005G0200
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Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172. (DECRETO LEGISLATIVO 18 luglio 2005 n. 171)
Premessa
Entrata in vigore del decreto: 15-9-2005 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306 , recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2003», ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B; Vista la direttiva 2003/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003 , che modifica la direttiva 94/25/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto; Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto; Visto il decreto legislativo 11 giugno 1997, n. 205 , recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431 , recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172 , e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica, ed in particolare l'articolo 6, recante delega al Governo per l'emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto; Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 15 ottobre 2004 e del 20 maggio 2005; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , espresso nella seduta del 3 marzo 2005; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° luglio 2005; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della salute, delle comunicazioni, per la funzione pubblica, della giustizia, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle attivita' produttive; Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 39-bis
Anagrafe nazionale delle patenti nautiche (( 1. Per finalita' di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, di prevenzione e repressione dei reati compiuti tramite l'uso di unita' da diporto, di ottimizzazione dell'azione amministrativa e per disporre di dati completi e aggiornati sull'utenza diportistica, anche a favore di altre Amministrazioni, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita l'anagrafe nazionale delle patenti nautiche nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 dello stesso codice. )) 2. Nell'anagrafe nazionale di cui al comma 1 devono essere indicati per ogni intestatario di patente nautica:
a) i dati anagrafici e le loro variazioni dei titolari di patente nautica;
b) i dati relativi al procedimento di rilascio delle patenti nautiche e, per ognuna di esse, quelli relativi ai procedimenti amministrativi successivi, come quelli di rinnovo, di sospensione e di revoca;
(( b-bis) le limitazioni e le prescrizioni di cui all'articolo 39, comma 6-bis; )) (( c) i dati relativi alle violazioni di norme previste dal presente codice, dal relativo regolamento di attuazione o da altri leggi o regolamenti applicabili in materia, che comportano l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie, anche per effetto di recidive; )) (( d) i dati relativi a sinistri marittimi, in cui il titolare e' stato coinvolto con addebito di responsabilita', che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni amministrative accessorie o l'emanazione di sentenza penale di condanna passata in giudicato, parimenti annotate in anagrafe. )) 3. L'anagrafe di cui al comma 1 e' completamente informatizzata ed e' popolata e aggiornata con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale, forniti dalle Capitanerie di porto, dagli Uffici circondariali marittimi e dagli Uffici della motorizzazione civile, dagli organi accertatori di cui al comma 4, lettera b) e c), dalle compagnie di assicurazione ((con riferimento ai certificati di assicurazione rilasciati)) , che sono tenuti a trasmettere i dati al Centro elaborazione dati della Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
((3-bis. L'annotazione del cambiamento della residenza del titolare della patente nautica e' effettuata dal Centro elaborazione dati (CED) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche. A tal fine, il Ministero dell'interno rende disponibili, secondo le modalita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall' articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , i dati dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), istituita presso il medesimo Ministero ai sensi del citato articolo 62)) 4. L'accesso ai dati contenuti nell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche e' consentito:
a) alle autorita' pubbliche individuate dagli articoli 1 e 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 , secondo i criteri e le modalita' dallo stesso disciplinate;
b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , nonche' agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;
c) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
(( 5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione e per la pubblica amministrazione, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento dell'anagrafe nazionale delle patenti nautiche, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, assicurando la protezione dei dati personali per i diritti e le liberta' degli interessati attraverso misure di garanzia appropriate e specifiche e prevedendo idonee misure tecniche di sicurezza, nonche' le modalita' di accesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte dei soggetti di cui al comma 3. )) CAPO II - Titolo I REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO Capo I Disposizioni generali
Art. 1 - Finalita' e ambito di applicazione
Finalita' e ambito di applicazione (( 1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto esercitata, per fini esclusivamente lusori o anche commerciali, mediante le unita' di cui all'articolo 3 del presente codice, nonche' alle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 . )) (( 1-bis. Le disposizioni del presente codice si applicano alle unita' di cui all'articolo 3 che navigano in acque marittime e interne, fermo restando quanto previsto dall' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , e dal decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 . )) 2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Art. 2 - Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali
Unita' da diporto utilizzata a fini commerciali 1. L'unita' da diporto e' utilizzata a fini commerciali quando:
a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;
b) e' utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
c) e' utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unita' di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
c-bis) e' utilizzata per assistenza all'ormeggio delle unita' di cui all'articolo 3 nell'ambito delle strutture dedicate alla nautica da diporto;
c-ter) e' utilizzata per l'attivita' di assistenza e di traino delle unita' di cui all'articolo 3.
c-quater) e' utilizzata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale di settore, per l'esercizio di attivita' in forma itinerante di somministrazione di cibo e di bevande e di commercio al dettaglio.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto e' annotata nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), con l'indicazione delle attivita' svolte e dei proprietari o armatori delle unita', imprese individuali o societa', esercenti le suddette attivita' commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
2-bis. Nel caso di natanti l'utilizzazione a fini commerciali e' annotata secondo le modalita' indicate nel regolamento di attuazione del presente codice.
2-ter. ((Quando la locazione di imbarcazioni e navi da diporto e' concessa da un soggetto privato a favore di imprese di locazione e noleggio, l'annotazione di cui al comma 2 e' effettuata esclusivamente dall'impresa di locazione e noleggio. In tal caso e' ammesso l'uso commerciale dell'unita' per determinati periodi dell'anno da specificare nell'annotazione di cui al comma 2)) .
3. Qualora le attivita' di cui al comma 1 siano svolte stabilmente in Italia con unita' da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o di un Paese terzo, ((fermo restando il rispetto delle vigenti normative doganali e fiscali nazionali ed europee,)) l'esercente presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) ((una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell' articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa , di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , contenente le caratteristiche dell'unita', il titolo che attribuisce la disponibilita' della stessa, gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilita' civile verso terzi e della certificazione di sicurezza in possesso, nonche' l'indicazione delle dotazioni di sicurezza imbarcate in base alle norme dello stato di bandiera)) .
Copia della dichiarazione, validata dall'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) per il tramite dello Sportello telematico del diportista (STED), deve essere mantenuta a bordo.
4. ((Le imbarcazioni e le navi da diporto adibite ad un uso commerciale possono essere utilizzate, previa domanda di annotazione ai sensi del comma 2, anche per altri usi commerciali tra quelli indicati al comma 1. Le unita' da diporto di cui al comma 1, lettera a), non possono essere utilizzate per attivita' non commerciale)) .
Art. 2-bis
(( (Nautica sociale). )) (( 1. Ai fini del presente codice si intende per nautica sociale:
a) la navigazione da diporto effettuata in acque marittime o interne per fini esclusivamente sportivi o ricreativi e senza scopo di lucro, mediante natanti da diporto con qualsiasi propulsione e con scafo di lunghezza fino a sei metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
b) il complesso delle attivita' finalizzate a diffondere la conoscenza e la pratica della nautica da diporto a favore degli studenti degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di eta' non inferiore a nove anni, oppure, anche a scopo di ausilio terapeutico, a favore delle persone con disabilita' di cui all' articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , o con disturbi psicologici, dell'apprendimento o della personalita'.
2. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita la disciplina della nautica sociale e le eventuali facilitazioni per l'ormeggio delle unita' da diporto in transito e per la fornitura dei servizi in banchina. ))
Art. 3 - Definizioni
Definizioni 1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unita' da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) unita' utilizzata a fini commerciali - commercial yacht: si intende ogni unita' di cui all'articolo 2 del presente codice, nonche' le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 ;
c) nave da diporto maggiore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza superiore alle 500 gross tonnage, di seguito GT, ovvero a 600 tonnellate di stazza lorda, di seguito TSL;
d) nave da diporto minore: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 500 GT ovvero a 600 TSL, escluse le unita' di cui alla lettera e);
e) nave da diporto minore storica: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666, e di stazza fino a 120 GT ovvero ((fino a)) 100 TSL, costruita in data anteriore al 1º gennaio 1967;
f) imbarcazione da diporto: si intende ogni unita' con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/ISO/8666;
g) natante da diporto: si intende ogni unita' a remi ovvero con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo la norma armonizzata di cui alla lettera c), con esclusione delle moto d'acqua;
h) moto d'acqua: si intende ogni unita' da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o piu' persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziche' al suo interno.
(( h-bis) unita' da diporto a controllo remoto: unita' da diporto a comando remoto priva a bordo di personale adibito al comando. )) CAPO III - Capo II Progettazione, costruzione e immissione in commercio di unita' da diporto
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 5
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 6
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 7
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 8
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 9
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 10
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 11
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 13
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 14 - Rinvio
Rinvio 1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione , parte navigazione marittima.
(( 1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unita' da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 . )) CAPO IV - Titolo II REGIME AMMINISTRATIVO DELLE UNITA' DA DIPORTO Capo I Iscrizione delle unita' da diporto
Art. 15
((Iscrizione)) (( 1. Le navi e le imbarcazioni da diporto sono iscritte nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN). )) 2. Il proprietario ((o l'utilizzatore in locazione finanziaria di una nave da diporto o)) di un'imbarcazione da diporto puo' chiedere l'iscrizione provvisoria dell'unita', presentando apposita domanda.
3. Le unita' da diporto costruite da un soggetto privato per proprio uso personale e senza l'ausilio di alcuna impresa, cantiere o singolo costruttore professionale, possono essere iscritte ((nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)) ), purche' munite di attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi ((del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 )) .
(( 4. Il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria puo' richiedere allo Sportello telematico del diportista (STED) l'annotazione della perdita di possesso dell'unita' medesima a seguito di reato contro il patrimonio di cui al titolo XIII del codice penale , presentando l'originale o la copia conforme della denuncia o della querela e restituendo, se in suo possesso, la licenza di navigazione. La stessa richiesta puo' essere presentata in caso di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportano l'indisponibilita' dell'unita' da diporto, di sentenza di organi giurisdizionali che accertano la perdita del possesso per l'intestatario dell'unita' da diporto, requisizione o la cessazione degli effetti del contratto di locazione finanziaria. Nel caso in cui il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria rientra nel possesso dell'unita' puo' richiederne l'annotazione allo Sportello telematico del diportista (STED), anche ai fini del rilascio di una nuova licenza di navigazione. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite le modalita' relative alla presentazione dell'istanza di perdita e di rientro in possesso dell'unita' da diporto. ))
Art. 15-bis
((Iscrizione di navi da diporto)) (( 1. Il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, chiede l'iscrizione, anche provvisoria, nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), presentando allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro. In luogo del certificato di stazza, puo' essere presentata, in via provvisoria e con validita' non superiore a sei mesi, l'attestazione di stazza rilasciata dal registro di iscrizione di provenienza.
3. La presentazione di un certificato dell'autorita' competente estera, con validita' non superiore a sei mesi dalla data del rilascio, che attesta l'avvio delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 sono indicate le generalita' del proprietario e i dati identificativi dell'unita', non e' necessario presentare il titolo di proprieta', fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza o l'attestazione provvisoria di cui al comma 2.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore della nave da diporto in locazione finanziaria presenta allo Sportello telematico del diportista (STED), oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano gli estremi dell'impresa individuale o della societa' esercente le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente.
L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di nave da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione.
6. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o per l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto. ))
Art. 15-ter - Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche
Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche 1. Le navi che effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all' articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 .
2. Le modalita' di iscrizione sono determinate con il regolamento di attuazione del presente codice.
3. I documenti di navigazione per le navi di cui al comma 1 sono: ((a) la licenza per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;))
b) il ruolino di equipaggio, di cui all'articolo 38;
c) il libro unico di bordo.
(( 4. La licenza e il libro unico di bordo di cui al comma 3, lettere a) e c), sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice. )) 5. E' fatta salva, per le navi di cui al comma 1, la facolta' di sostituire la ((licenza di cui al comma 3, lettera a)) ) con l'atto di nazionalita' di cui all' articolo 150 del codice della navigazione , e il ruolino di equipaggio con il ruolo di equipaggio, di cui all'articolo 170 del medesimo codice.
Art. 16 - Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria
Iscrizione di unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria 1. Le unita' da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facolta' di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto.
(( 1-bis. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, il proprietario o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
1-ter. Nel caso di perdita della disponibilita' dell'unita' da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. Lo Sportello telematico del diportista (STED) notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione al proprietario e all'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione. ))
Art. 17 - Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto
Disposizioni per la pubblicita' degli atti relativi alle unita' da diporto 1. Per gli effetti previsti dal codice civile , gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali su unita' da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato e' residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. ((La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita', rilasciata dallo Sportello telematico del diportista (STED), sostituisce la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima. Ove corredata della dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 14 dicembre 2018, n. 152 , attestante i dati tecnici dell'unita', conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicita' sostituisce a tutti gli effetti la licenza di navigazione fino all'aggiornamento della medesima e per un periodo comunque non superiore a novanta giorni. Nelle more della pubblicita' e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo)) .
3. Accertata una violazione in materia di pubblicita' di cui al comma 1, ne e' data immediata notizia all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) che, previa presentazione allo Sportello telematico del diportista (STED) da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) dispone il ritiro della licenza di navigazione.
4. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprieta' o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
4-bis. Non si applica il termine di cui al comma 1 per la dichiarazione e la revoca di armatore.
Art. 18 - Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero
Iscrizione di unita' da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero 1. Gli stranieri e le societa' estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) , se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorita' consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta.
2. L'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della societa' estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell' articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135 .
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
(( 4. I cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti all'estero che intendono iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unita' da diporto di loro proprieta' nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) devono eleggere domicilio in Italia o nominare un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorita' marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unita' iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente domiciliato in Italia. ))
Art. 19 - Iscrizione di imbarcazioni da diporto
Iscrizione di imbarcazioni da diporto 1. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo Sportello telematico del diportista (STED) il titolo di proprieta' e la dichiarazione di conformita' UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonche' la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unita' da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
(( 1-bis. Per ottenere l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) di un'unita' da diporto di propria costruzione, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, il cantiere che ha costruito, completato o assemblato l'unita' presenta, in luogo del titolo di proprieta' di cui al comma 1, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , nella quale autocertifica le predette circostanze e che l'unita' da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando altresi' il nome, le caratteristiche tecniche del modello e il codice identificativo dello scafo. )) 2. Per le unita' provenienti da uno Stato membro, dell'Unione europea munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 e' aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unita' era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unita' da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione e' sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unita' o del suo legale rappresentante. Per le unita' provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 e' sostituita da una attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
3. Qualora il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria ((in nome e per conto)) del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, di una imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro dell'Unione europea ((, o di Stati terzi individuati)) con modalita' stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice chieda l'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), in luogo del titolo di proprieta', e' sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro dello Stato di provenienza ovvero un attestato dell'autorita' ((straniera)) competente, con validita' massima di sei mesi, dal quale risulti avviata la procedura di cancellazione. Dal certificato di cancellazione o dall'attestato provvisorio devono sempre risultare le generalita' del proprietario e gli elementi di individuazione dell'unita'.
4. Per l'iscrizione di unita' da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica e' sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
4-bis. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), il proprietario o l'utilizzatore dell'imbarcazione da diporto in locazione finanziaria presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dai commi da 1 a 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva dalla quale risultano l'indicazione delle imprese individuali o societa' esercenti le attivita' di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o societa' estera, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza che attesta la specifica attivita' di cui all'articolo 2, svolta dall'esercente. L'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) riporta la denominazione di imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali-commercial yacht. La stessa denominazione e' riportata anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facolta' per il proprietario o dell'utilizzatore del bene in locazione finanziaria di mutare sempre la destinazione della imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in imbarcazione da diporto.
Art. 20 - Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto
Iscrizione provvisoria di navi e imbarcazioni da diporto 1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, puo' chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda allo Sportello telematico del diportista (STED). Alla domanda e' allegata:
a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalita', l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonche' la descrizione tecnica dell'unita' stessa;
b) dichiarazione di conformita' UE per le unita' che ne sono provviste;
c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
d) dichiarazione di assunzione di responsabilita' da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprieta' di cui al comma 2.
