicati riportandone sia il nome sia il simbolo chimico nel seguente ordine: azoto (N), anidride fosforica (P2 O5 ), ossido di potassio (K2 O), ossido di calcio (CaO), ossido di magnesio (MgO), ossido di sodio (Na2 O), anidride solforica (SO3 ) o zolfo elementare (S), boro (B), cobalto (Co), rame (Cu), ferro (Fe), manganese (Mn), molibdeno (Mo), zinco (Zn).
3.1.3.3. L'indicazione del titolo per il carbonio organico (C) e per il cloro (Cl) deve essere data in percentuale di peso in numeri interi o, se del caso, con un decimale.
3.1.3.4. Per i concimi a base di elementi secondari di cui al capitolo 7dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono quelle ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'allegato 1 si puo' dichiarare un tenore di magnesio, calcio, sodio e zolfo purche' i suddetti concimi rimangano conformi alle specifiche indicate nel citato allegato ed i titoli di elementi secondari dichiarabili siano almeno uguali a quelli piu' sopra riportati.
Il titolo degli elementi nutritivi secondari si indica fra parentesi, subito dopo il titolo degli elementi nutritivi principali.
Per i concimi contenenti elementi secondari i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime, in numeri interi ovvero all'occorrenza, ove esista un metodo appropriato d'analisi, con una cifra decimale;
- quando un elemento e' totalmente solubile in acqua deve essere dichiarata soltanto la percentuale solubile in acqua;
- il titolo totale ed il titolo solubile in acqua, espressi in percentuale di peso del concime quando questa solubilita' raggiunge almeno un quarto del titolo totale.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
3.1.3.5. Per i concimi a base di microelementi e le loro miscele di cui ai capitoli 8.1 e 8.2 dell'allegato 1 la denominazione del tipo e le altre indicazioni sono ivi riportate.
Per i concimi di cui ai capitoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e le sostanze di calcinazione di cui al capitolo 9 dell'allegato 1 si puo' dichiarare il tenore di uno o piu' microelementi (boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco) purche' soddisfacenti ai minimi della tabella precedente. La denominazione del tipo e' completata con l'indicazione «con microelementi» o dalla preposizione «con» seguita dai nomi dei microelementi presenti e dai loro simboli chimici elencati nell'ordine alfabetico dei loro simboli.
Per i concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi i titoli devono essere dichiarati in uno dei seguenti modi:
- titolo totale espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione. Se e' contenuto unicamente un microelemento il titolo dichiarato di microelemento e' fornito come percentuale in termini di massa, in numeri interi ovvero, all'occorrenza con una cifra decimale.
- il titolo solubile in acqua espresso in percentuale di peso del concime o della sostanza di calcinazione nei casi in cui tale solubilita' risulti almeno pari a meta' del tenore totale;
- soltanto il titolo solubile in acqua quando un microelemento e' completamente solubile in acqua.
I titoli vengono determinati secondo le condizioni fissate nei metodi ufficiali d'analisi.
Se un oligoelemento e' presente in forma chelata, deve essere indicato l'intervallo di pH che garantisce una buona stabilita' della frazione chelata.
3.1.3.6. Le forme e la solubilita' degli elementi fertilizzanti debbono essere indicate in percentuale di peso, a meno che l'allegato 1 preveda esplicitamente l'indicazione di detti valori in altro modo.
3.1.4. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi e le loro miscele devono riportare in etichetta oltre alle dichiarazioni obbligatorie e facoltative la seguente avvertenza: «Utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate».
Il fabbricante, sotto la propria responsabilita', deve inoltre riportare in etichetta le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato. Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
3.1.4.1. I concimi e le sostanze di calcinazione a base di microelementi devono essere commercializzati imballati.
3.1.4.2. I concimi e le sostanze di calcinazione contenenti microelementi devono riportare in etichetta, o nei documenti di accompagnamento, sotto la responsabilita' del fabbricante, le dosi e le modalita' d'uso piu' opportune in relazione alle condizioni del terreno ed alla coltura per le quali il concime viene impiegato.
