Monitoring Gesetzessammlung

21G00259

IT - DPR

21G00259

Regolamento recante disciplina dello Sportello unico doganale e dei controlli (S.U.Do.Co.) (21G00259) (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 2021 n. 235)

Premessa

Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/2022 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'articolo 2 (Conclusione del procedimento), commi 2, 3 e 4; Visto l' articolo 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», il quale prevede che "presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni"; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante il « Codice dell'amministrazione digitale »; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , attuativo dell'articolo 4, comma 59, della citata legge n. 350 del 2003 , recante «Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione»; Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione; Visto il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione; Visto il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE ; Visto il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001 , (CE) 396/2005 , (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/93/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali); Visto l' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 ", che prevede che "Allo sportello unico doganale di cui all' articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale, e che il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre Amministrazioni o organi dello Stato, e che i controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo, e che il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli»"; Visto l'articolo 20, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 169 del 2016 secondo cui «Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore»; Visto l' articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , riguardante le Zone Economiche Speciali (ZES); Visto l' articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio per l'anno 2018), riguardante le Zone Logistiche Semplificate (ZLS); Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2018, n. 101 , recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la missione 3 (Infrastrutture per una mobilita' sostenibile) del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativa all'interoperabilita' e logistica integrata nell'abito della quale e' previsto, tra l'altro, al punto 2.1 la semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico Doganale e dei Controlli, finalizzato all'interoperabilita' dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni interessate e al coordinamento delle attivita' di controllo da parte degli uffici doganali; Ritenuta la necessita' di adottare un regolamento di esecuzione per disciplinare in modo compiuto il funzionamento dello sportello unico doganale, di cui all'articolo 4, comma 57, della citata legge n. 350 del 2003 , alla luce dei compiti ad esso attribuiti dall'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 169 del 2016 ; Ritenuta la necessita' di assicurare livelli di sicurezza dei controlli dell'Agenzia, specialmente con riferimento alle merci in ingresso, non inferiori, anche sotto i profili sanitari e ambientali, a quelli attualmente garantiti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2021; Acquisito, ai sensi dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, il parere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, espresso nella seduta del 2 dicembre 2021; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espressa nella seduta del 2 dicembre 2021; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2021; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2021; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, della cultura, della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e per il sud e la coesione territoriale; Emana il seguente regolamento:

