087U0117
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Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1987 n. 117)
Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per la emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi di tali prodotti; Vista la comunicazione della segreteria del Comitato interministeriale prezzi in data 25 marzo 1987, concernente la variazione dei prezzi medi europei sui prodotti petroliferi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1987; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; EMANA il seguente decreto:
Art. 1
1. A partire dal 27 marzo 1987, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite:
a) da L. 81.645 a L. 80.573 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante;
b) da L. 8.164,50 a L. 8.057,30 per ettolitro, alla temperatura di 15°C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
Art. 2
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutate in lire 131 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori entrate, realizzate successivamente alla presentazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1987, derivanti dai decreti del Presidente della Repubblica adottati ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 73 , recante delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 27 marzo 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica ZANONE, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 marzo 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 10