048U0468
048U0468
Accordo (DECRETO LEGISLATIVO 06 marzo 1948 n. 468)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151 , con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98 ; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per i trasporti, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 4 marzo 1948:
Art. 1
Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo fra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, concluso a Roma il 24 ottobre 1947.
Art. 2
All'attuazione di quanto previsto nella lettera a) dell'art. 3 dell'Accordo provvede l'Amministrazione per gli aiuti internazionali, la quale, a tal fine, puo' avvalersi, ove il Comitato misto previsto nell'art. 7 dell'Accordo ne riconosca la necessita', della speciale facolta' ad essa accordata dall' art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 5 .
Art. 3
Al Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi, nell'adempimento delle sue finalita' si applicano le tariffe telefoniche vigenti per gli uffici dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella, Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1947 conformemente all'art. IX dell'Accordo di cui all'articolo primo del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addi' 6 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - SFORZA - SCELBA - DEL VECCHIO - PELLA - CORBELLINI - TREMELLONI - MERZAGORA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 185. - FRASCA
Art. I
Accordo tra il Governo italiano ed il Comitato preparatorio per l'organizzazione internazionale dei profughi.
Considerato che il Comitato Preparatorio per l'Organizzazione Internazionale dei Profughi (nel testo denominato Comitato Preparatorio per l'I.R.O.) ha assunto dal 1 luglio 1947 la responsabilita' per lo svolgimento di un programma di assistenza, mantenimento, risistemazione e rimpatrio di certe categorie di profughi che sono di competenza del Comitato Preparatorio per
l'I.R.O. e che sono presentemente in Italia; e
Considerato che il Governo italiano (nel testo denominato Governo), e' d'accordo nel cooperare a tale programma, entro i limiti della propria giurisdizione;
Il Governo e il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
RICONOSCIMENTO DEL COMITATO PREPARATORIO
PER L'I.R.O. E DELLA SUA AMMINISTRAZIONE IN ITALIA
1. Il Governo riconosce la costituzione del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e ad esso riconosce lo stato ed i poteri conferitigli dalla propria Costituzione, dall'Accordo per i Provvedimenti Provvisori e dalle Risoluzioni e Decisioni adottate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
2. Il Governo autorizza, il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. a funzionare in Italia secondo la propria Costituzione e Risoluzioni, ed a stabilire in Italia un'amministrazione con lo scopo di svolgere il suo programma in Italia. Nell'esecuzione di tale programma il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. potra' avvalersi della collaborazione di Societa' volontarie italiane e non italiane operanti in Italia.
Art. II
Articolo II
RESPONSABILITA' DEL COMITATO PREPARATORIO PER L'I.R.O.
1. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' responsabile per l'espletamento, entro i limiti delle risorse a sua disposizione, delle funzioni definite nella propria Costituzione nei riguardi dei profughi in Italia aventi titolo alla sua assistenza, comprese le seguenti:
a) la gestione e l'amministrazione di campi per l'assistenza e mantenimento dei profughi;
b) la determinazione di quali profughi abbiano titolo alla sua assistenza e la elaborazione e messa in opera di quei sistemi procedurali che possano essere ritenuti necessari a tale scopo;
c) incoraggiare e provvedere al rimpatrio di profughi, e a tale scopo mantenersi in contatto con i Rappresentanti dei Paesi di origine dei profughi;
d) provvedere alla risistemazione ed all'emigrazione dei profughi che non possano o non vogliano essere rimpatriati, ed a questo scopo mantenere diretto contatto con i Rappresentanti dei Paesi di risistemazione;
e) provvedere, secondo la procedura che sara' concordata con i competenti funzionari del Governo, ai trasferimenti dei profughi ed al trasporto di quelli che vengono risistemati o rimpatriati;
f) proteggere i legittimi interessi dei profughi in Italia, qualora richiedano la sua assistenza.
2. Le funzioni e le attivita' del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. saranno svolte in conformita' delle leggi italiane e degli impegni internazionali che l'Italia ha assunto o potra' assumere.