Art. 1

Finalita'
1. In esecuzione delle disposizioni di cui all' articolo 4, commi 57 , 58 , 59 e 60 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all' articolo 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , il presente regolamento disciplina lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine di attuare il coordinamento in via telematica di tutti i procedimenti e controlli connessi all'entrata e all'uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e di assicurare il conseguimento dell'obiettivo di cui alla Missione 3, riforma 2.1., «Semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse
- L' art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell' art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.».
- Si riporta il testo dell' art. 2, commi da 1 a 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilita', inammissibilita', improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.
2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.
3. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati ai sensi dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta dei Ministri competenti e di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, sono individuati i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza.
4. Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilita' dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessita' del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell' art. 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2003, n. 299, S.O.:
«Art. 4. (Finanziamento agli investimenti). - 1. - 56. (Omissis).
57. Presso gli uffici dell'Agenzia delle dogane, e' istituito lo «sportello unico doganale», per semplificare le operazioni di importazione ed esportazione e per concentrare i termini delle attivita' istruttorie, anche di competenza di amministrazioni diverse, connesse alle predette operazioni.
58. Ferme tutte le competenze di legge, lo sportello unico doganale concentra tutte le istanze inviate anche in via telematica dagli operatori interessati e inoltra i dati, cosi' raccolti, alle amministrazioni interessate per un coordinato svolgimento dei rispettivi procedimenti ed attivita'.
59. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono per l'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, validi fino a quando le amministrazioni interessate non provvedono a stabilirli, in una durata comunque non superiore, con i regolamenti di cui all' art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .
60. Dalla attuazione dei commi da 57 a 59 non possono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , recante « Codice dell'amministrazione digitale », e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , recante «Definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi che concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 2011, n. 10.
- Il regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 , che istituisce il codice doganale dell'Unione e' Pubblicato nella G.U.U.E. 10 ottobre 2013, n. L 269.
- Il regolamento n. 2015/2446 delegato della Commissione, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalita' di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione, e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 dicembre 2015, n. L 343.
- Il regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell'Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 marzo 2015, n. L 60.
- Il regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 luglio 2019, n. L 198.
- Il regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci e' pubblicato nella G.U.U.E. 31 luglio 2020, n. L 249.
- Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119.
- Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , relativo ai controlli ufficiali e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001 , (CE) 396/2005 , (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (CE) 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (CE) n. 429/2016 e (UE) n. 2031/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE , 1999/74/CE , 2007/43/CE , 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE , 89/662/CEE , 90/425/CEE , 91/496/CEE , 96/93/CE , 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2017, n. L 95.
- Si riporta il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , recante «Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 , in attuazione dell' art. 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2016, n. 203: «Art. 20. Sportello unico doganale e dei controlli.
1. Allo sportello unico doganale di cui all' art. 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , sono attribuiti, altresi', la competenza nonche' i controlli relativi a tutti gli adempimenti connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale. Il coordinamento si applica, oltre che sui procedimenti derivanti dall'applicazione delle norme unionali gia' previsti dal predetto sportello unico doganale, anche su quelli disposti da altre amministrazioni o organi dello Stato. I controlli, ad esclusione di quelli disposti dall'Autorita' Giudiziaria e di quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle forze di polizia, sono coordinati dall'ufficio doganale e si eseguono contemporaneamente e nello stesso luogo.
Conseguentemente il predetto sportello unico doganale assume la denominazione di «Sportello unico doganale e dei controlli».
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri interessati, sono individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, di cui l'Ufficio doganale puo' avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Le amministrazioni che a qualsiasi titolo effettuano controlli sulle merci presentate in dogana concludono i rispettivi procedimenti di competenza entro il termine di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per il controllo fisico delle merci. I suddetti termini decorrono dal momento in cui le amministrazioni dispongono di tutti gli elementi informativi e sono soddisfatte le condizioni previste dalla normativa vigente per l'effettuazione dei controlli. Quando i controlli richiedono accertamenti di natura tecnica o prelevamento di campioni si applicano i termini di esecuzione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea o dai protocolli di settore.».
- Si riporta il testo dell' art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2017, n. 141:
«Art. 4. (Istituzione di zone economiche speciali - ZES). - 1. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli in termini economici, finanziari e amministrativi, che consentano lo sviluppo, in alcune aree del Paese, delle imprese gia' operanti, nonche' l'insediamento di nuove imprese in dette aree, sono disciplinate le procedure, le condizioni e le modalita' per l'istituzione di una Zona economica speciale, di seguito denominata «ZES».
2. Per ZES si intende una zona geograficamente delimitata e chiaramente identificata, situata entro i confini dello Stato, costituita anche da aree non territorialmente adiacenti purche' presentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio , sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (TENT). Per l'esercizio di attivita' economiche e imprenditoriali le aziende gia' operative e quelle che si insedieranno nella ZES possono beneficiare di speciali condizioni, in relazione alla natura incrementale degli investimenti e delle attivita' di sviluppo di impresa.
3. Le modalita' per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area nonche' i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali di cui all'art. 5 nonche' il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4. Le proposte di istituzione di ZES possono essere presentate dalle regioni meno sviluppate e in transizione, cosi' come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe previste dall' art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea .
4-bis. Ciascuna regione di cui al comma 4 puo' presentare una proposta di istituzione di una ZES nel proprio territorio, o al massimo due proposte ove siano presenti piu' aree portuali che abbiano le caratteristiche di cui al comma 2. Le regioni che non posseggono aree portuali aventi tali caratteristiche possono presentare istanza di istituzione di una ZES solo in forma associativa, qualora contigue, o in associazione con un'area portuale avente le caratteristiche di cui al comma 2.