1-bis. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore del bene in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, allega, oltre la documentazione prevista dal comma 1, il certificato di stazza, anche provvisorio.
2. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unita' condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprieta', da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione ((, il certificato di sicurezza e il ruolino di equipaggio)) .
3. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprieta', l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti a uno Sportello telematico del diportista (STED) e il proprietario dell'unita' deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.
Art. 21
((Cancellazione dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) .
2. La cancellazione delle unita' da diporto ((dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) puo' avvenire ((, secondo le modalita' stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice:)) :
a) per vendita o trasferimento all'estero;
b) per demolizione;
c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
d) per passaggio ad altro registro;
e) per perdita effettiva o presunta.
(( 2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprieta', intende cancellarla dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) per l'iscrizione nei registri di un Paese estero deve presentare la richiesta, tramite lo Sportello telematico del diportista (STED), al conservatore unico (UCON) e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso.
2-ter. Il conservatore unico (UCON) rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una unita' da diporto entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 .
2-quater. Ai fini dell'accertamento di cui all' articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413 , decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2-ter, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato. )) CAPO V - Capo II Abilitazione alla navigazione delle unita' da diporto
Art. 22 - Documenti di navigazione e tipi di navigazione
Documenti di navigazione e tipi di navigazione 1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) ((fatta salva la disciplina prevista dall'articolo 15-ter, comma 3, lettera a), per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,)) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dallo Sportello telematico del diportista (STED) all'atto dell'iscrizione, sono:
a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unita', indicate nella dichiarazione di conformita', UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilita'.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
a) imbarcazioni senza marcatura CE:
1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
b) imbarcazioni con marcatura CE:
1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
Art. 23 - Licenza di navigazione
Licenza di navigazione 1. La licenza di navigazione per le ((navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unita' da diporto utilizzate a fini commerciali,)) e' redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione ((ovvero il codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale per le unita' da diporto immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ,)) , il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, ((il nome o la denominazione sociale del soggetto proprietario)) , il nome dell'unita' se richiesto, ((...)) il tipo di navigazione autorizzata, nonche' la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprieta' e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unita', nonche' l'eventuale uso commerciale dell'unita' stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unita' sia in corso di validita'.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati ((allo Sportello telematico del diportista (STED) )) su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione ((dallo Sportello telematico del diportista (STED) )) con licenza provvisoria la cui validita' non puo' essere superiore a sei mesi.
Art. 24 - Rinnovo della licenza di navigazione
Rinnovo della licenza di navigazione 1. La licenza di navigazione e' rinnovata in caso di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definite nell' articolo 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definite nell'articolo 3, comma 1, lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. ((Lo STED rinnova la licenza di navigazione entro trenta giorni dalla presentazione dei documenti all'UCON. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo rilasciata dallo STED, corredata della DCI attestante i dati tecnici dell'unita', sostituisce la licenza di navigazione fino al rilascio della medesima. Nelle more del rinnovo e' consentito il rilascio del ruolo e del ruolino di equipaggio e della licenza per l'apparato ricetrasmittente di bordo)) .
Art. 24-bis
((Dichiarazione di armatore)) (( 1. Chi assume l'esercizio di unita' da diporto deve fare dichiarazione di armatore all'Ufficio di conservatoria centrale delle unita' da diporto (UCON) tramite lo sportello telematico del diportista (STED). Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, se l'armatore non vi provvede, la dichiarazione puo' essere fatta dal proprietario. Quando l'esercizio e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, le formalita' di cui agli articoli 279 , 282, secondo comma, del codice della navigazione , tengono luogo della dichiarazione di armatore.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, anche dai soggetti di cui all' articolo 7, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dallo sportello telematico del diportista (STED) con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione del presente codice.
3. Quando l'esercizio non e' assunto dal proprietario, all'atto della dichiarazione si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza dell'armatore;
b) gli elementi di individuazione dell'unita'.
5. Quando l'esercizio e' assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
a) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
b) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unita'.
6. La dichiarazione di armatore deve essere trascritta nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati contenuti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono le risultanze dell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN).
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria. In caso di unita' da diporto concesse in locazione finanziaria, armatore si presume l'utilizzatore dell'unita' in locazione finanziaria, fino a prova contraria.
9. L'armatore e' responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda sia l'utilizzo che l'esercizio dell'unita' da diporto. Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, a eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una unita' da diporto di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate puo' limitare il debito complessivo a una somma pari al valore dell'unita' e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio. Sulla somma alla quale e' limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e a esclusione di ogni altro creditore.
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del titolo III, capo I e II, del codice della navigazione e le relative norme attuative. ))
Art. 25
Bandiera nazionale e ((numeri)) di individuazione ((dell'unita')) 1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte ((da un numero di individuazione composto da un codice alfanumerico generato automaticamente dal Centro elaborazione dati su base nazionale costituito in sequenza da quattro caratteri alfabetici e da quattro caratteri numerici)) . Dopo il numero di ((individuazione)) e' apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
(( 1-bis. Le unita' gia' immatricolate alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all' articolo 1, comma 217 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , possono conservare i numeri di iscrizione gia' assegnati. Nel caso previsto al precedente periodo si applica la lettera "X" di seguito ai predetti numeri di iscrizione. )) 2. Le caratteristiche ((dei numeri)) di individuazione delle unita' da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facolta' di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto ((...)) con un ((numero di iscrizione che puo' essere costituito, a richiesta, da una specifica combinazione alfanumerica a condizione che la stessa non sia gia' stata utilizzata per l'identificazione di altra unita' da diporto e che non risulti contraria all'ordine pubblico, alla moralita' pubblica e al buon costume.)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) .
Art. 26 - Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio
Certificato di sicurezza e certificato di idoneita' al noleggio 1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilita' dell'unita' e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
1-bis. Il certificato di idoneita' al noleggio attesta lo stato di idoneita' dell'unita' al noleggio ed e' rilasciato ((dallo STED ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 )) . Il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente codice.
Art. 26-bis
((Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare)) (( 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive emanate entro il 31 marzo di ciascun anno, determina le modalita' di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unita' da diporto, con particolar riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, e' istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarita' della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unita' da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unita' da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente codice, all'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) e al Centro elaborazione dati di cui all' articolo 9, comma 1, della legge 1º aprile 1981, n. 121 , da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto, nei limiti previsti dall' articolo 8-bis, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 . ))
Art. 26-ter
(( (Prevenzione dei danni ambientali).)) 1. ((Le unita' da diporto fino a 24 metri di bandiera estera che navigano o stazionano nelle acque interne, nel mare territoriale e nella zona di protezione ecologica italiani, di proprieta' di cittadini italiani o persone giuridiche aventi, rispettivamente, residenza o sede legale in Italia, devono dimostrare l'idoneita' alla navigabilita' dell'unita' mediante le certificazioni previste dalle norme dello stato di bandiera ovvero, qualora dette norme non prevedano certificazioni, sottoporre l'imbarcazione a visita presso un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , che ne rilascia attestazione, onde verificare se lo stato dell'unita' presenta potenziali rischi per l'integrita' dell'ambiente marino e la sicurezza della navigazione. L'attestazione ha durata quinquennale)) .
Art. 27 - (Natanti da diporto e moto d'acqua)
(Natanti da diporto e moto d'acqua) 1. I natanti da diporto e le moto d'acqua sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN), della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
2. I natanti da diporto, a richiesta dell'interessato, possono essere iscritti nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) ed in tale caso assumono il regime giuridico delle imbarcazioni da diporto. ((A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprieta' di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato puo' presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358 , nella quale attesta che il natante da diporto e' di sua esclusiva proprieta', indicando la data e il luogo di acquisto nonche' le generalita' del venditore)) .
((2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalita' e i dati tecnici dell'unita' attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152 , corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalita' del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all' articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 , operante presso il medesimo Ministero. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo e' aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere)) 3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
a) entro sei miglia di distanza dalla costa;
b) entro dodici miglia di distanza dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ; in tale caso durante la navigazione e' tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformita' ovvero l'attestazione di idoneita' rilasciata dai predetti organismi;
c) entro un miglio di distanza dalla costa, se denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalo', tavole autopropulse o non autopropulse, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe e kajak.
4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e, comunque, non oltre dodici miglia di distanza dalla costa.
5. Le moto d'acqua possono navigare entro un miglio di distanza dalla costa.
6. La navigazione e le modalita' di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), ovvero delle moto d'acqua di cui al comma 5, sono disciplinate dall'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competenti.
7. L'utilizzatore di natanti da diporto ovvero di moto d'acqua utilizzati ai fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
a) essere in possesso di patente nautica;
b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che l'unita' da diporto e' abilitata a trasportare;
c) imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
d) dotare l'unita' da diporto dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti dal regolamento di attuazione del presente codice.
8. Per l'utilizzo di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di patente nautica ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39 del presente codice. Nei casi in cui non ricorre l'obbligo di patente nautica e il locatario del natante da diporto non e' in possesso di patente nautica, il locatore illustra e fornisce per iscritto al locatario le istruzioni essenziali per il comando dell'unita' da diporto, redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.
9. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate ulteriori disposizioni su requisiti, formalita' e obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalita' ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonche' di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne. Per eventuali esigenze di carattere prettamente locale, non previste dal decreto di cui al primo periodo, si provvede con ordinanza dell'autorita' marittima o della navigazione interna territorialmente competente, rispettivamente, per le acque marittime o per le acque interne, d'intesa con gli enti locali e sentite le associazioni nautiche nazionali maggiormente rappresentative.
Art. 27-bis
(( (Unita' da diporto a controllo remoto). )) (( 1. I sistemi di comando remoto delle unita' da diporto a controllo remoto sono dotati di sistemi ausiliari in grado di attivarsi automaticamente in caso di avaria o di malfunzionamento dei sistemi di comando remoto principali, nonche' di sistemi di condotta di bordo.
2. Per ragioni di sicurezza della navigazione, di salvaguardia della vita umana in mare e di salvataggio marittimo, il proprietario o l'armatore delle unita' da diporto a controllo remoto puo' imbarcare a bordo propri incaricati che intervengono in caso di pericolo o di necessita'.
3. Chiunque esercita il controllo remoto delle unita' di cui al presente articolo ne assume e mantiene il comando e, nei casi previsti dall'articolo 39, e' in possesso di patente nautica. ))
Art. 28 - Potenza dei motori
Potenza dei motori 1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore ((il fabbricante o il rappresentante autorizzato o l'importatore di cui all' articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 )) , rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.
Art. 29 - Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza
Apparati ricetrasmittenti di bordo e dotazioni di sicurezza 1. Su tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri e' fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
2. A tutte le unita' da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, e' fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorita' competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unita' da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali e' effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformita' dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unita' proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo.
Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformita' sono soggetti al collaudo da parte dell'autorita' competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorita' competente e corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata allo Sportello telematico del diportista (STED), che provvede:
a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
c) alla trasmissione all'autorita' competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza e' riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed e' sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformita', e' presentata all'ispettorato territoriale del Ministero dello sviluppo economico avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unita' su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio. Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unita' da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una societa' concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le societa' concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta e' inviata all'autorita' competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' attestante l'assunzione di responsabilita' della funzionalita' dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validita' anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.
10. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' disporre, quando io ritenga opportuno o su richiesta degli organi dell'amministrazione, ispezioni e controlli presso i costruttori, gli importatori, i distributori e gli utenti.
11. Per le imbarcazioni e le navi da diporto in navigazione oltre le dodici miglia dalla costa e' altresi' obbligatoria l'installazione a bordo di un apparato elettronico per la rilevazione satellitare ((, o con apparato equivalente,)) della posizione.
11-bis. Il ((comandante)) dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo.
11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.
Art. 30 - Manifestazioni sportive
Manifestazioni sportive 1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorita' competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte ((nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) , ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali e' necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorita' marittima, nonche' alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validita' non superiore al trimestre, vistata dall'autorita' competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unita' e' destinata ad attivita' agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attivita' sportiva delle federazioni di cui al comma 1.
Art. 30-bis
(( (Navigazione di prototipi a uso sportivo). )) 1. ((In occasione di competizioni sportive, conseguimento di record, eventi e attivita' promozionali e dimostrative, nazionali e internazionali, organizzate o patrocinate dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, i prototipi sportivi privi di dichiarazione di conformita' CE o di certificato di classe ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa anche se non iscritti nell'ATCN.)) 2. ((Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli allenamenti effettuati in contesti relativi alle gare organizzate dalle federazioni e ai trasferimenti dei prototipi di cui al medesimo comma 1 necessari per raggiungere le diverse aree di svolgimento delle gare.)) 3. ((A bordo dei prototipi di cui al comma 1 deve essere tenuta una dichiarazione del circolo di appartenenza affiliato alle federazioni sportive nazionali o internazionali riconosciute, con validita' di sei mesi, da cui risultino l'attivita' cui il prototipo e' destinato, i componenti dell'equipaggio e il personale tecnico, previamente inviata all'autorita' marittima nella cui circoscrizione territoriale si trova la sede del circolo.)) 4. ((Durante le attivita' di cui al comma 1 sono osservati, ove previsti, i regolamenti di sicurezza adottati dalle federazioni sportive nazionali o internazionali o dalle organizzazioni da esse riconosciute ovvero dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri o dall'organizzatore degli eventi di cui al comma 1 e non si applicano gli articoli 35, 36, 36-bis, 37, 38 e 39 del presente codice. I prototipi di cui al comma 1 sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , relative ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza, fatte salve le disposizioni sui fanali e sugli apparecchi di segnalazione sonora regolamentari, fermo restando lo svolgimento delle attivita' promozionali e dimostrative di cui al comma 7.)) 5. ((I prototipi di cui al comma 1 possono essere iscritti nell'ATCN con destinazione esclusiva all'attivita' agonistica. In tal caso, il proprietario o l'utilizzatore in locazione finanziaria, in nome e per conto del proprietario, munito di procura con sottoscrizione autenticata, presenta allo sportello telematico del diportista il titolo di proprieta', una dichiarazione attestante l'esclusiva destinazione del prototipo all'attivita' agonistica ai fini del presente articolo e l'attestazione di idoneita' alla navigazione rilasciata, in conformita' al proprio regolamento prototipi, da un organismo notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 , o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 . L'esclusiva destinazione all'attivita' agonistica e' annotata sulla licenza di navigazione e riportata nell'ATCN.)) 6. ((Nel caso di prototipi di cui al comma 1 provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 5, e' fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.)) 7. ((I prototipi di cui al comma 1, qualora iscritti nell'ATCN e governati da un equipaggio di comprovata esperienza, possono imbarcare, a titolo non oneroso e nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 34, persone in qualita' di ospiti durante lo svolgimento di attivita' promozionali e dimostrative, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal comma 4 in relazione ai mezzi di salvataggio e alle dotazioni di sicurezza)) .
Art. 31 - Navigazione temporanea
Navigazione temporanea 1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata alla scopo di:
a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
b) presentare unita' da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
c) trasferire unita' da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, anche all'estero.
2. Lo Sportello telematico del diportista (STED) rilascia)) ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini ((, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unita' da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unita' da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea e' effettuata sotto la responsabilita' del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unita' da diporto. L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi.
4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 e' rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione delle attivita' commerciali di cui al comma 1.
4-ter. ((L'autorizzazione di cui al comma 2, ove corredata della DCI, attestante i dati tecnici dell'unita', abilita l'unita' da diporto alla navigazione in acque internazionali e in acque interne e territoriali di Stati esteri per il periodo di tempo necessario all'effettuazione delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e c).
Il documento, conforme al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' rilasciato previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalita' e con le modalita' previste dall'articolo 27, comma 2-bis. L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del secondo periodo e' aggiornato con cadenza almeno biennale con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attivita' amministrative di cui al presente comma)).
5. L'unita' da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro ((o di collaborazione)) con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unita'.
6. Le unita' che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata e per garantire la sicurezza delle persone presenti a bordo, sotto la responsabilita' del soggetto intestatario dell'autorizzazione. In tali casi, e' richiesto il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.