3. Il Governo e il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. si presteranno reciprocamente la maggiore possibile assistenza nella soluzione di tutte quelle questioni concernenti i profughi in Italia, che sono di competenza del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. In particolare, le parti si terranno reciprocamente informate in anticipo sulle misure da prendersi che possano influire sulle condizioni e sullo stato di tali profughi.
Art. III
Articolo III
RESPONSABILITA' DEL GOVERNO - FACILITAZIONI E SERVIZI
1. Come prova della propria simpatia per il compito umanitario perseguito dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. ed in considerazione del fatto che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. ha assunto dal 1 luglio 1947 la continuazione del programma a favore dei profughi precedentemente svolto da altre organizzazioni internazionali, il Governo:
a) concede in uso gratuito al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. tutti i beni immobili e mobili che il Comitato Misto, stabilito nell'articolo VII, possa ritenere necessari all'esecuzione del programma di assistenza ai profughi in Italia.
Il Governo si assume le spese relative alla manutenzione, riparazioni e miglioramenti di tali beni immobili e mobili nei limiti dell'ordinaria amministrazione nell'uso di tali beni.
Inoltre il Governo assume la difesa e le responsabilita' relative alle azioni derivanti dall'uso di tali beni, quali danni, deterioramento, consumo o perdita. D'altra parte, il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. si assume la responsabilita' finanziaria per i danni che, ai sensi della legge italiana, siano dovuti a dolo o colpa data del proprio personale o dei profughi.
Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. restituira' al Governo quei beni che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. non riterra' piu' necessari per l'attuazione del suo programma;
b) tiene conto, nella distribuzione gratuita di prodotti tessili U.N.R.R.A. e di medicinali importati dall'U.N.R.R.A., delle esigenze dei profughi assistiti in campi gestiti dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O.; tali esigenze verranno presentate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. al Comitato Misto stabilito nell'articolo VII del presente Accordo;
c) concede al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. per le operazioni strettamente necessarie per il raggiungimento dei suoi scopi, l'esenzione tributaria, ad eccezione dell'imposta generale sull'entrata, delle imposte comunali di consumo e del diritto speciale istituito dai Comuni su alcuni generi di larga produzione locale.
Il Governo concordera' con il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. le modalita' per il rimborso.
L'esenzione medesima si estende agli stipendi e remunerazioni corrisposti al personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di nazionalita' non italiana e non residente stabilmente in Italia.
Il Governo concede inoltre al predetto Comitato Preparatorio per l'I.R.O. l'esonero dai diritti doganali (compresi il diritto di licenza e l'imposta generale sull'entrata) per le merci - esclusi i tabacchi e gli altri generi di monopolio - importate per essere distribuite ai profughi in Italia od occorrenti per l'attrezzamento ed il funzionamento degli uffici del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e dei campi dei profughi stessi, in esecuzione del programma assistenziale previsto dal presente Accordo, nonche' per i carburanti ed i lubrificanti necessari, a tali fini, entro i limiti di un contingente fissato dal Comitato Misto, previsto nel successivo articolo VII.
La documentazione relativa alle merci a cui saranno accordate le suddette esenzioni, e' soggetta ad esame e controllo da parte del Comitato Misto, previsto nell'articolo VII del presente Accordo.
Gli automezzi destinati al servizio del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia saranno ammessi al fruire del regime della importazione temporanea.
Le esenzioni tributarie di cui sopra hanno effetto dal 1 luglio 1947;
d) concede facilitazioni, inclusa un'adeguata precedenza nei trasporti, ai fini di assicurare l'approvvigionamento e la distribuzione dei rifornimenti necessari allo svolgimento del programma del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia;
e) concede opportune agevolazioni ferroviarie al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. per il trasporto dei profughi nei trasferimenti necessari fra i campi e per il loro trasporto ai confini in caso di rimpatrio o di risistemazione;
f) concede la precedenza per i viaggi di servizio in ferrovia, autobus, linee marittime ed aeree al personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. in Italia.