5. Ciascuna ZES e' istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se nominato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate. La proposta e' corredata da un piano di sviluppo strategico, nel rispetto delle modalita' e dei criteri individuati dal decreto di cui al comma 3.
6. La regione, o le regioni nel caso di ZES interregionali, formulano la proposta di istituzione della ZES, specificando le caratteristiche dell'area identificata. Il soggetto per l'amministrazione dell'area ZES, di seguito "soggetto per l'amministrazione", e' identificato in un Comitato di indirizzo composto da un commissario straordinario del Governo, che lo presiede, dal Presidente dell'Autorita' di sistema portuale, da un rappresentante della regione, o delle regioni nel caso di ZES interregionale, da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' da un rappresentante dei consorzi di sviluppo industriale, di cui all' art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 , ovvero di quelli costituiti ai sensi della vigente legislazione delle regioni a statuto speciale, presenti sul territorio.
Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, al Comitato partecipa il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES. Nel caso in cui tali porti rientrino nella competenza territoriale di piu' Autorita' di sistema portuale, al Comitato partecipano i Presidenti di ciascuna Autorita' di sistema portuale. Ai membri del Comitato non spetta alcun compenso, indennita' di carica, corresponsione di gettoni di presenza o rimborsi per spese di missione. Al commissario straordinario del Governo puo' essere corrisposto un compenso nel limite massimo di quanto previsto dall' art. 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 . Il Comitato di indirizzo si avvale del segretario generale di ciascuna Autorita' di sistema portuale per l'esercizio delle funzioni amministrative gestionali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 . Agli oneri di funzionamento del Comitato si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6-bis. Il Commissario e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale, d'intesa con il Presidente della Regione interessata. Nel caso di mancato perfezionamento dell'intesa nel termine di sessanta giorni dalla formulazione della proposta, il Ministro per il sud e la coesione territoriale sottopone la questione al Consiglio dei ministri che provvede con deliberazione motivata. Nel decreto e' stabilita la misura del compenso spettante al Commissario, previsto dal comma 6, nel rispetto dei limiti di cui all' art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 . I Commissari nominati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione cessano, ove non confermati, entro sessanta giorni dalla medesima data.
7. Il soggetto per l'amministrazione deve assicurare, in particolare:
a) gli strumenti che garantiscano l'insediamento e la piena operativita' delle aziende presenti nella ZES nonche' la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
b) l'utilizzo di servizi sia economici che tecnologici nell'ambito ZES;
c) l'accesso alle prestazioni di servizi da parte di terzi.
7-bis. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6 puo' stipulare, previa autorizzazione del Comitato di indirizzo, accordi o convenzioni quadro con banche ed intermediari finanziari.
7-ter. Il Commissario straordinario del Governo di cui al comma 6, anche avvalendosi del supporto dell'Agenzia per la Coesione territoriale:
a) assicura il coordinamento e l'impulso, anche operativo, delle iniziative volte a garantire l'attrazione, l'insediamento e la piena operativita' delle attivita' produttive nell'ambito della ZES, ferme restando le competenze delle amministrazioni centrali e territoriali coinvolte nell'implementazione dei Piani di Sviluppo Strategico, anche nell'ottica di coordinare le specifiche linee di sviluppo dell'area con le prospettive strategiche delle altre ZES istituite e istituende, preservando le opportune specializzazioni di mercato;
b) opera quale referente esterno del Comitato di Indirizzo per l'attrazione e l'insediamento degli investimenti produttivi nelle aree ZES;
c) contribuisce a individuare, tra le aree identificate all'interno del Piano di Sviluppo Strategico, le aree prioritarie per l'implementazione del Piano, e ne cura la caratterizzazione necessaria a garantire gli insediamenti produttivi;
d) promuove la sottoscrizione di appositi protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali coinvolte nell'implementazione del Piano di Sviluppo Strategico, volti a disciplinare procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per gli insediamenti produttivi nelle aree ZES.
7-quater. L'Agenzia per la Coesione territoriale supporta l'attivita' dei Commissari e garantisce, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle ZES di cui all'art. 5, comma 1, lettera a-quater), il coordinamento della loro azione nonche' della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a cio' appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia per la Coesione territoriale fornisce inoltre supporto ai singoli Commissari mediante personale tecnico e amministrativo individuato ai sensi dell' art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , dotato di idonee competenze, al fine di garantire efficacia e operativita' dell'azione commissariale. A tale fine e' autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Il Commissario straordinario si avvale inoltre delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali, di societa' controllate dallo Stato o dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
7-quinquies. Al fine di assicurare la piu' efficace e tempestiva attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla infrastrutturazione delle ZES, fino al 31 dicembre 2026, il Commissario straordinario puo', a richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30 , 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , nonche' delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/23/UE , 2014/24/UE e 2014/25/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 . Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
8. Le imprese gia' operative nella ZES e quelle che si insedieranno nell'area, sono tenute al rispetto della normativa nazionale ed europea, nonche' delle prescrizioni adottate per il funzionamento della stessa ZES.
8-bis. Le Regioni adeguano la propria programmazione o la riprogrammazione dei fondi strutturali alle esigenze di funzionamento e sviluppo della ZES e concordano le relative linee strategiche con il Commissario, garantendo la massima sinergia delle risorse materiali e strumentali approntate per la piena realizzazione del piano strategico di sviluppo.».
- Si riporta il testo dell' art. 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020):
«Art. 1. - Omissis.
65. Per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla procedura di istituzione delle Zone economiche speciali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell' art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 .
Omissis.».
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personali ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174, S.O., reca disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE .
- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e' stato presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 , ed approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021.
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202, reca «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», istituisce la Conferenza unificata e ne definisce la composizione, i compiti e le modalita' organizzative e operative. La Conferenza unificata opera al fine di favorire la cooperazione tra l'attivita' dello Stato e il sistema delle autonomie ed esaminare le materie e i compiti di comune interesse.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell' art. 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 2