6-bis. In caso di esecuzione di prove a mare per verificare l'efficienza di scafi o motori e qualora si tratti di unita' da diporto di lunghezza superiore a ventiquattro metri, il titolare dell'autorizzazione provvede, con oneri a proprio carico, a garantire la presenza a bordo di una persona in possesso del certificato "First Aid" ovvero di quello "Medical care", a seconda che l'unita' sia rispettivamente in grado di raggiungere o meno una postazione medica entro tre ore di navigazione.
Art. 32 - Autorizzazione alla navigazione temporanea
Autorizzazione alla navigazione temporanea 1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea e' rilasciata ((, anche in lingua inglese se richiesto,)) previa presentazione dei seguenti documenti:
a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilita' civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente ((o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice)) .
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) .
Art. 33
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) CAPO VI - Capo III Persone trasportabili ed equipaggio
Art. 34 - Numero massimo delle persone trasportabili sulle unita' da diporto
Numero massimo delle persone trasportabili
sulle unita' da diporto 1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorita' che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi piu' categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili e' quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili e' documentato come segue:
a) per le unita' munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
b) per le unita' non munite di marcatura CE:
1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformita' del costruttore;
2) se non omologate, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 65.
Art. 35 - Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unita' da diporto
Numero minimo dei componenti dell'equipaggio
delle unita' da diporto 1. E' responsabilita' del comandante o del conduttore dell'unita' da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteo-marine previste e alla distanza da porti sicuri.
Art. 36 - Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto
Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto 1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta' per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di eta' per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualita' di ospiti, purche' abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta'.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non e' riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.
Art. 36-bis
((Titoli professionali del diporto)) (( 1. E' istituito il seguente titolo professionale del diporto per lo svolgimento dei servizi di coperta: ufficiale di navigazione del diporto di 2ª classe.
2. Con decreto, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172 , al fine di individuare i requisiti per lo svolgimento dei servizi di coperta della nautica da diporto e di assicurare piena compatibilita' dei titoli professionali del diporto con le innovazioni introdotte dal presente articolo. ))
Art. 37 - Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio
Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi
da diporto adibite a noleggio 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi, da diporto impiegate in attivita' di noleggio.
Nota all'art. 37, comma 1.
Per la legge 23 agosto n. 400 si veda la nota all'art. 26.
Art. 38 - Ruolino di equipaggio
Ruolino di equipaggio 1. Qualora si intenda imbarcare sulle unita' da diporto ((, anche utilizzate a fini commerciali, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche)) , quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario o dall'armatore all'autorita' competente apposito documento, redatto in conformita' al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento.
1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni ((e sulle navi da diporto oggetto di contratti di noleggio, nonche' sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche,)) appartenenti al medesimo armatore e' consentita la rotazione sulle predette unita' senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso e' fatto obbligo all'armatore di comunicare, nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorita' marittima ((o della navigazione interna)) competente la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unita'.
CAPO VII - Capo IV ((Patenti nautiche))
Art. 39 - Patente nautica
Patente nautica 1. La patente nautica per unita' da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri e' obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unita' e' installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV. (10) (13) (14)
2. Chi assume il comando di una unita' da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unita' da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali e' installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
a) aver compiuto diciotto anni di eta', per le imbarcazioni;
b) aver compiuto sedici anni di eta', per i natanti;
c) aver compiuto quattordici anni di eta', per i natanti a vela con superficie velica, superiore a quattro metri quadrati nonche' per le unita' a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di eta' di cui al comma 3, per la partecipazione all'attivita' di istruzione svolta dalle scuole di' avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attivita' agonistica, a condizione che le attivita' stesse si svolgano sotto la responsabilita' delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilita' civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813 , convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884 , sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unita' da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie:
a) Categoria A: abilitazione al comando di natanti, imbarcazioni da diporto e moto d'acqua;
b) Categoria B: abilitazione al comando di navi da diporto;
c) Categoria C: abilitazione alla direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto;
d) Categoria D: abilitazione speciale al comando di natanti e imbarcazioni da diporto ((e moto d'acqua)) .
(( 6-bis. Per le patenti nautiche di categoria A, B e C possono essere indicate anche prescrizioni, relative alla durata della loro validita', conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni relative alla tipologia di unita' da diporto, alle caratteristiche dello scafo, alla potenza dei motori installati, ai limiti di navigazione, anche entro specifiche distanze dalla costa e alle condizioni meteomarine. Per le patenti nautiche di categoria D possono essere indicate anche limitazioni alla durata della loro validita', nonche' prescrizioni relative all'utilizzo di specifici adattamenti o all'avvalimento di assistenti o mediatori in rapporto allo specifico deficit, oltre alle limitazioni espresse nel periodo precedente, conseguenti all'esito degli accertamenti medici di idoneita' psichica e fisica in sede di rilascio, convalida o revisione. Le limitazioni e le prescrizioni sono riportate sulla patente nautica, utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con il regolamento di attuazione del presente codice, adottato anche di concerto con il Ministro della salute, sono stabiliti i requisiti psico-fisici, per il conseguimento e il rinnovo delle patenti nautiche A, B, C e D. Con il medesimo regolamento sono stabiliti i requisiti psico-fisici per il rilascio e il rinnovo delle patenti nautiche A, B e C anche a persone con disabilita' motoria e sensoriale. )) 6-ter. Le patenti nautiche di Categoria A e B sono conseguite senza esami da:
a) gli ufficiali della Marina militare del Corpo di stato maggiore e del Corpo delle capitanerie di porto in servizio permanente;
b) gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza in possesso di specializzazione di comandante di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza;
c) i sottufficiali delle Forze armate, incluso il Corpo delle capitanerie di porto, e delle Forze di polizia in possesso di abilitazione alla condotta di unita' navali d'altura o del brevetto per la condotta di mezzi navali della Marina militare senza alcun limite dalla costa o dalla unita' madre rilasciati dalla Marina militare che abbiano comandato tale tipo di unita' per almeno dodici mesi.
6-quater. La patente nautica di Categoria A e' conseguita senza esami dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o ufficiale ausiliario o volontario di truppa in ferma breve o prefissata, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice. La stessa patente puo' essere conseguita senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o in ferma volontaria, in possesso di abilitazione al comando di unita' navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione del presente codice.
6-quinquies. La facolta' di cui ai commi 6-ter e 6-quater e' esercitata entro un anno dalla cessazione dal servizio, fermo il possesso dei requisiti fisici, psichici e morali previsti dal regolamento di attuazione al presente codice.
--------------- AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 25 luglio 2018, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108 , ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che "Le disposizioni di cui all' articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligatorieta' della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019". --------------- AGGIORNAMENTO (13)
La L. 24 luglio 2019, n. 73 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2019 dall' articolo 4, comma 3, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108 , e' differito al 1° gennaio 2020". --------------- AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 , convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8 , ha disposto (con l'art. 13, comma 5-quater) che "Il termine per l'applicazione delle disposizioni dell' articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto , di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , relative all'obbligo della patente nautica per la conduzione di unita' aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall' articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73 , e' differito al 1° gennaio 2021".
Art. 39-ter
(( (Conversione di patenti nautiche o di abilitazioni equipollenti estere).)) 1. ((I cittadini italiani, che risultano iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e che hanno conseguito un titolo di abilitazione alla navigazione da diporto o un documento riconosciuto equipollente nello Stato estero di precedente residenza, possono chiedere il rilascio senza esami della patente nautica italiana, a seguito di trasferimento della residenza nel territorio della Repubblica ai sensi dell' articolo 43, secondo comma, del codice civile .)) 2. ((La domanda di rilascio senza esami della patente nautica italiana, corredata del titolo conseguito all'estero e del giudizio di idoneita' di cui all'articolo 36 del regolamento di cui decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 , e' presentata all'autorita' marittima competente per circoscrizione territoriale in base alla localita' di residenza del richiedente, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2000, n. 135 .)) 3. ((L'autorita' marittima accerta il possesso dei requisiti morali dell'interessato, richiedendo il certificato selettivo del casellario giudiziale di cui all'articolo 28, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 .)) 4. ((La patente nautica italiana riporta i medesimi limiti di abilitazione alla navigazione da diporto adattati alla disciplina nazionale, le medesime limitazioni e prescrizioni mediche presenti sul titolo estero nonche' le eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nel giudizio di idoneita' di cui al comma 2, che, se piu' severe, prevalgono su quelle eventualmente presenti sul titolo estero.)) 5. ((Il titolo estero e' restituito in ogni caso al richiedente)) . CAPO VIII - Capo V Responsabilita' derivante dalla circolazione delle unita' da diporto
Art. 40 - Responsabilita' civile
Responsabilita' civile 1. La responsabilita' civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unita' da diporto, come definite dall'articolo 3, e' regolata dall' articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell' articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unita' da diporto e' responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario. ((In caso di sanzioni amministrative, la responsabilita' del proprietario, o del locatore in caso di locazione finanziaria dell'unita', e' limitata alla comunicazione dei dati del locatario o del conducente all'autorita' competente)) .
2-bis. ((In caso di locazione finanziaria, la responsabilita' del proprietario e' limitata alla comunicazione all'autorita' competente dei dati del locatario o del conducente)) .
Art. 41 - Assicurazione obbligatoria
Assicurazione obbligatoria 1. Le disposizioni ((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 )) , e successive modificazioni si applicano alle unita' da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unita' a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
2. Le disposizioni ((del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 )) , e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unita' sulla quale vengono applicati.
3. ((L' articolo 125 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 )) , si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
(( 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente codice, con l'obbligo di assicurazione della responsabilita' per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate. )) CAPO IX - Titolo III DISPOSIZIONI SPECIALI SUI CONTRATTI DI UTILIZZAZIONE DELLE UNITA' DA DIPORTO ((...)) Capo I Locazione di unita' da diporto
Art. 42 - Locazione e forma del contratto
Locazione e forma del contratto 1. La locazione di unita' da diporto e' il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unita' da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. ((Con l'unita' da diporto locata ai sensi del comma 1 il conduttore assume la temporanea detenzione della stessa e con essa i rischi derivanti dalla sua condotta)) .
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' ed e' tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione e' regolata dal comma 3.
Art. 42-bis
(( (Locazione con prescrizione di comandante).))
1. ((Il contratto di locazione puo' prevedere che l'imbarcazione da diporto sia comandata da soggetto munito almeno di titolo professionale di cui all'articolo 36-bis e designato dal locatario in qualita' di comandante.))
2. ((Nel caso previsto dal comma 1, il numero massimo di persone trasportate non deve essere superiore a dodici, escluso il comandante, fatto salvo il numero massimo delle persone trasportabili, indicato nel certificato di omologazione dell'imbarcazione, se inferiore a tredici.))
3. ((Il contratto di locazione di cui al comma 1 puo' essere stipulato solo da un unico locatario persona fisica e, unitamente al contratto tra locatario e comandante, e' conservato tra i documenti di bordo per tutta la durata della locazione)) .
Art. 43 - Scadenza del contratto
Scadenza del contratto 1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorche', spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unita' da diporto.
2. Salvo diversa volonta' delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, e' dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44 - Prescrizione
Prescrizione 1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unita'.
Art. 45 - Obblighi del locatore
Obblighi del locatore 1. Il locatore e' tenuto a consegnare l'unita' da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni.
Nota all'art. 45.
- Per la legge 24 dicembre 1969, n. 990 si veda la nota all'art. 41.
Art. 46 - Obblighi del conduttore
Obblighi del conduttore 1. Il conduttore e' tenuto ad usare l'unita' da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformita' alle finalita' di diporto.
CAPO X - Capo II Noleggio
Art. 47 - (Noleggio di unita' da diporto)
(Noleggio di unita' da diporto) 1. Il noleggio di unita' da diporto e' il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte, noleggiatore oppure piu' noleggiatori a cabina, rispettivamente, l'unita' da diporto o parte di essa per un determinato periodo ((di tempo o per un itinerario concordato)) da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unita' noleggiata rimane nella disponibilita' del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio non puo' avere ad oggetto l'attivita' di collegamento di linea ad orari prestabiliti tra due o piu' localita' predefinite.
3. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto e' redatto per iscritto a pena di nullita' e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. Nel caso di noleggio a cabina, salva diversa volonta' delle parti, sono stipulati piu' contratti di noleggio per quanti sono i noleggiatori di ogni cabina o gruppo di cabine oggetto dei contratti stessi. In ogni caso, nei contratti e' riportata l'indicazione del numero delle persone da imbarcare.
Art. 48 - Obblighi del noleggiante
Obblighi del noleggiante 1. Il noleggiante e' obbligato a mettere a disposizione l'unita' da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990 , e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore o dei noleggiatori a cabina e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformita' alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilita' civile.
1-bis. ((Al fine di tutelare la sicurezza della navigazione, la vita umana in mare e l'ambiente, nel caso di unita' da diporto di cui all'articolo 2, comma 3, il noleggiante, il locatore o l'esercente hanno l'obbligo di integrare le dotazioni di sicurezza qualora quelle prescritte dalla bandiera non soddisfino le prescrizioni minime previste dalla normativa italiana)) .
Art. 49 - Obblighi del noleggiatore
Obblighi del noleggiatore 1. ((Nel noleggio di unita' da diporto a tempo determinato, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore non provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto)) .
1-bis. Nel caso di noleggio a cabina, salvo che sia stato diversamente pattuito, i noleggiatori provvedono a quanto previsto nel comma 1 secondo le quote stabilite nel contratto.
Art. 49-bis - (Noleggio occasionale).
(Noleggio occasionale). 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il proprietario persona fisica o societa' non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, iscritte nei registri nazionali, puo' effettuare, in forma occasionale, attivita' di noleggio della predetta unita'. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unita'.
1-bis. ((Le unita' di cui al comma 1 espongono in maniera ben visibile, su ciascuna murata, un contrassegno riportante la scritta "noleggio occasionale" di dimensioni minime di 100 centimetri di lunghezza e 20 centimetri di altezza)) .
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso da almeno tre anni della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 , e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 .(16)
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio e' subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalita' telematiche e comunque finalizzate alla semplificazione degli adempimenti, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto ((o del contrassegno previsto al comma 1-bis)) territorialmente competente, nonche' all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 .
3-bis. Il contratto di noleggio deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.
5. I proventi derivanti dall'attivita' di noleggio di cui al comma 1 , di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilita' o deducibilita' dei costi e delle spese sostenute relative all'attivita' di noleggio.
L'imposta sostitutiva e' versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche e' calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalita' semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalita' di versamento dell'imposta sostitutiva, nonche' ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilita' di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.
-------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 12 novembre 2020, n. 160 ha disposto (con l'art. 33, comma 7) che le presenti modifiche hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022. CAPO XI - ((Capo IIbis)) ((Figure professionali per le unita' da diporto))
Art. 49-ter - Mediatore del diporto
Mediatore del diporto 1. E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.
2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, due o piu' parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio e ormeggio di unita' da diporto.
3. Il mediatore del diporto puo' svolgere ((, anche su base temporanea e occasionale,)) esclusivamente l'attivita' indicata al comma 2 nonche', fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 , e alla legge 8 agosto 1991, n. 264 , le attivita' connesse o strumentali e svolge la propria attivita' professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza ((o di rappresentanza ovvero da altro rapporto che ne possa)) compromettere l'indipendenza.
4. Il mediatore del diporto non puo' delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.
5. Dopo la conclusione del contratto ((per il quale)) ha prestato la propria opera, il mediatore del diporto puo' ricevere incarico dal cantiere costruttore o comunque da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto medesimo.
6. Fatte salve le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 49-quater del presente codice, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile ((nonche', per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , per i cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, e l'articolo 49 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , per i cittadini di Paesi terzi)) .