Il Comitato Misto previsto nell'articolo VII concordera' sulle misure necessarie per assicurare il mantenimento della legge, dell'ordine pubblico, della sicurezza e della sanita' pubblica nei campi gestiti dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
Art. IV
Articolo IV
IMMUNITA'
1. Il Governo concede al Direttore ed ai principali funzionari dirigenti del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di nazionalita' non italiana e non stabilmente residenti in Italia le immunita', facilitazioni, privilegi ed esenzioni - comprese quelle doganali - normalmente concesse alle Rappresentanze diplomatiche.
La lista dei funzionari aventi diritto a tali immunita' sara' concordata tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
2. La nomina del Direttore del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' sottoposta ai gradimento del.Governo.
3. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. comunichera' al Governo una lista ufficiale di tutto il suo personale non italiano e terra' il Governo informato di ogni mutamento in detta, lista.
Art. V
Articolo V
PERSONALE ED ASSICURAZIONI
1. Il Governo facilitera' l'entrata ed il movimento in Italia del personale del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. indicato nella Vista ufficiale prevista nell'articolo IV (3) gia' menzionato, e fornira' ogni possibile assistenza al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. nella selezione ed assunzione di cittadini italiani qualificati per l'espletamento delle sue funzioni di cui al presente Accordo.
2. Il Governo applichera' a tutti gli impiegati del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. interessati, tutte le assicurazioni sociali previste dalla legge italiana per gli impiegati di ditte private italiane.
3. Il Governo si assume l'espletamento e la composizione di azioni contro il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. o per conto di esso e contro il suo personale in Italia o per conto di esso, verificatisi nell'espletamento delle sue funzioni ufficiali.
4. Le somme pagate dal Governo nell'esecuzione di quanto disposto nei paragrafi 2 e 3 di cui sopra, saranno rimborsate dal Comitato Preparatorio per l'I.R.O. secondo le modalita' che saranno concordate tra le due parti.
5. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. assicura la buona condotta ed integrita' morale del suo personale e licenziera' o richiamera' quel personale che verra' meno a tali requisiti.
Art. VI
Articolo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
1. Il Comitato Preparatorio per l'I.R.O., ferme restando le disposizioni di cui al paragrafo 2 di questo articolo e al paragrafo I dell'articolo II, s'impegna a pagare in dollari, sterline, franchi svizzeri o altra valuta liberamente convertibile, a sua scelta, le spese per, lo svolgimento del silo programma di attivita' in conformita' al presente Accordo, ivi incluse le spese per il rimpatrio e la risistemazione di profughi di sua competenza che si trovino attualmente in Italia.
Il Governo dara' istruzioni alla Banca d'Italia perche' provveda a fornire al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. le somme in lire necessarie alle sue spese in Italia, e per il mantenimento di adeguati fondi per l'espletamento delle sue attivita', contro il contemporaneo pagamento da parte del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. di un equivalente ammontare in dollari, sterline, franchi svizzeri o altra valuta liberamente convertibile, a scelta del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. al tasso di cambio fissato alle Rappresentanze diplomatiche in Italia degli Stati Uniti, del Regno Unito e della Svizzera.
2. Allo scopo di facilitare il programma che il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. svolgera' ai sensi di questo Accordo, il Governo concede al Comitato Preparatorio per l'I.R.O. un prestito senza interesse dal fondo U.N.R.R.A. in lire, dell'ammontare di un miliardo di lire, che potra' essere prelevato a seconda delle necessita', durante il periodo dal 1 luglio 1947 al 31 dicembre 1947.
Le somme prelevate saranno ripagate in dollari, sterline, franchi svizzeri od altra valuta liberamente convertibile entro sei mesi dalla data di prelevamento di ogni somma, al tasso di cambio in vigore alla data del prelevamento, stabilito col sistema indicato nel paragrafo 1 del presente articolo.