Sportello unico doganale
e dei controlli 1. I controlli di cui all' articolo 20, commi 1 e 3, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , sono assicurati dallo sportello unico doganale di cui all' articolo 4, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , denominato «Sportello unico doganale e dei controlli (SUDOCO)».
2. Ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , nonche' delle relative regole tecniche, il coordinamento per via telematica dei controlli, di cui al comma 1, e' realizzato mediante accordi di cooperazione finalizzati all'interoperabilita', tramite il Sistema pubblico di connettivita' e cooperazione (SPC) di cui all' articolo 73 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , tra il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi delle amministrazioni e organi dello Stato interessati.
3. In caso di indisponibilita' dei sistemi informativi, sono assicurate procedure di soccorso sostitutive da individuare in sede di definizione dei sistemi negli accordi di cooperazione, di cui al comma 2.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell' art. 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 3

Portale dello sportello unico doganale e dei controlli 1. Presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito il Portale dello sportello unico doganale e dei controlli («Portale SUDOCO»).
2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli da 131 a 134 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) e all' articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1239 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE , nonche' le altre disposizioni relative ai sistemi unionali per gli altri controlli diversi da quelli previsti dal citato regolamento (UE) 2017/625 , tenuto conto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2020/1056 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci, il Portale SUDOCO funge da interfaccia unica per l'attivazione, per la tracciabilita' dello stato, per la conclusione e per la consultazione dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2.
Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 4

Elenco dei procedimenti
e dei controlli 1. I procedimenti e i controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale e finalizzati all'assolvimento delle formalita' doganali sono elencati all'interno delle tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , e pubblicati sul Portale SUDOCO.
2. Al fine di garantire l'efficace sviluppo dell'interoperabilita' e il perseguimento dei principi generali di pubblicita' e trasparenza dell'azione amministrativa, le amministrazioni e gli organi dello Stato competenti sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente, di cui all'articolo 9, per la successiva pubblicazione sul Portale SUDOCO:
a) le modifiche, intervenute ai sensi dell' articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , dei termini di conclusione dei procedimenti;
b) le modifiche normative e regolamentari con riferimento ai procedimenti e ai controlli connessi all'entrata e uscita delle merci nel o dal territorio nazionale.
Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 5