((6-bis. Ai fini del presente codice, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' l'autorita' nazionale competente per le attivita' amministrative connesse alla figura professionale del mediatore del diporto, ai sensi dell' articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 ))
Art. 49-quater - Attivita' del mediatore del diporto
Attivita' del mediatore del diporto 1. L'attivita' di cui all'articolo 49-ter e' soggetta a segnalazione certificata di inizio di attivita' da presentare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 , corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attivita' e' svolta in forma di impresa, oppure, per i soggetti diversi dalle imprese, in una apposita sezione del repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall' articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 , e dall' articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 , assegnando ad essi la relativa qualifica con effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attivita' professionale.
3. Possono svolgere la professione del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
((a) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia)) ;
b) eta' minima di 18 anni;
c) requisiti di onorabilita' previsti per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ;
((d) essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di diploma di istruzione e formazione professionale ovvero di titolo di studio riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane)) ;
e) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame, salvo che per i mediatori marittimi di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 478 ;
f) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attivita' derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge;
((g) salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto, non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , e non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni)) .
((4. Il corso teorico-pratico di cui al comma 3, lettera e), e' organizzato da enti di formazione di diritto pubblico o privato, italiani o stranieri, riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'iscrizione al corso e' in ogni caso subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'ente di formazione per la gestione del corso)) ((5. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riconoscimento degli enti di formazione di cui al comma 4)) 6. Il mediatore del diporto di cui all'articolo 49-ter, che si rende colpevole di violazioni delle norme di deontologia professionale ovvero delle norme di comportamento previste dal presente codice e' soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ((competente per il luogo in cui e' stata commessa la violazione)) :
a) ammonimento, che consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non e' stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni. ((L'ammonimento e' disposto)) quando il fatto contestato non e' grave e vi e' motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni;
b) censura, che consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravita' dell'infrazione, il grado di responsabilita', i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrera' in un'altra infrazione;
c) sospensione, che consiste ((nell'interdizione temporanea)) dall'esercizio dell'attivita' professionale e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e in responsabilita' gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura;
d) inibizione perpetua dell'attivita', che impedisce in via definitiva lo svolgimento dell'attivita' professionale. L'inibizione perpetua e' inflitta per violazioni molto gravi che rendono incompatibile la prosecuzione dell'attivita' professionale da parte dell'incolpato.
7. La sospensione, di cui al comma 6, lettera c), e' disposta per una durata non superiore a 12 mesi.
8. La sospensione e' obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
a) mancata stipula o sopravvenuta mancanza della polizza di assicurazione di cui al comma 4, lettera f);
b) emissione del decreto di fermo di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all' articolo 285 del codice di procedura penale ;
c) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
d) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 13, lettera b);
e) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all' articolo 219 del codice penale ;
f) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, numeri 1) , 2) , 3) del codice penale .
9. Nel caso di esercizio dell'azione penale contro un mediatore del diporto la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale dell'attivita' fino alle sentenze che definiscono il grado di giudizio.
10. La sospensione obbligatoria di cui al comma 8 o cautelare di cui al comma 9 non e' soggetta al limite di durata stabilito dal comma 7.
11. L'inibizione perpetua dell'attivita' puo' essere pronunciata a carico del mediatore del diporto che, con la propria condotta, ha gravemente compromesso la propria reputazione e la dignita' della categoria ed e' obbligatoria nei seguenti casi:
a) interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, o interdizione dalla professione per uguale durata;
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, secondo comma, del codice penale ;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
d) condanne per delitto contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, il patrimonio, per esercizio abusivo della mediazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni, ((salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione o che il reato sia estinto)) .
12. Le sanzioni di cui al comma 6 sono annotate ed iscritte per estratto nel REA. A detti provvedimenti accedono gli uffici del registro delle imprese nonche', nel rispetto delle procedure previste dal capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 , gli altri soggetti interessati.
13. Con decreto da adottare, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , ((il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia)) , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalita' di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, i programmi del corso e i criteri per le prove di esame di cui al comma 3, lettera e), ((limitatamente agli enti di formazione di diritto interno,)) nonche' nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa, le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui al comma 6 per le violazioni disposte dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ((competente per il luogo in cui)) e' stata commessa la violazione. ((22)) --------------- AGGIORNAMENTO (22)
La L. 30 dicembre 2023, n. 214 ha disposto (con l'art. 8, comma 1, lettera b)) che le parole: «con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».
Art. 49-quinquies - (Istruttore professionale di vela)
(Istruttore professionale di vela) 1. E' istruttore professionale di vela colui che, in cambio di un corrispettivo o una retribuzione, insegna le diverse tecniche della navigazione a vela e istruisce alla pratica velica nelle acque marittime e in quelle interne anche per la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche. L'attivita' dell'istruttore professionale di vela puo' essere esercitata anche in modo non esclusivo e non continuativo ((anche su base temporanea o occasionale)) .
(( 1-bis. All'esercizio della professione di istruttore professionale di vela si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , per i cittadini di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o svizzeri, nonche' l' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , per i cittadini di Paesi terzi. )) 2. L'iscrizione e la permanenza nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela di cui all'articolo 49-sexies e' condizione per l'esercizio della professione e per l'uso del titolo.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque esercita la professione di istruttore di vela in mancanza di detta iscrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000.
3. Gli istruttori professionali di vela sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. L'esercizio della professione di istruttore professionale di vela in violazione degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento, di cui al comma 10, lettera c), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.
5. In caso di esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 10 o di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, e' adottato un provvedimento disciplinare motivato di avvertimento o di censura o di sospensione da un minimo di due mesi a un massimo di dodici mesi o di radiazione, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 10.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attivita' di istruttore professionale di vela e' irrogata, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
a) carenza della copertura assicurativa di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera e);
b) emissione del decreto di fermo di cui all' articolo 384 del codice di procedura penale e dell'ordinanza di custodia cautelare di cui all' articolo 285 del codice di procedura penale ;
c) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario, fuori dei casi previsti dal comma 8, lettera b);
d) assegnazione a una casa di cura e di custodia di cui all' articolo 219 del codice penale ;
e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, numeri 1) , 2) e 3) del codice penale ;
f) esercizio dell'azione penale per ipotesi di reato inerenti o connessi alla professione.
7. La sospensione di cui al comma 6 cessa di avere effetto al venir meno delle circostanze di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma 6. La sospensione disposta ai sensi della lettera f) del comma 6 cessa di aver effetto a seguito di sentenza di assoluzione intervenuta in qualsiasi grado di giudizio.
8. La sanzione disciplinare della radiazione dall'elenco di cui all'articolo 49-sexies dell'istruttore professionale di vela e' disposta nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera c);
b) ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario nei casi indicati dall' articolo 222, comma 2, del codice penale ;
c) assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ai sensi dell' articolo 216 del codice penale .
9. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di esercizio della professione di istruttore professionale di vela sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalla Capitaneria di porto competente per territorio del luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 , e sono annotate nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 , sono disciplinate le seguenti materie in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 49-sexies nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) individuazione dei brevetti e delle qualifiche professionali rilasciati, nel rispetto del sistema nazionale di qualifiche dei tecnici sportivi (SNAQ) del Comitato olimpico nazionale italiano e del quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea, dalla Marina militare, dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana, validi per l'accesso alla professione di istruttore di vela;
b) disciplina dell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela, ivi compresi la struttura, l'organizzazione, la tenuta, l'aggiornamento, l'accesso e la vigilanza, le informazioni da pubblicare, i tempi e le modalita' di diffusione dell'elenco, i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela per gli interessati, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, delle linee guida di cui all'articolo 71 del medesimo codice, nonche' nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessita', pertinenza e non eccedenza dei dati trattati e del rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all' articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679 ;
c) modalita' di comunicazione degli estremi della polizza assicurativa degli istruttori professionali di vela e di ogni sua variazione agli allievi e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la registrazione nell'elenco nazionale;
d) modalita' di riconoscimento della qualifica di esperto velista, rilasciata in data antecedente all'entrata in vigore del decreto, ai fini dell'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela;
e) condizioni e modalita' per il rilascio, in fase di acquisizione di uno dei brevetti o delle qualifiche professionali di cui alla lettera a), del certificato di idoneita' psichica e fisica da parte dei medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell' articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33 , e delle relative disposizioni di attuazione;
f) procedimento disciplinare, ivi comprese le procedure di impugnazione in via amministrativa e di esecuzione delle sanzioni disciplinari nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attivita' amministrativa;
g) procedure di accesso, impugnazione e rettifica da parte degli interessati dei dati personali trascritti nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
Art. 49-sexies - (Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela)
(Elenco nazionale degli istruttori professionali di vela) 1. E' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela.
2. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' minima di diciotto anni;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , non hanno riportato condanne per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , o per esercizio abusivo della professione, o per delitto contro la moralita' pubblica e il buon costume, o per delitti che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a tre anni, non hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni;
d) sono in possesso di brevetto o di qualifica professionale che abilita all'insegnamento delle tecniche di base della navigazione a vela ai sensi dell'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera a);
e) hanno stipulato la polizza assicurativa a copertura della responsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione;
f) se cittadini stranieri, possiedono un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio o superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciata da un ente certificatore (CLIQ). La verifica del requisito della conoscenza della lingua italiana puo' essere effettuata solo successivamente al riconoscimento del brevetto o della qualifica professionale di cui alla lettera d) o al riconoscimento della qualifica professionale di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 . Si prescinde dal requisito ((della conoscenza)) della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito ad allievi stranieri nella loro lingua madre.
g) certificato di idoneita' psichica e fisica di cui all'articolo 49-quinquies, comma 10, lettera e), ovvero rilasciato da un'autorita' competente di un altro Stato membro dell'Unione europea in cui il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere a), b) e d), non sono richiesti nei confronti di coloro che hanno ottenuto il riconoscimento, ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 , del brevetto o della qualifica professionale conseguiti in altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero conformemente all' articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 , se il brevetto o la qualifica professionale sono stati conseguiti in Paesi terzi.
4. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' subordinata al pagamento di un diritto stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Gli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti di iscrizione affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese di gestione dell'elenco nazionale degli istruttori di vela e della vigilanza sull'esercizio della professione di istruttore di vela.
5. L'iscrizione nell'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela ha efficacia per cinque anni. Su richiesta dell'interessato, l'iscrizione e' rinnovata per altri cinque anni se permangono i requisiti di cui al comma 2 e previo pagamento del diritto di cui al comma 4. Il rinnovo dell'iscrizione puo' essere richiesto anche oltre il termine dei cinque anni dall'iscrizione o dal rinnovo precedente.
6. L'elenco nazionale degli istruttori professionali di vela e' pubblicato sui siti istituzionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei comuni nel cui territorio sono presenti centri velici, della Marina militare, della Lega navale italiana e della Federazione italiana vela ed e' aggiornato semestralmente.
CAPO XII - ((Capo IIter)) ((Scuole nautiche e Centri di istruzione per la nautica))
Art. 49-septies - (Scuole nautiche )
(Scuole nautiche ) 1. Le scuole per l'educazione marinaresca, la formazione e la preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominate scuole nautiche. L'attivita' di scuola nautica e' esercitata nella forma dell'impresa o del consorzio di imprese.
2. Le scuole nautiche sono soggette alla vigilanza amministrativa e tecnica delle province, delle citta' metropolitane e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nelle quali e' ubicata la sede principale o le eventuali ulteriori sedi, ai sensi dell' articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 .
Le province, le citta' metropolitane e le province autonome dispongono l'esecuzione di idonei controlli sull'esercizio dell'attivita' delle scuole nautiche e sulla permanenza dei requisiti prescritti con cadenza almeno triennale e comunque a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'.
3. La segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio di una scuola nautica e' presentata, per il tramite dello sportello unico per le attivita' produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio di ubicazione della sede principale da persone fisiche o giuridiche, anche raggruppate in consorzi. Nel caso di ulteriori sedi per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica, per ciascuna deve essere dimostrato il possesso dei requisiti prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve essere dimostrata per la sola sede centrale. Per il personale della scuola, vale quanto previsto dall' articolo 508, comma 10, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
4. La SCIA per l'esercizio di una scuola nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) hanno compiuto gli anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ);
d) dispongono di adeguata capacita' patrimoniale o di polizza fideiussoria.
5. Per le persone giuridiche i requisiti prescritti dal comma 4 sono richiesti al legale rappresentante, ad eccezione della capacita' patrimoniale o della polizza fideiussoria, che e' richiesta alla persona giuridica.
6. Salvo che il reato sia estinto o siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione, la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica non puo' essere presentata dai soggetti che:
a) sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
b) sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ;
c) hanno riportato condanne a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a piu' pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, o, a prescindere dalla pena in concreto irrogata, per uno dei delitti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ;
d) sono stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti, ovvero hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.
7. Per le persone giuridiche, le previsioni di cui al comma 6 si applicano al legale rappresentante.
8. A ciascuna sede della scuola nautica e' preposto un responsabile didattico in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 6, ad eccezione della capacita' patrimoniale. Per la sede principale il responsabile didattico puo' coincidere con il titolare o con il legale rappresentante della scuola nautica. Per le ulteriori sedi il responsabile didattico e' un dipendente della scuola nautica o collaboratore familiare ovvero, nel caso di societa' di persone o di capitali, rispettivamente, un socio o un amministratore. Il medesimo responsabile didattico puo' essere preposto fino a un massimo di due ulteriori sedi ubicate nel territorio di una stessa provincia o citta' metropolitana o provincia autonoma.
9. Gli istituti tecnici del settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzioni conduzione del mezzo navale e di impianti e apparati marittimi, possono presentare, per il tramite dello sportello unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 , alla provincia o alla citta' metropolitana o alla provincia autonoma competente per territorio la SCIA per l'esercizio di una scuola nautica. Gli istituti tecnici che svolgono attivita' di scuola nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa del Ministero dell'istruzione.
10. Le scuole nautiche svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di una o piu' delle categorie previste dall'articolo 39, comma 6 del presente codice, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui ai commi da 11 a 14 del presente articolo e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti. Le dotazioni complessive in personale, attrezzature e unita' da diporto delle singole scuole nautiche consorziate possono essere adeguatamente ridotte.
11. Per l'effettuazione dei corsi, la scuola nautica dispone in organico di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulino entrambe le funzioni. Una o entrambe le funzioni possono essere svolte dal titolare, ovvero dal legale rappresentante, ovvero dal responsabile didattico. Nella SCIA per l'esercizio dell'attivita' di scuola nautica o di variazione del personale docente in organico e' indicato il personale insegnante e istruttore impiegato ed e' comprovato il possesso dei requisiti prescritti.
12. Possono svolgere l'attivita' di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita' di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu' di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita' di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attivita' rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita' previste dall' articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 .
13. Possono svolgere attivita' di istruzione pratica al comando di unita' da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire.
L'attivita' di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e' svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.
14. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
a) hanno un'eta' non inferiore ad anni ventuno;
b) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
c) sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralita' pubblica e il buon costume;
d) ((se istruttori pratici, sono in possesso del certificato di idoneita' sportiva non agonistica rilasciato dal medico di medicina generale)) ;
e) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera b), ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
15. Le scuole nautiche possono richiedere all'autorita' marittima o all'ufficio motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competenti per territorio, che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, con un numero di candidati non inferiore a dieci, vengano svolti presso le loro sedi. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.
16. Chiunque gestisce una scuola nautica senza la segnalazione certificata di inizio attivita' o in mancanza dei requisiti di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.
17. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso scuole nautiche ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' giuridica di scuole nautiche in mancanza dei requisiti di cui ai commi 12, 13 e 14, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
18. In caso di esercizio dell'attivita' di scuola nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 21, e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita', o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 21.
19. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui al comma 6 da parte del titolare o del legale rappresentante della scuola nautica.
20. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di scuola nautica sono irrogate dalla provincia o dalla citta' metropolitana o dalla provincia autonoma competente per territorio ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 , sono disciplinate le seguenti materie, nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 2;
b) modalita' per la presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita' per l'esercizio di una scuola nautica;
c) requisiti di idoneita' e requisiti minimi di capacita' patrimoniale;
d) prescrizioni sui locali, sugli arredi, sulle dotazioni e sugli strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica della scuola nautica in rapporto ai corsi impartiti;
e) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico;
f) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
g) requisiti e modalita' per lo svolgimento degli esami nelle sedi delle scuole nautiche e dei consorzi tra scuole nautiche, fermo restando quanto previsto dal comma 15;
h) disciplina dell'attivita' pubblicitaria;
i) tariffario minimo;
l) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di scuola nautica.
Art. 49-octies - (Centri di istruzione per la nautica)
(Centri di istruzione per la nautica) 1. Le associazioni e gli enti nautici di livello nazionale riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali centri di istruzione per la nautica possono svolgere senza scopo di lucro attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche ((soltanto a favore di coloro che, al momento dell'iscrizione al corso di preparazione, sono associati da almeno un anno)) .
2. I centri di istruzione per la nautica sono soggetti alla vigilanza amministrativa e tecnica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le direzioni generali territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Capitanerie di porto, competenti per territorio in relazione al luogo ove sono ubicate, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime nella fascia costiera, effettuano controlli ordinari sull'esercizio dell'attivita' e sulla permanenza dei requisiti da parte delle articolazioni e delle affiliazioni locali dei centri di istruzione per la nautica con cadenza almeno triennale e controlli straordinari a seguito della ricezione di notizie circostanziate circa l'irregolare esercizio dell'attivita'. Qualora, all'esito delle attivita' di controllo, sussistano fondati sospetti in ordine alla prescritta assenza dello scopo di lucro, ((anche dimostrata dalla promozione commerciale al di fuori del perimetro associativo dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche,)) le predette autorita' interessano la Guardia di Finanza ai sensi dell' articolo 36, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 . Gli esiti dei controlli, da qualsiasi autorita' effettuati, sono comunicati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica e' presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione nautici di livello nazionale. Il legale rappresentate risponde al predetto Ministero del regolare funzionamento del centro di istruzione per la nautica, nonche' delle sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita'.
5. La domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica puo' essere presentata da soggetti che:
a) sono cittadini italiani, o di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero sono cittadini di Paesi terzi in regola con le disposizioni in materia di soggiorno e di lavoro nel territorio dello Stato;
b) hanno compiuto gli anni ventuno;
c) sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita' italiane;
d) se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui alla lettera c) ovvero e' in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).
e) soddisfano i requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice.
6. A ciascun centro di istruzione per la nautica, nonche' a ciascuna sua articolazione o affiliazione locale che svolge tale attivita', e' preposto un responsabile didattico, in possesso dei requisiti di cui al comma 5.
7. Ciascun centro di istruzione per la nautica comunica l'elenco delle sue articolazioni o affiliazioni locali che svolgono attivita' di centro di istruzione per la nautica e i nominativi dei relativi responsabili didattici, nonche' ogni loro variazione entro trenta giorni dalla data in cui e' intercorsa, alla Direzione generale territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla Capitaneria di porto nel cui ambito territoriale sono ubicate le articolazioni o affiliazioni locali.
8. I centri di istruzione per la nautica svolgono attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche di due o piu' categorie previste dall'articolo 39, comma 6, tra le quali obbligatoriamente quelle di categoria C e D, possiedono un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica, dispongono degli insegnanti e degli istruttori di cui al comma 9 e hanno la disponibilita' giuridica di almeno un'unita' da diporto adeguata rispetto al tipo di corsi impartiti.
9. Per l'effettuazione dei corsi, il centro di istruzione per la nautica dispone di uno o piu' insegnanti di teoria e, per l'effettuazione delle esercitazioni pratiche, di uno o piu' istruttori, o comunque di uno o piu' soggetti che cumulano entrambe le funzioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14, del presente codice. Il centro di istruzione per la nautica, nonche' le sue articolazioni e affiliazioni locali che svolgono tale attivita', comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle Capitanerie di porto competenti per territorio, i nominativi del personale insegnante e istruttore impiegato e le loro variazioni, comprovando il possesso dei requisiti prescritti.
10. Chiunque gestisce un centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni di cui al comma 1 o in mancanza dei requisiti di cui al comma 5 e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 123, comma 11, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica.
11. Chiunque svolge attivita' di insegnamento teorico presso centri di istruzione per la nautica ovvero attivita' di istruzione pratica su unita' da diporto nella disponibilita' di centri di istruzione per la nautica in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 49-septies, commi 12, 13 e 14 del presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa di cui all' articolo 123, comma 12, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come aggiornata ai sensi dell'articolo 195, comma 3, del medesimo decreto.
12. In caso di esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica in violazione delle disposizioni del regolamento di cui al comma 15 e' adottato provvedimento disciplinare motivato di diffida e di eventuale sospensione dall'esercizio dell'attivita' o di interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica, nei casi e con le modalita' previsti dal regolamento di cui al comma 15.
13. La sanzione disciplinare dell'interdizione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione per la nautica e' obbligatoriamente disposta in caso di perdita dei requisiti morali di cui all'articolo 49-septies, comma 6, del presente codice, da parte del legale rappresentante dell'articolazione o dell'affiliazione locale del centro di istruzione per la nautica.
14. Le sanzioni amministrative e disciplinari in materia di attivita' di centri di istruzione per la nautica sono irrogate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o dalle Capitanerie di porto competenti per territorio rispetto al luogo in cui e' stata commessa la violazione, rispettivamente per le acque interne e per le acque marittime, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
15. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'istruzione, dello sviluppo economico, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , previa intesa con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , e previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 , sono disciplinate le seguenti materie nonche' i tipi di dati trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante e le misure di tutela degli interessati:
a) modalita' per il riconoscimento e per l'esercizio della vigilanza amministrativa e tecnica sui centri di istruzione per la nautica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e delle Capitanerie di porto;
b) modalita' di svolgimento dei controlli di cui al comma 3;
c) modalita' per la presentazione della domanda di riconoscimento quale centro di istruzione per la nautica da parte delle associazioni e degli enti nautici di livello nazionale;
d) requisiti di idoneita';
e) prescrizioni su locali, arredi, dotazioni e strumenti tecnici e didattici, nonche' caratteristiche delle unita' da diporto nella disponibilita' giuridica del centro di istruzione per la nautica in rapporto ai corsi impartiti;
f) modalita' di svolgimento delle attivita' di insegnante teorico e di istruttore pratico;
g) modalita' di svolgimento dell'attivita' di formazione e di preparazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, ivi compresa la durata dei corsi e delle esercitazioni pratiche;
h) disciplina delle modalita' di diffida o sospensione dall'esercizio dell'attivita' di centro di istruzione della nautica di cui al presente decreto.
CAPO XIII - ((Capo IIquater)) ((Strutture dedicate alla nautica da diporto))
Art. 49-novies - Disciplina del transito delle unita' da diporto
Disciplina del transito delle unita' da diporto
1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all' articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 , devono permanentemente riservare alle unita' da diporto, a vela o a motore, tratti di banchina per gli accosti in transito o che approdano per rifugio, commisurate alle dimensioni delle unita' da ormeggiare in termini di dimensioni, pescaggio, agitazione residua all'ormeggio e apprestamenti impiantistici con prestazioni simili agli altri ormeggi della concessione. I tratti di banchina sono riservati per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unita', salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio e' gratuito per un tempo non inferiore alle 4 ore giornaliere individuato dal concessionario nella fascia oraria dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e per non piu' di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese. Le tariffe e gli orari relativi all'utilizzazione gratuita degli accosti in transito o per rifugio sono resi pubblici dal gestore dei porti e degli approdi turistici.
2. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito e' determinato nell'otto per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 50 posti barca: due;
b) fino a 100 posti barca: tre;
c) fino a 150 posti barca: cinque;
d) fino a 250 posti barca: dieci;
e) da 251 a 500 posti barca: quindici;
f) da 501 a 750 posti barca: venti;
g) oltre 750 posti barca: venticinque.
3. Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato a natanti e a imbarcazioni da diporto, a vela o a motore, condotte da persone con disabilita' o con persone con disabilita' a bordo e' determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca e' stabilito come segue:
a) fino a 80 posti barca: uno;
b) fino a 150 posti barca: due;
c) fino a 300 posti barca: tre;
d) da 300 a 400 posti barca: quattro;
e) da 400 a 700 posti barca: sei;
f) oltre 700 posti barca: otto.
4. Per la finalita' di cui al comma 3 e' scelta di preferenza una area che risulta di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione a terra con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere sistemi idonei allo specifico attracco che consentano comodo accesso e uso.
5. La persona con disabilita' che conduce l'unita' da diporto o la persona che conduce una unita' da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione e' fatta all'autorita' marittima competente.
6. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilita', quando non impegnato a tale fine, puo' essere occupato da altra unita', con l'esplicita avvertenza che in caso di arrivo di unita' condotta da persona con disabilita' o con persona con disabilita' a bordo, che abbia fatto richiesta del suo utilizzo secondo quanto previsto al comma 5, dovra' essere immediatamente liberato.
7. Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 e' consentito, qualora non gia' occupato da altra unita' con persona con disabilita', per un giorno e una notte. Nel caso in cui le condizioni metereologiche non consentono di riprendere la navigazione, l'autorita' marittima puo' autorizzare il prolungamento dello stazionamento.
8. Le richieste e le prenotazioni degli accosti di cui ai commi 2 e 3 sono annotate in un registro, numerato e siglato in ogni singola pagina dall'autorita' marittima territorialmente competente.
9. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unita' partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.
10. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente e' disciplinata la riserva per gli accosti alle unita' da diporto in transito o che approdano per rifugio. Con la medesima ordinanza, al fine di garantire la sicurezza portuale e della navigazione, sono altresi' individuati sistemi di regolazione degli accessi alle isole minori da parte dei passeggeri delle unita' da diporto adibite a noleggio e trasporto passeggeri ((nonche' l'accosto per lo sbarco e l'imbarco dei passeggeri di natanti e imbarcazioni da diporto adibiti a noleggio)) .
11. Il capo del circondario marittimo, con riferimento alla compatibilita' delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 , con gli interessi marittimi e con la sicurezza della navigazione esprime il parere di competenza.
12. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorita' o l'ente competente, con proprio atto determina le modalita' attuative e operative degli accosti alle unita' da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonche' dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone con disabilita'. Le tariffe relative all'utilizzazione degli accosti in transito o per rifugio sono rese pubbliche dal gestore dei punti di accosto e di imbarco.
13. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative previste dal codice della navigazione in materia di uso del demanio marittimo.
Art. 49-decies
(( Campi di ormeggio attrezzati )) (( 1. Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unita' da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi e' riservata alle unita' a vela.
2. Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 e' vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalita':
a) contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unita' da diporto;
b) erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;
c) garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicita' degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.
3. Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 definiscono tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero delle spese di allestimento e manutenzione dei campi boa e di ormeggio, a interventi volti a incrementare la protezione ambientale dell'area marina protetta.
5. Nell'allestimento dei campi boa e di ormeggio gli enti gestori sono tenuti all'individuazione di sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali, a basso impatto ambientale e paesaggistico, con il minimo ingombro sul fondale, opportunamente dimensionati in relazione alla tipologia e alle dimensioni delle unita' per le quali viene effettuato l'ormeggio.
6. Gli enti gestori possono allestire sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture a terra, al fine di verificarne costantemente il corretto posizionamento e funzionamento.
7. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi boa e di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni del competente Comando Zona Fari e la posizione e le caratteristiche degli stessi devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo competente per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare. ))
Art. 49-undecies
(( Ricovero a secco per piccole imbarcazioni e natanti )) (( 1. Nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione di cui all' articolo 28 del codice della navigazione che presentano caratteristiche particolarmente idonee per il ricovero a secco, con provvedimento dell'autorita' competente, e' regolamentata la disciplina del ricovero a secco di imbarcazioni da diporto fino a 12 metri e di natanti da diporto, garantendone comunque la fruizione pubblica e in conformita' con i pertinenti strumenti di pianificazione. ))
Art. 49-duodecies
(( Assistenza e traino per imbarcazioni e natanti in mare )) (( 1. Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nella navigazione e di prevenire l'inquinamento in mare, e' istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e natanti da diporto.
2. Il servizio di cui al comma 1 e' svolto da soggetti privati, singoli o associati, dalle cooperative e gruppi ormeggiatori di cui all' articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , previa sottoscrizione di una polizza assicurativa che copre i rischi derivante dall'attivita' e comunicazione alla Capitaneria di porto competente per le attivita' di cui all' articolo 68 del codice della navigazione . La citata comunicazione consente agli operatori di intervenire per l'assistenza alle imbarcazioni da diporto fino alla lunghezza di metri 24.
3. Nel caso in cui sussista un pericolo attuale o presumibile per l'incolumita' delle persone a bordo, o vi e' la presenza o la possibilita' di un inquinamento, e' fatto obbligo anche all'operatore chiamato per l'assistenza di contattare immediatamente l'autorita' marittima.
4. Le attivita' comprese nell'ambito del servizio di assistenza sono le seguenti:
a) riparazioni meccaniche, idrauliche ed elettriche, nonche' all'attrezzatura velica;
b) consegna di pezzi di ricambio e forniture di bordo in genere;
c) interventi di ausilio alla navigazione quali disincaglio, scioglimento delle eliche, riavvio dei motori, ricarica delle batterie;
d) le altre attivita' che consentono di risolvere sul posto i problemi tecnici di varia natura che impediscono la normale navigazione.
5. E' consentito il traino fino alla struttura per la nautica da diporto piu' idonea tecnicamente ad accogliere l'unita' nel caso di impossibilita' di risolvere il problema sul posto, laddove tale attivita' non comporta alcun pericolo per la sicurezza della navigazione. E' fatto obbligo agli operatori di cui al comma 2 di comunicare tempestivamente, al rientro presso la struttura per la nautica da diporto individuata, le attivita' di cui al comma 4 e al primo periodo del presente comma all'autorita' marittima territorialmente competente.
6. Le spese sostenute per le attivita' di cui al comma 4, sono interamente a carico dei soggetti richiedenti.
7. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabiliti i criteri e le modalita' di svolgimento del servizio, i requisiti tecnico-professionali degli operatori che svolgono il servizio e i requisiti dell'imbarcazione utilizzata per il servizio. )) CAPO XIV - Capo III Mediatore per le unita' da diporto ((CAPO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147 ))
Art. 51
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59 , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147 )) CAPO XV - Titolo IV ((EDUCAZIONE MARINARESCA))
Art. 52 - Giornata del mare e cultura marina
Giornata del mare e cultura marina 1. La Repubblica riconosce il giorno 11 aprile di ogni anno quale "Giornata del mare" presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.
2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
3. In occasione della giornata di cui al comma 1 gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono promuovere nell'ambito della propria autonomia e competenza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, iniziative volte a diffondere la conoscenza del mare ((, anche in riferimento alle misure per prevenire e contrastare l'abbandono dei rifiuti in mare)) .
4. Per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 3, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentiti i Ministri degli esteri e della cooperazione internazionale, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole, alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, nonche' il Comitato olimpico nazionale italiano, impartisce le opportune direttive.
5. Al fine di valorizzare il patrimonio culturale, storico, letterario e artistico legato al mare, in particolare ponendo in rilievo il contributo del mare allo sviluppo sociale, economico e culturale del territorio nazionale nonche' al fine di preservare le tradizioni marinaresche della comunita' italiana, anche all'estero, possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, nonche' iniziative finalizzate alla costruzione nell'opinione pubblica e nelle giovani generazioni della cultura e conoscenza del mare.
6. Nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e delle prerogative costituzionali delle regioni, puo' essere inserito nei piani formativi degli istituti scolastici di ogni ordine e grado l'insegnamento della cultura del mare e dell'educazione marinara.
L'insegnamento e' impartito dai docenti delle scuole pubbliche e private in possesso di specifiche competenze e da docenti specialistici nel caso in cui non e' possibile coprire le ore di insegnamento con i docenti di istituto.