Tali diciture devono essere mantenute distinte dalle altre dichiarazioni obbligatorie.
3.1.5. I concimi solidi che possono essere definiti concimi idrosolubili devono riportare in etichetta o nei documenti di accompagnamento le seguenti indicazioni:
- per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl- inferiore od uguale al 2% e' obbligatoria la dichiarazione a basso tenore di cloro. Per i concimi contenenti potassio con un tenore in Cl- superiore al 2% e' obbligatoria la dichiarazione del titolo in cloro oppure la dichiarazione con tenore in cloro superiore al 2%;
- le modalita' d'uso (p.es. fertirrigazione, applicazione fogliare, preparazione di soluzioni nutritive) e le dosi consigliate in funzione delle colture e delle modalita' d'uso;
- l'anidride fosforica eventualmente presente e' ammessa solo nella forma solubile in acqua;
- e' ammessa la dichiarazione facoltativa della conducibilita', del pH, dei carbonati, della solubilita'.
3.1.6. - Altre eventuali indicazioni obbligatorie previste nell'allegato 1."
Allegato 9
Allegato 9
(previsto dall'articolo 7, comma 2)
Disposizioni relative al nitrato ammonico
(( Parte di provvedimento in formato grafico ))
Allegato 10
Allegato 10
(previsto dall'articolo 10, comma 1)
Inserimento di nuovi fertilizzanti
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 11
Allegato 11
(previsto dall'articolo 6, comma 3)
Accreditamento laboratori
NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI A VERIFICARE LA CONFORMITA' DEI FERTILIZZANTI ALLE PRESCRIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE E DEI SUOI ALLEGATI
1. Norma applicabile a livello dei laboratori:
- Laboratori accreditati in conformita' della norma EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura), per almeno uno dei metodi elencati dagli allegati III o IV del Regolamento 2003/2003 (CE) per i concimi CE, ovvero dal Decreto Ministeriale 24 Marzo 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 05 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni per i concimi nazionali
- Fino al 18 novembre 2014, laboratori non ancora accreditati, a condizione che il laboratorio:
- dimostri di aver avviato e di seguire le procedure di accreditamento necessarie in conformita' della norma EN ISO/IEC 17025 per uno o piu' metodi tra quelli elencati dagli allegati III o IV del Regolamento (CE) 2003/2003 per i concimi CE, ovvero dal Decreto Ministeriale 24 Marzo 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 05 agosto 1986 e successive modifiche ed integrazioni per i concimi nazionali e
- fornisca alle autorita' competenti le prove della sua partecipazione ai test interlaboratorio con risultati positivi.
2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:
EN ISO/IEC 17011, Conformity assessment: General requirements for accreditation bodies accrediting conformity assessment bodies (valutazione della conformita': requisiti generali per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita').))
Allegato 12
Allegato 12
(previsto dall'articolo 3, comma 4)
Modalita' di accertamento dello sfruttamento sistematico delle tolleranze
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 13
Allegato 13
(previsto dall'articolo 8, comma 1)
Registro dei fertilizzanti
Parte di provvedimento in formato grafico
(23) ((24)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 17 luglio 2012 (in G.U. 26/11/2013, n. 277) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli allegati 13 e 14 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell' art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88 .», ad esclusione delle tabelle 1 e 2 dello stesso allegato 13, sono sostituiti come riportato negli allegati al presente decreto".
Si riporta, di seguito, il suindicato Allegato 13:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il Decreto 26 maggio 2015 (in G.U. 30/07/2015) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico ------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il Decreto 17 gennaio 2017, (in G.U. 3/3/2017, n. 52) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
"2 L'Allegato 13, Registro dei fertilizzanti, e' cosi' di seguito modificato
a) In premessa alla TABELLA 1, ELENCO DEI FERTILIZZANTI CONSENTITI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA, e' inserito il seguente testo:
1. Nel rispetto di quanto indicato dal reg. (CE) 834/07 all'art. 4 lettera b) e all' art. 16 punto 2 lettera d), l'impiego dei fertilizzanti elencati nel presente allegato si deve limitare ai casi in cui sussistano specifiche esigenze nutritive delle colture e non siano disponibili pratiche agronomiche o sufficienti risorse naturali interne ai sistemi colturali in alternativa al loro impiego.