Trattamento dei dati personali 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 135 e 136 del regolamento (UE) 2017/625 riguardanti il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC), il trattamento dei dati personali forniti dagli operatori al Portale SUDOCO avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , nel rispetto della dignita' umana, dei diritti e delle liberta' fondamentali della persona.
2. Titolari del trattamento dei dati, ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1, numero 7), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 , relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2, sono esclusivamente le singole amministrazioni o i singoli organi dello Stato competenti, ivi inclusa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli e' responsabile, ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 1, numero 8), del regolamento (UE) 2016/679 , del trattamento dei dati forniti dagli operatori tramite il Portale SUDOCO alle Amministrazioni o altri organi dello Stato relativi ai procedimenti e ai controlli di cui all'articolo 2.
3. Il trattamento dei dati personali e' effettuato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati. Le misure di sicurezza adottate per il trattamento dei dati personali di cui all' articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679 sono specificate dalle amministrazioni o organi dello Stato anche nell'ambito dei sistemi di cooperazione di cui all'articolo 2, comma 2, e dei relativi accordi di servizio con le amministrazioni interessate, ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 .
Note all'art. 5:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 6

Procedimenti prodromici all'assolvimento
delle formalita' doganali
1. Gli operatori utilizzano il portale SUDOCO per l'attivazione in modalita' telematica dei procedimenti prodromici di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 .
2. Il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 1, i processi di interoperabilita' necessari al rilascio delle certificazioni, delle autorizzazioni, delle licenze e dei nulla-osta prodromici all'assolvimento delle formalita' doganali.
3. All'atto della presentazione della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del regolamento (UE) n. 952/2013 , il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e i sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano i processi di interoperabilita' necessari al controllo di validita' e all'eventuale scarico delle predette certificazioni, autorizzazioni, licenze e nulla-osta.
Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 7

Controlli contestuali alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalita' doganali
1. Gli operatori forniscono, attraverso il Portale SUDOCO, le informazioni necessarie, per avvalersi dell'esecuzione contemporanea e nello stesso luogo degli eventuali controlli contestuali alla presentazione della merce.
2. Nel caso di controlli di animali e merci disciplinati dalle disposizioni di cui agli articoli da 44 a 72 del regolamento (UE) 2017/625 , il comma 1 si applica nel rispetto prioritario di dette disposizioni, in particolare per quanto riguarda le modalita' e la frequenza dei controlli da effettuarsi presso le strutture dei posti di controllo frontalieri.
3. All'atto della presentazione delle merci in dogana di cui al capo II del Titolo IV del regolamento (UE) n. 952/2013 , o della dichiarazione doganale di cui al capo II del Titolo V del citato regolamento, il sistema informativo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli attiva i processi di interoperabilita' necessari all'avvio dei controlli di cui al comma 1, avvalendosi delle informazioni raccolte attraverso il Portale SUDOCO.
4. I sistemi informativi delle amministrazioni e organi dello Stato competenti attivano, subito dopo l'adempimento di cui al comma 3, i processi di interoperabilita' necessari al coordinamento dei procedimenti e dei controlli e alla conclusione degli stessi.
Note all'art. 7:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del regolamento n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 8

Controlli disposti da altre amministrazioni
o organi dello Stato 1. Le amministrazioni e gli organi dello Stato, che effettuano controlli ulteriori rispetto a quelli elencati nelle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 4 novembre 2010, n. 242 , ma che comunque concorrono all'assolvimento delle operazioni doganali di importazione ed esportazione, utilizzano il Portale SUDOCO per darne comunicazione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
2. I controlli disposti dall'Autorita' giudiziaria e quelli svolti dagli organi competenti per la sicurezza dello Stato e dalle Forze di polizia sono esclusi dalla comunicazione prevista al comma 1.
3. Al fine di prevenire e contrastare l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto nell'ambito delle operazioni doganali, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli pone in essere ogni necessaria forma di coordinamento con l'Agenzia delle entrate e con la Guardia di finanza.
Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 9