7. Gli insegnamenti di cui al comma 6 possono essere realizzati tramite specifici progetti formativi con il Ministero della difesa, la Marina militare, il Corpo delle Capitanerie di porto, Coni, Federazione italiana vela, Lega navale italiana, associazioni nazionali di categoria, nonche' attraverso gli istituti tecnici - settore tecnologico, indirizzo trasporti e logistica.
8. Le iniziative previste dal presente articolo sono organizzate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
CAPO XVI - Titolo V NORME SANZIONATORIE Illeciti amministrativi
Art. 53
((Violazioni commesse con unita' da diporto)) (( 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto senza la prescritta abilitazione, perche' non conseguita o revocata o non convalidata per mancanza dei requisiti ovvero sospesa o ritirata, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. La sanzione e' raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto con la prescritta abilitazione scaduta di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro.
L'organo accertatore provvede al ritiro della patente nautica scaduta.
3. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto che non e' in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 207 euro a 1033 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento, o un provvedimento legalmente emanato dall'autorita' competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale, ivi comprese le lagune, delle acque interne e dei porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 276 euro a 1377 euro. Se il fatto e' commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione e' ridotta alla meta'.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque assume o ritiene la condotta ovvero la direzione nautica di una imbarcazione o di un natante da diporto, per i quali per potenza del motore installato e ambito di navigazione non e' richiesta la patente nautica, senza i prescritti requisiti di eta' di cui all'articolo 39 del presente codice e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
6. Chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto supera i limiti di velocita' previsti per la navigazione negli specchi d'acqua portuali, nei pressi di campi boa, di spiagge e di lidi, nei corridoi destinati al lancio o all'atterraggio nelle vicinanze di imbarcazioni alla fonda e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 414 euro a 2066 euro. Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocita' sono utilizzate apparecchiature debitamente omologate, le cui caratteristiche sono stabilite dal regolamento di attuazione del presente codice.
7. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 non osserva una disposizione del presente codice o del regolamento di attuazione dello stesso o un provvedimento emanato dall'autorita' competente in base al presente codice, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 65 euro a 665 euro.
8. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria e' obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione e' avvenuta contro la sua volonta'.
9. La patente nautica e' sospesa, da uno a tre mesi, per:
a) chiunque commette le violazioni di cui al comma 6;
b) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto si mantiene a una distanza inferiore ai cento metri dal segnale di posizionamento del subacqueo;
c) chiunque nell'utilizzo di un'unita' da diporto come unita' appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo non ha a bordo i previsti mezzi di salvataggio o le dotazioni di sicurezza o la persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
10. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 9 sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione, la patente nautica e' revocata. ))
Art. 53-bis
((Conduzione di unita' da diporto
sotto l'influenza dell'alcool)) (( 1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto non costituisca reato:
a) con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da tre a sei mesi;
b) con la sanzione amministrativa da 3500 euro a 12500 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da sei mesi a un anno;
c) con la sanzione amministrativa da 5000 euro a 15000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio.
3. Le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito, nel caso in cui chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di ebbrezza provoca un sinistro marittimo. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. Per chiunque provoca un sinistro marittimo la patente nautica e' sempre revocata nel caso in cui e' stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
4. Salvo che sia disposto il sequestro ai sensi del comma 3, l'unita', qualora non possa essere condotta da altra persona idonea, puo' essere fatta trainare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla piu' vicina struttura dedicata per la nautica da diporto e lasciata in consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il traino sono interamente a carico del trasgressore.
5. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
6. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 7, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
7. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 6 hanno dato esito positivo o in ogni caso di sinistro marittimo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. Qualora non sia possibile effettuare l'accertamento di cui al comma 7 o il conduttore rifiuti di sottoporsi allo stesso, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per l'accertamento del tasso alcolemico. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso. In tal caso, le strutture sanitarie, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, nonche' rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia della certificazione e del referto sanitario in caso di cure mediche deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora gli accertamenti di cui ai commi 6 e 7 hanno dato esito positivo, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica puo' essere ritirata anche nel caso in cui l'esito degli accertamenti di cui al comma 8 non e' immediatamente disponibile. La patente nautica ritirata e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 7 o 8 risulta un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8, il conduttore dell'unita' da diporto e' punito con la sanzione di cui al comma 2, lettera c), primo periodo.
12. Alla sanzione per la violazione di cui al comma 2, lettera c), consegue in ogni caso il sequestro dell'unita', salvo che la stessa appartenga a persona estranea alla violazione. Con provvedimento dell'autorita' competente che ha disposto la sospensione della patente nautica e' ordinato che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 13.
13. Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. ))
Art. 53-ter
((Conduzione di unita' da diporto sotto l'influenza dell'alcool per soggetti di eta' inferiore a ventuno anni e per coloro che
conducono una unita' da diporto utilizzata a fini commerciali)) (( 1. E' vietato assumere o ritenere il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:
a) i soggetti di eta' inferiore ad anni ventuno;
b) coloro che utilizzano l'unita' da diporto a fini commerciali di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice.
2. I soggetti di cui al comma 1 che assumono o ritengono il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l). Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provocano un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro, salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Per i soggetti di cui al comma 1, ove incorrono negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'.
4. La patente nautica e' sempre revocata, qualora sia stato accertato un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i soggetti di cui alla lettera b) del comma 1, ovvero in caso di reiterazione nel biennio per i soggetti di cui alla lettera a) del medesimo comma.
5. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 53-bis, commi 6, 7, 8, 9, 10 e 13. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 6, 7 o 8 dell'articolo 53-bis, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alle sanzioni previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla meta'. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni. La patente nautica e' sempre revocata, in caso di reiterazione nel biennio))
Art. 53-quater
((Conduzione di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica
per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope)) (( 1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di un'unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, ove il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa da 2755 euro a 11017 euro. All'accertamento della violazione consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente nautica da uno a due anni.
Per i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 53-ter, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla meta'. Le sanzioni sono raddoppiate nel caso di comando o condotta di una nave da diporto. La patente nautica e' sempre revocata quando la violazione e' commessa da uno dei conduttori di cui alla lettera b) del citato comma 1 dell'articolo 53-ter, ovvero in caso di reiterazione nel biennio.
2. Se il conduttore di unita' da diporto in stato di alterazione psico-fisica provoca un sinistro marittimo, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate ed e' disposto il sequestro dell'unita', salvo che l'unita' appartenga a persona estranea all'illecito.
3. Le sanzioni amministrative previste dal comma 2 sono aumentate da un terzo alla meta' quando la violazione e' commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.
4. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 6, gli organi accertatori, secondo le direttive fornite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministro della salute, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell' articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 , nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre i conduttori delle unita' da diporto ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
5. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 4 hanno dato esito positivo, ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conduttore dell'unita' da diporto si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, il conduttore, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, puo' essere sottoposto ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle amministrazioni competenti previsto dalla normativa vigente. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentito il Consiglio superiore di sanita', da adottare entro sessanta giorni, sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralita' finanziaria di cui al precedente periodo, il medesimo decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale.
6. Nei casi previsti dal comma 5, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle amministrazioni ovvero qualora il conduttore rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti accertatori, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conduttore presso le strutture sanitarie delle amministrazioni o presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di sinistri marittimi, compatibilmente con le attivita' di accertamento e di soccorso.
7. Le strutture sanitarie di cui al comma 6, su richiesta degli organi accertatori, effettuano anche gli accertamenti sul conduttore di unita' da diporto coinvolto in sinistri marittimi e sottoposto alle cure mediche, ai fini indicati al comma 6. Gli accertamenti possono riguardare anche il tasso alcolemico cosi' come previsto negli articoli 53-bis e 53-ter del presente codice.
8. Le strutture sanitarie di cui al comma 6 rilasciano agli organi accertatori la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. Copia del referto sanitario deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo accertatore che ha proceduto agli accertamenti, all'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica per gli eventuali provvedimenti di competenza.
9. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 5, 6, 7 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 4 abbiano dato esito positivo, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conduttore si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi accertatori possono disporre il ritiro della patente nautica fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni. La patente nautica e' ritirata ed e' depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore.
10. L'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 5, ovvero della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 6, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di novanta giorni e dispone la sospensione in via cautelare della patente nautica fino all'esito della visita medica.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 4, 5 e 6, il conduttore dell'unita' da diporto e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 53-bis, comma 2, lettera c). Con il provvedimento con il quale e' disposta la sospensione della patente nautica, al fine di verificare il mantenimento dei requisiti psico-fisici, l'autorita' competente che ha rilasciato la patente nautica ordina che il conduttore dell'unita' da diporto si sottoponga a visita medica presso gli uffici delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. ))
Art. 53-quinquies - Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza
Sospensione della licenza di navigazione e ritiro della dichiarazione di potenza 1. La sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione da quindici a sessanta giorni, qualora il trasgressore sia il proprietario o l'armatore o l'utilizzatore dell'unita' da diporto in locazione finanziaria, si applica:
a) per le violazioni di cui all'articolo 53, comma 1;
b) per le violazioni di cui all'articolo 53-bis, comma 2;
c) per le violazioni di cui all'articolo 53-ter, comma 2;
d) per le violazioni di cui all'articolo 53-quater, comma 1;
e) per le violazioni di cui all'articolo 55, comma 3 ((comma 1, e all'articolo 55-bis)) ;
f) nei casi in cui le violazioni di cui all'articolo 53, comma 9, sono reiterate nei due anni dal compimento della prima violazione.
2. Il periodo di sospensione di cui al comma 1 e' riportato sulla licenza di navigazione.
3. Se le violazioni di cui al comma 1 sono commesse mediante utilizzo di un natante da diporto, si procede al ritiro della dichiarazione di potenza o del documento equivalente da parte dell'organo accertatore per un periodo di tempo da quindici a sessanta giorni.
4. In caso di navigazione con licenza di navigazione sospesa o senza la dichiarazione di potenza o documento equivalente in quanto ritirati, e' disposto il sequestro cautelare amministrativo dell'unita' da diporto, di cui all' articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Art. 54
((Abusivo utilizzo della autorizzazione alla navigazione temporanea)) (( 1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2755 euro a 11017 euro. ))
Art. 55 - Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto
Esercizio abusivo delle attivita' commerciali con unita' da diporto 1. Chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, del presente codice senza l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo ovvero utilizza unita' da diporto per attivita' diverse da quelle cui sono adibite o esercita con unita' da diporto le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui agli articoli da 396 a 418 del codice della navigazione , e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2775 euro a 11017 euro.
2. ((Alla stessa sanzione e' soggetto chiunque esercita le attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, in assenza della dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3)) .
3. Nel caso di impiego di unita' da diporto per le attivita' di trasporto di persone a titolo oneroso di cui al comma 1, la patente nautica e' sospesa da uno a tre mesi e, se la violazione e' reiterata nel biennio, la patente nautica e' revocata.
Art. 55-bis
((Sanzioni per danno ambientale)) (( 1. Le sanzioni di cui agli articoli 53, 53-bis, 53-ter, 53-quater, 54 e 55 sono aumentate da un terzo alla meta' nel caso in cui dalle violazioni ivi previste e' derivato danno o pericolo di danno all'ambiente, salvo che il fatto costituisca reato.
2. In caso di danno o pericolo di danno all'ambiente e' sempre disposta la revoca della patente nautica, e, nei casi di maggiore gravita', e' disposto il sequestro dell'unita' da diporto. ))
Art. 56
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Art. 57 - Rapporto delle violazioni
Rapporto delle violazioni 1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono le Capitanerie di porto.
(( 2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unita' da diporto, le autorita' competenti a ricevere il rapporto previsto dall' articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all' articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 , sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualita' di Autorita' di vigilanza, possono disporre attivita' ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali. ))
Art. 57-bis
((Vendita e somministrazione di cibi e bevande. Commercio al dettaglio. Inquinamento acustico)) (( 1. Fermo restando quanto previsto dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, le regioni disciplinano la somministrazione itinerante di cibo e bevande, nonche' le attivita' di commercio al dettaglio operate in mare e nelle acque interne mediante unita' da diporto utilizzate a tale fine commerciale durante la stagione balneare. Con riguardo alle bevande alcoliche, la relativa somministrazione e' disciplinata in maniera piu' restrittiva nelle aree interessate da intenso traffico diportistico e commerciale allo scopo di prevenire sinistri dovuti al loro abuso. )) 2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 e' disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.
2-bis. Il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sul rispetto dei provvedimenti regionali di cui ai commi 1 e 2, irrogando le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti.
Art. 57-ter
((Disposizioni procedurali e pagamento in misura ridotta)) (( 1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che a una determinata violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 , salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo.
2. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, e' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se piu' favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione o, se questa non vi e' stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3. La somma di cui al comma 2 e' ridotta del 30 per cento se il pagamento e' effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. Nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalita' di pagamento con il richiamo delle norme sui versamenti.
4. La riduzione di cui al comma 3 non si applica alle violazioni del presente codice per cui e' previsto il sequestro dell'unita' da diporto o la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente nautica, nonche' quando il trasgressore si e' rifiutato di esibire la patente nautica, ove prevista, o qualsiasi altro documento che, ai sensi della normativa vigente, deve avere a bordo. )) CAPO XVII - Titolo VI DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 58 - Durata dei procedimenti
Durata dei procedimenti 1. I procedimenti amministrativi relativi alle unita' da diporto devono essere portati a termine entro ((trenta giorni)) dalla data di presentazione della documentazione prescritta ((all'UCON)) .
1-bis. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni in caso di richiesta di estratto dai registri o copie di documenti.
1-ter. Il termine di cui al comma 1 e' ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2-bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unita' da diporto.
Art. 59
((Arrivi e partenze delle unita' da diporto e delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172)) (( 1. Le unita' da diporto di qualsiasi bandiera, se non adibite ad attivita' commerciale, sono esenti dall'obbligo di presentazione della nota di informazioni all'autorita' marittima all'arrivo in porto e dal rilascio delle spedizioni prima della partenza dal porto stesso.
2. Alle unita' da diporto battenti bandiera dell'Unione europea adibite ad attivita' commerciale e alle navi di cui all' articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172 , si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
3. Le unita' da diporto battenti bandiera di Stati non appartenenti all'Unione europea adibite ad attivita' commerciale sono tenute a espletare le formalita' di arrivo presso l'autorita' marittima del primo porto di approdo nazionale con rilascio delle spedizioni per mare aventi validita' di un anno, nonche' a espletare le formalita' di partenza quando lasciano l'ultimo porto nazionale con rilascio delle spedizioni per l'estero. Le formalita' possono essere espletate per via telematica anche tramite il locale raccomandatario marittimo, il quale inoltra alla competente autorita' la lista dei componenti l'equipaggio e la lista dei passeggeri sottoscritta dal comandante. ))
Art. 60 - Denuncia di evento straordinario
Denuncia di evento straordinario 1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unita' da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unita' da diporto deve farne denuncia all'autorita' marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalita' di cui all' articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 .
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumita' fisica di persone o l'integrita' ambientale, il termine di cui al comma 1 e' ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorita' di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
(( 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71 del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unita' da diporto.
3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell' articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 , gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 .
3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis e' informatizzato ed e' popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri.
3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice e' stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalita' e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorita' marittime, della navigazione interna e consolari.
3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
Art. 61 - Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali
Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali 1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unita' da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all' articolo 579 del codice della navigazione e' disposta soltanto ad istanza degli interessati.
Nota all'art. 61.
- Il testo dell' art. 579 del codice della navigazione e' il seguente:
«579. (Inchiesta formale). - L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilita' del sinistro e' disposta dal direttore marittimo o dall'autorita' consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto puo' essere avvenuto per dolo o per colpa.
Se l'autorita' competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di cio' dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.
L'inchiesta formale puo' essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.
L'inchiesta formale e' sempre disposta per accertare le cause e le circostanze per cui un sinistro si e' verificato quando interessa navi da carico o passeggeri, ivi comprese quelle di bandiera comunitaria, in acque soggette alla sovranita' italiana, con l'obiettivo di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza, per la salvaguardia della vita umana in mare e dell'ambiente marino.».