2. Nel rispetto di quanto indicato in allegato 8, punto 9 del presente decreto legislativo, tutti i Fertilizzanti consentiti in agricoltura Biologica devono riportare in etichetta l'elenco delle materie prime impiegate per la produzione del fertilizzante e, se del caso, i requisiti aggiuntivi previsti in colonna 4 della presente Tabella.
3. Nel rispetto dei principi generali e tecnici dettati dalla regolamentazione europea per le produzioni biologiche non e' ammesso l'uso di concimi a base microelementi di cui al reg. (CE) 2003/2003 se prodotti a partire da sali contenenti elementi primari della fertilizzazione quali azoto e fosforo. Ne consegue l'obbligo dell'indicazione in etichetta del sale da cui deriva il microelemento dichiarato.
b) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici NP e' modificato il testo in colonna 4 del seguente prodotto 8:
Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1
del presente decreto) Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilita' in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008 1 2 3 4 5 8. Miscela di concimi organici NP Prodotto ottenuto unicamente a partire dai concimi organici NP o NP+N «consentiti in agricoltura biologica» Riportare le condizioni d'uso ed i requisiti aggiuntivi previsti per i concimi che la compongono
c) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura
Biologica, all'Allegato 1 CONCIMI NAZIONALI (con riferimento
all'Allegato 1 del presente decreto), al punto 5.2 Concimi organici
NP, e' aggiunto il seguente prodotto 13:
Concimi organici NP (con riferimento al capitolo 5.2. dell'Allegato 1
del presente decreto) Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilita' in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008 1 2 3 4 5 13. Digestato vegetale essiccato Miscela di materiali vegetali compostata o fermentata Prodotto ottenuto da miscele di materiali vegetali sottoposte a compostaggio o a fermentazione anaerobica per la produzione di biogas.
d) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura
Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del
presente decreto), all'allegato 2 AMMENDANTI (con riferimento
all'Allegato 2 del presente decreto), e' aggiunto il seguente
prodotto 14: Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilita' in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008 1 2 3 4 5 14 Zeolititi Farina di roccia Solo se di origine naturale e non trattate ne' arricchite chimicamente
e) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura
Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del
presente decreto), all'allegato 4 SUBSTRATI DI COLTIVAZIONE (con
riferimento all'Allegato 2 del presente decreto), e' modificato il
testo in colonna 4 dei seguenti prodotti 1 e 2:
Parte di provvedimento in formato grafico
f) La Tabella 1, Elenco dei Fertilizzanti Consentiti in Agricoltura Biologica, Concimi Nazionali (con riferimento all'Allegato 1 del presente decreto), all'allegato 6 PRODOTTI AD AZIONE SPECIFICA (con riferimento all'Allegato 6 del presente decreto), sono aggiunti i seguenti prodotti 1, 7, 8 e 10:
Denominazione del tipo ai sensi del presente decreto Reg. (CE) 889/2008 Prodotti composti o contenenti unicamente le sostanze riportate Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilita' in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008 1 2 3 4 5 1 Idrolizzato proteico di erba medica Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione 7 Idrolizzato enzimatico di fabacee Prodotti e sottoprodotti di origine vegetale per la fertilizzazione 8 a) Filtrato di crema di alghe b) Soluzione di filtrato di crema di alghe Alghe e prodotti a base di alghe Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione 10 Estratto fluido azotato a base di alga Macrocystis Integrifolia Alghe e prodotti a base di alghe Se ottenuti direttamente mediante: i) processi fisici comprendenti disidratazione, congelamento e macinazione ii) estrazione con acqua o soluzione acida e/o alcalina iii) fermentazione
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il Decreto 5 ottobre 2018 (in G.U. 10/12/2018, n. 286) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (13)
Il Decreto 21 dicembre 2018 (in G.U. 26/02/2019, n. 48) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
"Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in
agricoltura biologica»
CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003 )