Comitato di coordinamento
e monitoraggio permanente 1. Ai fini dell'attuazione dell' articolo 4, comma 58, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e dell' articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' istituito il Comitato di coordinamento e monitoraggio permanente dello Sportello unico doganale e dei controlli, con il compito di coordinare e armonizzare le scelte strategiche che attengono allo sviluppo dell'interoperabilita' dei sistemi informativi che cooperano nell'ambito dello Sportello unico doganale e dei controlli.
2. Il Comitato e' presieduto dal direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, o da un dirigente di vertice suo delegato.
3. Il Comitato e' composto da:
a) il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto;
b) il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);
c) i presidenti delle Autorita' di Sistema portuale;
d) un dirigente generale di ogni amministrazione titolare dei procedimenti e dei controlli di cui all'articolo 2 nonche' il direttore dell'Autorita' nazionale-UAMA (Unita' per le autorizzazioni dei materiali di armamento) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura per il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali;
e) i dirigenti di vertice responsabili dei sistemi informativi, dei controlli e delle procedure dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
f) i presidenti delle Societa' di gestione aeroportuali;
g) tre rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome;
h) il comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;
i) un dirigente generale dell'Agenzia delle entrate.
4. In caso di impossibilita' a partecipare, i componenti del Comitato di cui al comma 3 nominano in sostituzione un delegato con poteri decisionali.
5. Al Comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, individuate secondo la specifica competenza in ordine alle materie di volta in volta all'ordine del giorno.
6. Il Comitato si avvale delle strutture e delle risorse umane delle amministrazioni che lo compongono disponibili a legislazione vigente e puo' avvalersi a titolo gratuito del supporto tecnico-scientifico di esperti indicati dalle amministrazioni che lo compongono. Si ricorre all'avvalimento di cui al precedente periodo nei limiti delle disponibilita' definite dalle predette amministrazioni e per le finalita' devolute al Comitato. Ai componenti del Comitato e agli osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi, rimborsi spese, indennita' o altri emolumenti comunque denominati. Le attivita' di segreteria del Comitato sono svolte dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
7. Il Comitato stabilisce le azioni, nonche' le tempistiche, per lo sviluppo dello Sportello unico doganale e dei controlli e ne monitora l'andamento. Qualora emergano delle criticita' in relazione alle attivita' sopra descritte, il Comitato adotta ogni misura idonea ad assicurarne il regolare funzionamento.
8. In esecuzione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, le amministrazioni partecipanti sono tenute ad informare il Comitato circa le modifiche dei regolamenti intervenute sulla base di quanto previsto dall' articolo 2, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , al fine del coordinamento delle attivita' derivanti dalle modifiche stesse.
9. Il Comitato, dopo aver ricevuto dalle amministrazioni e organi dello Stato interessati la comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, provvede a dare tempestiva pubblicita' delle modifiche e aggiornamenti intervenuti, attraverso la pubblicazione degli atti normativi di modifica e aggiornamento dei termini procedimentali sul Portale SUDOCO.
Note all'art. 9:
- Per il testo dell' art. 4, commi da 57 a 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e dell' art. 20 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 , si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell' art. 2, commi da 1 a 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 10

Zone Economiche Speciali
e Zone Logistiche Semplificate 1. Il Comitato di cui all'articolo 9, nell'ambito delle scelte strategiche relative allo sviluppo dell'interoperabilita', si raccorda con il Comitato di indirizzo di cui all' articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 , nonche', ove istituito, con il Comitato di indirizzo della Zona Logistica Semplificata (ZLS), anche al fine di perseguire ulteriori azioni di semplificazione amministrativa a beneficio delle imprese operanti nelle predette Zone speciali.
Note all' art. 10 :
- L' art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2018, n. 12 , «Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018, n. 47, definisce i compiti del Comitato di indirizzo.