Art. 62 - Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne
Iscrizione di unita' da diporto destinate esclusivamente
alla navigazione nelle acque interne 1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unita' entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprieta', puo' essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unita' ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica puo' essere sostituita da un'attestazione di idoneita' rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 , qualora l'unita' sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, gia' iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprieta' e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione puo' disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unita' da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 .
Note all'art. 62.
- Per il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 si veda la nota all'art. 15.
Art. 63 - Tariffe per prestazioni e servizi
Tariffe per prestazioni e servizi 1. Alle procedure relative all'attestazione di conformita' delle unita' da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformita', alla vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell' articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 .
(( 1-bis. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. )) 2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1 ((e 1-bis)) , da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonche' dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869 , come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255 . Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870 , e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui ((ai commi 1-bis e 2)) sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
(( 3-bis. Gli introiti derivanti dai diritti previsti dal comma 1-bis affluiscono a un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il funzionamento del Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE). )) 4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 64 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche
Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche e' subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto e' stabilito ((...)) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ((, il quale viene aggiornato periodicamente e secondo necessita')) .
Art. 65 - Regolamento di attuazione
Regolamento di attuazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalita' di iscrizione (( nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
(( b) procedure relative alla cancellazione delle unita' da diporto dall'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) )) c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unita' da diporto;
(( d) procedimento per il rilascio e il rinnovo dei documenti delle unita' da diporto attraverso il Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE); )) e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unita' da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unita' da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attivita' di noleggio o come unita' appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 3 NOVEMBRE 2017, N. 229 )) ;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla ((...)) navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
(( m) disciplina relativa ai procedimenti amministrativi gestiti attraverso lo Sportello telematico del diportista (STED) e del relativo regolamento di attuazione. )) 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229 , ha disposto (con l'art. 59, comma 5) che "A decorrere dalla entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo e' abrogato l' articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 ".
Art. 66 - Disposizioni abrogative
Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 213 , 214 , 215 , 216 , 218 , 1212 e 1291 del codice della navigazione ;
b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 ;
c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 ;
d) l' articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 , e successive modificazioni;
e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65;
f) l' articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193 ;
g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171 ;
h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 , e successive modificazioni;
i) gli articoli dall'1 al 18 , 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 , e successive modificazioni;
l) i commi 8 , 9 , 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all' articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172 , sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 .
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice e' soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50 .
Note all' art. 66 :
Gli articoli 213 , 214 , 215 , 216 , 218 , 1212 e 1291 del codice della navigazione , abrogati dal presente decreto, recavano:
«213. (Comando di navi da diporto a vela di stazza lorda non superiore alle cinquanta tonnellate).
214. (Comando e condotta di navi da diporto a motore di stazza lorda non superiore alle venticinque tonnellate).
215. (Condotta di battelli a remi).
216. (Personale di camera e di famiglia).
218. (Pesca con navi da diporto).
1212. (Inosservanza di disposizioni sulla navigazione da diporto).
1291. (Tasse per le abilitazioni della navigazione da diporto).».
- Gli articoli 96 , 97 e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 (Approvazione del regolamento per la navigazione interna - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1949, n. 214), abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 96 (Abilitazione al comando di navi a vela).
Art. 97 (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa).
Art. 98 (Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni».
- Si riporta il testo dell'art. 314 del regolamento sopra citato come modificato dal presente decreto:
«314. (Tipi delle navi). - Nelle matricole nei registri e in tutti gli altri documenti ufficiali le navi sono indicate secondo i tipi specificati in leggi e regolamenti speciali.».
- Gli articoli 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, abrogati dal presente decreto, recavano:
«401. (Navigazione da diporto).
402. (Abilitazione al comando di navi a vela).
403. (Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche).
404. (Navi con motore ausiliario).
405. (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa).
406. (Esercizio della pesca).
407. (Comando di navi da diporto senza abilitazione e altre agevolazioni).
538. (Navigazione da diporto)».
- L' art. 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82 (Revisione delle tasse e dei diritti marittimi - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 1963, n. 52) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 52 - (Tassa di ammissione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni relative alla navigazione da diporto».
- Per la legge n. 50/1971 si vedano le note alle premesse.
- L' art. 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 11 febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n. 51 , sul diporto nautico - pubblicata nella Gazzetta ufficiale 21 maggio 1986, n. 116) abrogato dal presente decreto, recava:
«Art. 28 - (Alienazione o trasferimento all'estero di imbarcazioni da diporto)».
- Gli artt. 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171 (Modifiche alle leggi 11 febbraio 1971 n. 50, 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193 , nonche' nuova disciplina sulla nautica da diporto - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 1989, n. 109) abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 5. - Autorizzazione provvisoria alla navigazione».
«Art. 10. - Equiparazione dei motoscafi ad uso privato alle unita' da diporto».
- Il decreto-legge 16 giugno 1984, n. 378 , (Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e successive modificazioni, sulla nautica da diporto - pubblicato nella Gazzetta ufficiale 16 giugno 1994, n. 139) e' stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 498 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 1994, n. 188).
- Per il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 si vedano note alle premesse.
- Gli artt. dall'1 al 18 , 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436 sopra citato abrogati dal presente decreto, recavano:
«Art. 1 (Ambito di applicazione).
Art. 2 (Definizioni).
Art. 3 (Requisiti essenziali di sicurezza).
Art. 4 (Immissione in commercio e messa in servizio).
Art. 5 (Marcatura «CE» di conformita).
Art. 6 (Valutazione della conformita).
Art. 7 (Organismi di certificazione).
Art. 8 (Vigilanza e verifica della conformita).
Art. 9 (Clausola di salvaguardia).
Art. 10 (Sanzioni).
Art. 11 (Iscrizione nei registri).
Art. 12 (Abilitazione alla navigazione).
Art. 13 (Licenza di navigazione e documentazione di bordo).
Art. 14 (Visite di idoneita' e di sicurezza).
Art. 15 (Comando delle unita' da diporto).
Art. 16 (Costruzione delle unita' da diporto).
Art. 17 (Certificato d'uso del motore).
Art. 18 (Dotazioni di sicurezza).
Art. 20 (Disposizioni finali).
Art. 21 (Norme di rinvio)».
- Si riporta il testo dell' art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonche' interventi per assicurare taluni collegamenti aerei - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1996, n. 248) convertito dalla legge 28 dicembre 1996, n. 303 ) come modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). 1-10. (Abrogati).
11. (Omissis).
12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731 , e' abrogato.
13. (Abrogato).
- L'art. 15 del decreto-legge n. 535 sopra citato il cui comma 3-bis e' abrogato dal presente decreto, reca:
«15. Modifiche agli artitoli 179 e 181 del codice della navigazione ».
Il testo del comma 3, dell'art. 2, della legge n. 172/03 e' il seguente:
«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o piu' regolamenti concernenti:
a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;
b) la disciplina in materia di sicurezza delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio, nonche' la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unita' da diporto impiegate in attivita' di noleggio e delle navi da diporto;
d) l'attuazione delle disposizioni dell' articolo 10 del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535 , convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647 , come modificato dal presente articolo.».
Si riporta il testo dell'allegato I della legge 8 marzo 1999, n. 50 , (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1998 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56) come modificato dal presente decreto: «Allegato 1 (articolo 1, comma 1) Procedimenti da semplificare
1) Procedimento per le concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle aziende sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici
legge 11 luglio 1986, n. 390 .
2) Procedimento per l'apposizione dei termini per le denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54 .
3) Procedimento di classificazione delle industrie insalubri
testo unico approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
decreto 5 settembre 1994 del Ministro della sanita', pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994 .
4) (Soppresso).
5) (Soppresso).
6) Procedimento di sostituzione del liquidatore ordinario
codice civile, art. 2545 ; decreto legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 .
7) Procedimento di notifica e riscossione dei contributi per le ispezioni ordinarie nei confronti delle societa' cooperative
D.L.gs. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577;
decreto 8 ottobre 1973 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 19 ottobre 1973 ;
legge 31 gennaio 1992, n. 59 .
8) Procedimenti relativi ai servizi certificativi del casellario giudiziale
regio decreto 18 giugno 1931, n. 778 :
regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, art. 24 ;
regio decreto-legge 16 aprile 1936, n. 771 , convertito dalla legge 28 maggio 1936, n. 1059 :
regio decreto 22 ottobre 1936, n. 1981 ;
legge 23 marzo 1956, n. 182, art. 9 ;
legge 24 novembre 1981, n. 689, articoli 73 e 81 ;
legge 6 aprile 1984, n. 57, art. 1 , nonche' tabella A: art. 4, lettera b) , e art. 14;
codice di procedura penale , articoli 685, 686, 687, 688 e 689;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 articoli 110 , 194 , 195 , 196 , 197 e 237 ;
disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, articoli 14 e 15 ;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, articoli 18 e 19 ;
legge 21 febbraio 1989, n. 99, articoli 2 , 3 e 10 ;
legge 10 ottobre 1996, n. 525, art. 3, comma 2, lettera b) .
9) Procedimento di gestione e alienazione dei beni sequestrati e confiscati
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia;
regolamento approvato con regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 .
10) Procedimento relativo alle spese di giustizia
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 ;
regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700 .
11) Procedimenti per l'iscrizione a ruolo e il rilascio di copie di atti in materia tributaria e in sede giurisdizionale, compresi i procedimenti in camera di consiglio, gli affari non contenziosi e le esecuzioni civili mobiliari e immobiliari
legge 8 agosto 1895, n. 556 ;
regio decreto 9 febbraio 1896, n. 25 ;
legge 21 febbraio 1989, n. 99 ;
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 ;
legge 3 aprile 1979, n. 103 ;
legge 11 maggio 1971, n. 390 ;
decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1972, n. 1095 ;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 ;
legge 25 aprile 1957, n. 283 ;
legge 29 dicembre 1990, n. 405 ;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 ;
decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 ;
decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 .
12. - 15. (Soppressi).
16) Procedimento per il passaggio del personale non idoneo all'espletamento dai servizi di polizia ad altri ruoli della polizia di Stato
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 .
17) (Soppresso).
18) Procedimento per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza agli agenti di custodia e guardie notturne dipendenti da altre amministrazioni dello Stato e della Regione Sicilia
testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, art. 43 ;
regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, art. 81 .
19) Procedimento di rilascio della licenza di collezione di armi comuni da sparo e delle armi artistiche, rare e antiche
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 31 e 32 ;
legge 18 aprile 1975, n. 110, art. 10, comma sesto ;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, art. 47 .
20) Procedimento per la concessione del porto d'armi per uso personale
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
regolamento approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
decreto 28 aprile 1998 del Ministro della sanita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998 .
21) Procedimento per la denuncia all'istituto assicuratore ed all'autorita' locale di pubblica sicurezza da parte del datore di lavoro degli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e prognosticati non guaribili entro tre giorni
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, articoli 53 e 54 .
22. - 23. (Soppressi).
24) Procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 127 .
25) Procedimento di rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 95, commi 3 , 4 e 5 .
26) (Soppresso).
27) Procedimento per la rimozione d'ufficio delle navi sommerse nei porti
codice della navigazione, art. 73 ;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, articoli 90 , 91 e 92 .
28) Procedimento per la decisione del ricorso gerarchico improprio presentato alla commissione centrale dei raccomandatari marittimi contro i provvedimenti della commissione locale
legge 4 aprile 1977, n. 135, art. 14 .
29) Procedimento per l'immatricolazione, i passaggi di proprieta' e la reimmatricolazione
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , Capo III, Sezione III;
regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 , convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 ;
regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814 ;
legge 23 dicembre 1977, n. 952 ;
legge 9 luglio 1990, n. 187 ;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 .
30) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione dal registro dei revisori contabili, nonche' all'attivita' di vigilanza del Ministro della giustizia ed alla sospensione dei revisori dall'esercizio dell'attivita' di controllo dei conti:
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 ;
legge 13 maggio 1997, n. 132 ;
legge 8 luglio 1998, n. 222 .
31. - 32. (Soppressi).
33) Procedimento di disciplina delle attivita' di formazione professionale
legge 21 dicembre 1978, n. 845, art. 5 .
34) Procedimento per l'alienazione di beni mobili
regio decreto 23 mgggio 1924, n. 827, art. 35;
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72 , art. 2;
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, articoli da 361 a 388 .
35) Procedimento per il rilascio della presa d'atto ex art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, articoli 126 e 128 .
36) Procedimento di reiscrizione dei residui passivi perenti
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 36 .
37) Procedimento per la prestazione del giuramento di fedelta' degli impiegati dello Stato
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 11 .
38. - 39. (Soppressi).
40) Procedimento per il rilascio della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli culturali privati
testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
decreto 17 dicembre 1992, n. 564 del Ministro dell'interno .
41) Procedimento di concessione e riscossione delle agevolazioni all'editoria in materia di servizi telefonici legge 5 agosto 1981, n. 416 .
42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27 ;
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3 ;
decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344 .
43) Procedimento per i pagamenti da e per l'estero per conto delle amministrazioni dello Stato
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
legge 3 marzo 1951, n. 193 ;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 .
44) (Soppresso).
45) Procedimento di gestione, di custodia, di destinazione e di alienazione di immobili, di autoveicoli e tabacchi lavorati oggetto di confisca
codice di procedura penale, articoli 259 , 260 , 262 , 263 e 264 ;
norme approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, articoli 83 , 84 e 86 ;
decreto 30 settembre 1989, n. 334 del Ministro di grazia e giustizia, articoli 10 , 11 , 12 e 13 ;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, articoli 301 e 301-bis ;
decreto legislativo 9 novembre 1990, n. 375, art. 4 ; legge 13 lugIio 1965, n. 836;
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, articoli 16 e 17 ;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 213 ; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 19 ;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 ;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 ;
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 100 e 101 ;
legge 7 marzo 1996, n. 109, articoli 1 , 2 e 3 ;
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-bis ;
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, art. 12-sexies ;
legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 10 .
46) Procedimento relativo alla circolazione e al soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea
decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 .
47) (Soppresso).
48) Procedimento relativo alla iscrizione e alla cancellazione degli aeromobili dai pubblici registri e alla documentazione obbligatoria
codice della navigazione, articoli 753 e 775 .
49) Procedimento relativo ai trasferimenti di proprieta' degli aeromobili
codice della navigazione, articoli da 861 a 873 .
50. - 52. (Soppressi).
53) Procedimento per l'ottenimento della qualifica di coltivatore diretto
legge 9 gennaio 1963, n. 9, articoli 2 e 3 .
54) (Soppresso).
55) Procedimento di iscrizione nel casellario giudiziale (previsione di un unico tipo di certificato penale per le richieste di privati e di pubblici uffici)
codice di procedura penale, articoli 685 , 686 , 687 , 688 , 689 e 690 ;
norme approvate con decreto legjslativo 28 luglio 1989, n. 271, art. 194.
56) Procedimento di sostegno alle vittime dell'usura
legge 7 marzo 1996, n. 108;
decreto 6 agosto 1996 del Ministro del tesoro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 189 del 13 agosto 1996 ;
decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1997, n. 51;
decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 .
57) Procedimento di sostegno alle vittime del racket
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172;
decreto 12 agosto 1992, n. 396 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
decreto 13 febbraio 1993, n. 251 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.».
Art. 67 - Disposizioni transitorie e finali
Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Scajola, Ministro delle attivita' produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato I
Allegato I
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato II
((Allegato II
REQUISITI ESSENZIALI
A. Requisiti essenziali per la progettazione e la costruzione dei prodotti di cui all'articolo 2, comma 1
1. CATEGORIE DI PROGETTAZIONE DELLE UNITA'.
Categoria di progettazione Forza del vento (Scala Beaufort) Altezza d'onda significativa (H1/3, metri) A superiore a 8 superiore a 4 B fino a 8 compreso fino a 4 compreso C fino a 6 compreso fino a 2 compreso D fino a 4 compreso fino a 0,3 compreso
Note esplicative:
A. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione A e' considerato progettato per venti che possono superare forza 8 (scala Beaufort) e un'altezza d'onda significativa superiore a 4 metri ad esclusione di circostanze anomale come tempeste, tempeste violente, uragani, tornado e condizioni estreme di navigabilita' o onde anomale.