Ai concimi minerali per l'apporto di elementi nutritivi secondari (con riferimento al capitolo D dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003 ) e' aggiunto il seguente prodotto 5.1:
1 2 3 4 5 Denominazione del tipo ai sensi del reg. (CE) 2003/2003 Denominazione del prodotto ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 Requisiti aggiuntivi per l'ammissibilita' in agricoltura biologica ai sensi del reg. (CE) n. 889/2008 e della normativa nazionale Condizioni per l'uso imposte dal reg. (CE) n. 889/2008 5.1 Soluzione di solfato di magnesio Solfato di magnesio (kieserite) Solo di origine naturale
Tabella 1. «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica»
CONCIMI CE (con riferimento all'allegato I del reg. CE n. 2003/2003 )
Concimi minerali per l'apporto di microelementi (con riferimento al capitolo E dell'allegato I del reg. CE n. 2003/2003 )
Al punto agenti complessanti, sono aggiunti i seguenti prodotti: acido lignosolfonico
acido eptagluconico".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il Decreto 26 marzo 2019 (in G.U. 05/06/2019, n. 130) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente allegato e' modificato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento delle scorte dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data". -------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il Decreto 6 ottobre 2023 (in G.U. 16/09/2023, n. 217) ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che "Alla Tabella 1 «Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica», dell'allegato 13 «Registro dei fertilizzanti», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 , e' aggiunto il prodotto «Miscela di materie vegetali e cenere di materiale vegetali vergini non trattati chimicamente», di cui all'allegato 5 del presente decreto".
Si riporta di seguito il suindicato allegato:
Parte di provvedimento in formato grafico --------------- AGGIORNAMENTO (24)
Il Decreto 9 novembre 2023 (in G.U. 26/01/2023, n. 21) ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che il presente allegato e' modificato ed integrato come segue:
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 14
((Allegato 14)) (previsto dall'articolo 8, comma 1)
((Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti
1. Il fabbricante che intende immettere un fertilizzante sul mercato ai sensi dell'Articolo 8 del presente decreto, provvede all'iscrizione della ditta produttrice nel Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti per via telematica mediante collegamento al portale Mipaaf-Sian del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.sian.it/portale-mipaaf/home.jsp.
2. Al fine di attivare detta procedura, il rappresentante della ditta effettua l'iscrizione come utente qualificato ai servizi online del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Per l'iscrizione, il fabbricante deve obbligatoriamente indicare:
. anagrafica del legale rappresentante;
. anagrafica della ditta produttrice di fertilizzanti;
. Codice Fiscale;
. indirizzo postale completo della sede legale;
. numero di telefono;
. indirizzo di posta elettronica;
. nominativo della persona di riferimento;
. siti di produzione, di confezionamento, di stoccaggio;
. categorie dei fertilizzanti, con riferimento all'Allegato, al capitolo e al punto.
3. Il fabbricante iscritto al "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiorna il Registro online sulle eventuali variazioni occorse (aggiornamento dell'anagrafica della ditta, del legale rappresentante, dei dati di contatto, dei siti produttivi, di confezionamento, di stoccaggio, delle categorie di fertilizzanti e della cessazione dell'attivita' di fabbricane di fertilizzane), entro 30 giorni dall'evento, utilizzando la funzione presente sul portale di cui al punto 1.
4. La Direzione generale, dello sviluppo rurale, Ufficio DISR V - Servizio fitosanitario centrale, produzioni vegetali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, provvede all'emanazione del provvedimento di iscrizione e alla pubblicazione del "Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti" aggiornato con cadenza almeno trimestrale.
5. Ogni comunicazione inerente il Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti deve essere inviata via PEC al seguente indirizzo:
aoo.cosvir@pec.politicheagricole.gov.it)) --------------- AGGIORNAMENTO (4)
Il Decreto 17 luglio 2012 (in G.U. 26/11/2013, n. 277) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data".