Art. 11

Supporto logistico all'attivita' dello Sportello unico doganale e dei controlli
1. Le Autorita' di Sistema Portuale:
a) forniscono, in caso di necessita' e a titolo gratuito, le infrastrutture adeguate a supportare lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli;
b) coadiuvano, nell'ambito delle proprie risorse umane e strumentali, lo Sportello unico doganale e dei controlli, al fine dell'esecuzione efficiente dei controlli.
2. Le Societa' di gestione aeroportuale ed i gestori delle strutture logistiche interessate dallo Sportello unico doganale e dei controlli, nell'ottica dell'ottimale organizzazione delle attivita' di competenza relative alla gestione delle infrastrutture volte ad assicurare la fluidita' del traffico merci, forniscono, a titolo gratuito, con modalita' stabilite in apposito accordo, il supporto logistico necessario per lo svolgimento dei compiti istituzionali dello Sportello unico doganale e dei controlli e per l'esecuzione efficiente dei controlli.

Art. 12

Disposizioni transitorie
per il coordinamento operativo 1. La richiesta di esecuzione dei controlli per i quali non e' ancora attiva l'interoperabilita' va comunicata attraverso il Portale SUDOCO, affinche' il controllo sia eseguito, di norma, contemporaneamente e nello stesso luogo.
2. Il Comitato di cui all'articolo 9 promuove le iniziative necessarie per attuare il coordinamento dei procedimenti e dei controlli anche nella fase transitoria.

Art. 13

Disposizioni di coordinamento normativo 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 1, 5, 6 e 7 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 .
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Note all'art. 13:
- Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 novembre 2010, n. 242 , si veda nelle note alle premesse.

Art. 14

Disposizioni di attuazione della Riforma 2.1
della componente M3C2 PNRR 1. Per il perseguimento delle finalita' dello Sportello unico doganale e dei controlli si tengono in considerazione le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE nonche' del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci.
2. Le modalita' tecniche di realizzazione del SUDOCO e il loro aggiornamento sono definite con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, tenendo anche conto delle specifiche e tempistiche del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), di cui al regolamento (UE) 2021/1239 , anche con l'obiettivo di assicurare l'interoperabilita' tra i relativi sistemi in conformita' con gli sviluppi tecnici e regolatori definiti in sede europea.
3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce gli elementi di competenza per il monitoraggio dell'attuazione della Riforma 2.1 della Missione 3 componente 2 del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), anche ai fini della relazione sullo stato di attuazione del PNRR, di cui all' articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 .
Note all'art. 14:
- Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 e del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020 , si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si veda nelle note alle premesse. La missione 3 (Infrastrutture per una mobilita' sostenibile) del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, nella seconda componente, relativa all'interoperabilita' e logistica integrata, contempla, tra l'altro, la riforma 2.1: semplificazione delle transazioni di importazione/esportazione attraverso l'effettiva implementazione dello Sportello Unico dei Controlli.
- Si riporta il testo dell' art. 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2021, n. 129:
«Art. 2 (Cabina di regia). - (Omissis).».
2. La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente del Consiglio dei ministri puo' delegare a un Ministro o a un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri lo svolgimento di specifiche attivita'. La Cabina di regia in particolare:
a) elabora indirizzi e linee guida per l'attuazione degli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti con i diversi livelli territoriali;
b) effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo stato di attuazione degli interventi, anche mediante la formulazione di indirizzi specifici sull'attivita' di monitoraggio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, di cui all'art. 6;
c) esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica di cui all'art. 4, le tematiche e gli specifici profili di criticita' segnalati dai Ministri competenti per materia e, con riferimento alle questioni di competenza regionale o locale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
d) effettua, anche avvalendosi dell'Ufficio per il programma di Governo, il monitoraggio degli interventi che richiedono adempimenti normativi e segnala all'Unita' per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'art. 5 l'eventuale necessita' di interventi normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di attuazione;
e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all' art. 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 , nonche', anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;
(Omissis).».

Art. 15

Disposizioni finanziarie 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente regolamento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 29 dicembre 2021 MATTARELLA Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Lamorgese, Ministro dell'interno Giorgetti, Ministro dello sviluppo economico Patuanelli, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Cingolani, Ministro della transizione ecologica Giovannini, Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Franceschini, Ministro della cultura Speranza, Ministro della salute Colao, Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Carfagna, Ministro per il sud e la coesione territoriale Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2021 Ufficio di controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne n. 1814
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