Art. VII
Articolo VII
COMITATO MISTO
1. Un Comitato Misto viene creato ed esso sara' composto di rappresentanti del Governo e del Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
2. La Delegazione del Governo e' composta di rappresentanti dei seguenti Uffici e di esperti che il Governo ritenga eventualmente di designare di volta in volta:
- Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Ministero degli Affari Esteri
- Ministero dell'Interno
- Ministero del Tesoro (Ragioneria Generale dello Stato)
- Ministero delle Finanze
- Ministero dei Trasporti
- Ministero dell'Industria e Commercio
- Ministero del Commercio Estero
- Alto Commissariato per l'Alimentazione
- Amministrazione per gli aiuti internazionali (ex U.N.R.R.A.).
3. La Delegazione del Comitato Preparatorio per l'I.R.O. e' composta del Direttore e di quegli altri rappresentanti che egli designera'.
4. Il Comitato Misto si riunira' presso il Ministero degli Affari Esteri e le sue riunioni saranno presiedute alternativamente da un rappresentante del Governo e del Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
5. Le funzioni del Comitato Misto sono le seguenti:
a) essere il normale organo di trasmissione per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. In particolare, il Comitato Misto servira' la mezzo di comunicazione attraverso il quale il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. terra' il Governo italiano informato sulla situazione dei profughi, la loro dislocazione, i loro movimenti in Italia e la loro partenza per altri paesi;
b) esaminare, discutere e decidere di comune accordo sulle questioni concernenti le clausole di questo Accordo che richiedano azione comune tra il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O., comprese le seguenti:
I. regolamenti ed ordinanze riguardanti l'ordine pubblico, igiene, sanita' pubblica, ecc.;
II. metodi per l'approvvigionamento di carburanti, lubrificanti, generi alimentari ed altri;
III. trasporti;
IV. ridistribuzione dei profughi in campi diversi dagli attuali esistenti; misure atte ad incoraggiare il rimpatrio volontario; piani per la risistemazione di profughi in altri paesi; ed altre questioni in cui possa essere necessaria l'assistenza del Governo italiano;
c) studiare, formulare e raccomandare quegli accordi supplementari che il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O.
possano di volta in volta considerare necessari.
Art. VIII
Articolo VIII
NORME LEGISLATIVE
Il Governo promulghera' tutte quelle disposizioni legislative che riterra' necessarie per l'esecuzione di questo Accordo.
Art. IX
Articolo IX
DURATA DELL'ACCORDO
Il presente Accordo si considera entrato in vigore dal 1 luglio 1947, e rimarra' in vigore finche' il Governo ed il Comitato Preparatorio per l'I.R.O. decideranno di stipulare un nuovo Accordo, o fino allo scadere di 90 giorni dalla data in cui una delle due parti abbia informato l'altra per iscritto della sua intenzione di fare decadere l'Accordo stesso.
Il presente Accordo potra' essere trasferito, previa notifica al Governo, all'Organizzazione Internazionale dei Profughi, dopo la sua costituzione formale.
Entrambi i testi inglese ed italiano faranno fede.
Stipulato a Roma, il 24 ottobre 1947
Per il Comitato Preparatorio
per l'Organizzazione internazionale
dei Profughi
S. M. KEENY
Per l'Italia
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Mr. S. M. KEENY
Chief of Operations - P.C. - I.R.O (ITALY)
Roma, 24 ottobre 1947
In relazione al contenuto dell'art. III 1 (d) e 1 (e) dell'Accordo che abbiamo firmato oggi, La informo che le facilitazioni relative ai trasporti necessari per l'esecuzione del programma I.R.O. in Italia, comprenderanno il rimborso al P.C. - I.R.O. in Italia delle spese da esso incorse per il trasporto di rifugiati e merci sino ad un ammontare annuo di 250.000.000 di lire a partire dal 1 luglio 1947.
La somma suddetta sara' prelevata dal fondo lire U.N.R.R.A. secondo accordi che saranno presi fra il Governo italiano e l'U.N.R.R.A.
Gradisca, Signor Keeny, gli atti della mia distinta considerazione.
SFORZA
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA
Agreement
AGREEMENT
Parte di provvedimento in formato grafico