B. Una imbarcazione o natante da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione B e' considerato progettato per una forza del vento fino a 8, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 4 metri, compresi.
C. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione C e' considerata progettata per una forza del vento fino a 6, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 2 metri, compresi.
D. Una unita' da diporto cui e' attribuita la categoria di progettazione D e' considerata progettata per una forza del vento fino a 4, compreso, e un'altezza d'onda significativa fino a 0,3 metri, compresi, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 metri.
Le unita' da diporto di ciascuna categoria di progettazione devono essere progettate e costruite per rispettare i parametri di stabilita', galleggiamento e altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato, nonche' per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilita'.
2. REQUISITI GENERALI
2.1. Identificazione dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto e' contrassegnata con un numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni:
1) codice del paese del fabbricante;
2) codice unico del fabbricante assegnato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti o da altra Autorita' da esso delegata;
3) numero di serie unico;
4) mese e anno di produzione;
5) anno del modello.
I requisiti dettagliati relativi al numero di identificazione di cui al primo comma sono stabiliti nella relativa norma armonizzata.
2.2. Targhetta del costruttore dell'unita' da diporto
Ogni unita' da diporto reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dell'unita' da diporto, contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonche' il recapito del fabbricante;
b) la marcatura CE di cui all'articolo 17;
c) la categoria di progettazione dell'unita' da diporto conformemente alla sezione 1;
d) la portata massima consigliata dal fabbricante desunta dal punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni;
e) il numero di persone raccomandato dal fabbricante per cui l'unita' da diporto e' stata progettata.
Nel caso di valutazione post-costruzione, i recapiti e i requisiti di cui alla lettera a) comprendono quelli dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione della conformita'.
2.3. Protezione contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo Le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. I mezzi di rientro a bordo sono accessibili o utilizzabili da una persona in acqua senza l'aiuto di altre persone.
2.4. Visibilita' a partire dalla posizione principale di pilotaggio In condizioni normali di uso (velocita' e carico), la posizione principale di governo delle unita' da diporto consente al timoniere una buona visibilita' a 360°.
2.5. Manuale del proprietario
Ogni prodotto e' dotato di un manuale del proprietario conformemente all'articolo 6, comma 7, e all'articolo 8, comma 4.
Tale manuale fornisce tutte le informazioni necessarie per l'uso sicuro del prodotto attirando particolarmente l'attenzione su messa in opera, manutenzione, funzionamento regolare, prevenzione dei rischi e gestione dei rischi.
3. RESISTENZA E REQUISITI STRUTTURALI
3.1. Struttura
La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione dell'unita' da diporto assicurano una resistenza adatta sotto tutti gli aspetti. Particolare attenzione e' prestata alla categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6.
3.2. Stabilita' e bordo libero
L'unita' da diporto ha una stabilita' e un bordo libero adatti alla propria categoria di progettazione, conformemente alla sezione 1, nonche' alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6.
3.3. Galleggiabilita'
L'unita' da diporto e' costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilita' adeguate alla propria categoria di progettazione conformemente alla sezione 1 e alla portata massima consigliata dal fabbricante conformemente al punto 3.6. Tutte le unita' da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento hanno una sufficiente galleggiabilita' per restare a galla in posizione rovesciata.
Le unita' da diporto inferiori a 6 metri hanno una riserva di galleggiabilita' per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento se usate secondo la loro categoria di progettazione.
3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura
Eventuali aperture nello scafo, nel ponte o nei ponti e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unita' da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa.
Finestre, oblo', porte e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonche' alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta.
Le tubazioni che attraversano lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal fabbricante di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili.
3.5. Allagamento
Tutte le unita' da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di affondamento.
Se del caso, particolare attenzione e' riservata:
a) ai pozzetti e gavoni, che dovrebbero essere autosvuotanti o disporre di altri mezzi efficaci per impedire all'acqua di penetrare all'interno dell'unita' da diporto;
b) agli impianti di ventilazione;
c) all'evacuazione dell'acqua con apposite pompe o altri mezzi.
3.6. Portata massima consigliata dal fabbricante
La portata massima consigliata dal fabbricante [carburante, acqua, provviste, attrezzi vari e persone (in chilogrammi)] per la quale l'unita' da diporto e' stata progettata e' determinata conformemente alla categoria di progettazione (sezione 1), alla stabilita' e al bordo libero (punto 3.2) e alla galleggiabilita' (punto 3.3).
3.7. Alloggiamento della zattera di salvataggio
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto delle categorie di progettazione A e B, nonche' quelli appartenenti alle categorie di progettazione C e D di lunghezza superiore ai 6 metri, sono muniti di uno o piu' alloggiamenti per una o piu' zattere di salvataggio sufficientemente capienti per contenere il numero di persone raccomandato dai fabbricanti per il trasporto delle quali l'imbarcazione o natante da diporto e' progettato. L'alloggiamento o gli alloggiamenti per le zattere di salvataggio sono facilmente accessibili in qualsiasi momento.
3.8. Evacuazione
Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto multiscafo abitabili suscettibili di rovesciamento sono muniti di mezzi di evacuazione efficaci in caso di rovesciamento. Se e' previsto un mezzo di evacuazione da usare in posizione rovesciata, esso non compromette la struttura (punto 3.1), la stabilita' (punto 3.2) o la galleggiabilita' (punto 3.3), indipendentemente dal fatto che l'imbarcazione e il natante da diporto si trovi in posizione dritta o rovesciata.
Ogni imbarcazione e natante da diporto abitabile e' munito di mezzi di evacuazione efficaci in caso di incendio.
3.9. Ancoraggio, ormeggio e rimorchio
A seconda della categoria di progettazione e delle caratteristiche, tutte le unita' da diporto sono munite di uno o piu' attacchi per punti d'ancoraggio o di altro dispositivo atto a reggere in condizioni di sicurezza i carichi di ancoraggio, di ormeggio e di rimorchio.
4. CARATTERISTICHE DI MANOVRA
Il fabbricante provvede affinche' le caratteristiche di manovra dell'unita' da diporto, anche se munita del motore di propulsione piu' potente per il quale l'unita' da diporto e' progettata e costruita, siano soddisfacenti. Per tutti i motori di propulsione la potenza massima nominale del motore e' specificata nel manuale del proprietario.
5. REQUISITI DI INSTALLAZIONE
5.1. Motori e compartimenti motore
5.1.1. Motore entrobordo
Tutti i motori entrobordo si trovano in un vano chiuso e isolato dai locali alloggio e sono installati in modo da ridurre al minimo il rischio di incendi o di propagazione di incendi nonche' i pericoli derivanti da fumi tossici, calore, rumore o vibrazioni nei locali alloggio.
Le parti del motore e gli accessori che richiedono una frequente ispezione e/o manutenzione sono facilmente accessibili.
I materiali isolanti posti all'interno dei compartimenti motore non alimentano la combustione.
5.1.2. Ventilazione
II compartimento motore e' ventilato. Si deve ridurre al minimo l'ingresso di acqua nel compartimento motore attraverso le aperture.
5.1.3. Parti esposte
Le parti esposte del motore in movimento o calde, che potrebbero causare lesioni alle persone, sono efficacemente protette, a meno che il motore non sia protetto da una copertura o isolato nel proprio vano.
5.1.4. Avviamento del motore di propulsione fuoribordo
Ogni motore di propulsione fuoribordo montato su qualsiasi unita' da diporto e' dotato di un dispositivo atto a impedire che il motore sia avviato a marcia inserita, tranne il caso in cui:
a) il motore fornisca meno di 500 Newton (N) di spinta statica;
b) il motore disponga di un dispositivo di strozzamento che limiti la spinta a 500 N al momento dell'avviamento.
5.1.5. Moto d'acqua funzionanti senza conducente
Le moto d'acqua sono progettate o con un dispositivo automatico di arresto del motore di propulsione o con un dispositivo automatico che obbliga il veicolo a descrivere un movimento circolare in avanti a velocita' ridotta quando il conducente scende deliberatamente dalla stessa o cade in acqua.
5.1.6. I motori di propulsione fuoribordo a timone sono dotati di un dispositivo di arresto d'emergenza che puo' essere collegato al timoniere.
5.2. Sistema di alimentazione del carburante
5.2.1. In generale
I dispositivi e le installazioni destinati a rabbocco, stivaggio, sfiato e alimentazione di carburante sono progettati ed installati in modo da ridurre al minimo il rischio d'incendio e di esplosione.
5.2.2. Serbatoi di carburante
I serbatoi, le tubazioni e le manichette per il carburante sono posti in una posizione sicura e separati o protetti da qualsiasi fonte significativa di calore. Il materiale dei serbatoi e i loro sistemi di costruzione sono adatti alla loro capacita' e al tipo di carburante.
Gli spazi contenenti i serbatoi di benzina sono ventilati.
I serbatoi di benzina non fanno parte dello scafo e sono:
a) protetti da incendi provenienti da qualsiasi motore e da ogni altra fonte di ignizione;
b) isolati dai locali di alloggio.
I serbatoi di carburante diesel possono essere parte integrante dello scafo.
5.3. Sistema elettrico
Gli impianti elettrici sono progettati e installati in modo da garantire un funzionamento corretto dell'unita' da diporto in condizioni di uso normale e ridurre al minimo il rischio d'incendio e di elettrocuzione.
Tutti i circuiti elettrici, ad eccezione dei circuiti di accensione del motore alimentati da batterie, rimangono sicuri se esposti al sovraccarico.
I circuiti di propulsione elettrica non interagiscono con altri circuiti in modo tale da renderli inidonei al funzionamento previsto.
E' garantita una ventilazione per evitare l'accumulo di gas esplosivi, eventualmente emessi dalle batterie. Le batterie sono assicurate fermamente e protette da infiltrazioni d'acqua.
5.4. Sistema di governo
5.4.1. In generale
I sistemi di governo e controllo della propulsione sono progettati, costruiti e installati in modo da garantire la trasmissione delle forze di governo in condizioni di funzionamento prevedibili.
5.4.2. Dispositivi di emergenza
Ogni imbarcazione o natante da diporto a vela e ogni imbarcazione o natante da diporto non a vela con un solo motore di propulsione, dotato di sistemi di governo con comando a distanza, e' munito di dispositivi di emergenza per il governo a velocita' ridotta.
5.5. Impianto del gas
Gli impianti del gas per uso domestico sono del tipo a prelievo di vapore e sono progettati e installati in modo da evitare perdite e il rischio di esplosione e in modo da controllarne la tenuta. I materiali e i componenti sono adatti al tipo specifico di gas utilizzato per resistere alle sollecitazioni e agli agenti incontrati in ambiente marino.
Ogni apparecchio a gas destinato dal fabbricante all'impiego per il quale e' utilizzato e' installato secondo le istruzioni del fabbricante. Ogni apparecchio che consuma gas deve essere alimentato da un ramo distinto del sistema di distribuzione e ogni apparecchio deve essere controllato da un dispositivo di chiusura separato. Deve essere prevista una ventilazione adeguata per prevenire i rischi dovuti ad eventuali perdite e prodotti di combustione.
Tutte le unita' da diporto aventi un impianto del gas fisso sono dotate di un compartimento isolato per contenere le bombole del gas.
Il compartimento e' isolato dai locali di alloggio, accessibile solo dall'esterno e ventilato verso l'esterno in modo che qualsiasi fuga di gas sia convogliata fuoribordo.
In particolare, gli impianti del gas fissi sono collaudati dopo l'installazione.
5.6. Protezione antincendio
5.6.1. In generale
Il tipo di equipaggiamento installato e l'allestimento dell'unita' da diporto tengono conto del rischio d'incendio e di propagazione del fuoco. Particolare attenzione e' riservata all'ambiente circostante degli apparecchi a fiamma libera, alle zone calde o ai motori e alle macchine ausiliarie, ai traboccamenti di olio e di carburante, alle conduttore di olio e carburante non ricoperte nonche' a mantenere il percorso dei fili elettrici lontano da fonti di calore e parti calde.
5.6.2. Attrezzatura antincendio
Le unita' da diporto sono munite di attrezzature antincendio adeguate al tipo di rischio, oppure sono indicate la posizione e la capacita' dell'attrezzatura antincendio adeguata al tipo di rischio.
Le unita' da diporto non sono messe in servizio fino all'installazione di un'adeguata attrezzatura antincendio. I compartimenti dei motori a benzina sono protetti con un sistema estintore che consente di evitare l'apertura del compartimento in caso di incendio. Gli estintori portatili sono fissati in punti facilmente accessibili e uno e' collocato in modo da poter essere afferrato facilmente dalla posizione principale di governo delle imbarcazioni ed i natanti da diporto.
5.7. Fanali di navigazione, sagome e segnali acustici
Laddove siano installati fanali di navigazione, sagome e segnali acustici, essi sono conformi al COLREG 1972 (regolamento internazionale per prevenire le collisioni in mare) o al CEVNI (Codice europeo delle vie di navigazione interna), a seconda del caso.
5.8. Prevenzione degli scarichi e impianti che consentono di trasferire i rifiuti a terra
Le unita' da diporto sono costruite in modo da evitare lo scarico accidentale di prodotti inquinanti (olio, carburante ecc.) in mare.
I servizi igienici installati in un'imbarcazione o natante da diporto sono unicamente collegati ad un sistema di serbatoi o ad un sistema di trattamento dell'acqua.
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con serbatoi installati sono muniti di un collegamento di scarico standard per consentire di collegare i tubi degli impianti di raccolta alle tubazioni di scarico.
Inoltre, le tubazioni destinate all'evacuazione dei rifiuti umani che attraversano lo scafo sono dotate di valvole che ne consentono la chiusura.
B. Requisiti essenziali relativi alle emissioni di scarico dei motori di propulsione
I motori di propulsione sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni allo scarico stabiliti alla presente parte.
1. IDENTIFICAZIONE DEL MOTORE DI PROPULSIONE
1.1. Ogni motore riporta in modo chiaro le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e il recapito del fabbricante del motore; e, se applicabile, il nome e il recapito della persona che adatta il motore;
b) il tipo di motore, la famiglia di motori, se applicabile;
c) il numero di serie unico del motore;
d) la marcatura CE come previsto all'articolo 17.
1.2. Le indicazioni di cui al punto 1.1 devono avere una durata pari alla normale durata del motore e devono essere chiaramente leggibili e indelebili. Se si utilizzano etichette o targhette, esse devono essere apposte in maniera tale che il fissaggio abbia una durata pari alla normale durata del motore e che le etichette o targhette non possano essere rimosse senza essere distrutte o cancellate.
1.3. Le indicazioni devono essere apposte su una parte del motore necessaria per il normale funzionamento dello stesso e che non deve, in linea di massima, essere sostituita per tutta la vita del motore.
1.4. Le indicazioni devono trovarsi in una posizione facilmente visibile dopo che il motore e' stato assemblato con tutti i componenti necessari al suo funzionamento.
2. REQUISITI RELATIVI ALL'EMISSIONE DI GAS DI SCARICO
I motori di propulsione sono progettati, costruiti e assemblati in modo che, se correttamente installati e in condizioni d'uso normale, le emissioni non superino i valori limite risultanti al punto 2.1, tabella 1, e al punto 2.2, tabelle 2 e 3:
2.1. Valori applicabili ai fini dell'articolo 45, comma 2, e della tabella 2, punto 2.2:
Tabella I
===================================================================
| |Ossido di carbonio| Idrocarburi |Ossidi di|Parti-|
| Tipo | CO=A+B/B/PNn | HC=A+B/PNn | Azoto |colato|
| | | | NOx | PT |
+----------+------------------+------------------+---------+------+
| | A | B | n | A | B | n | | |
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | Non |
|comandata | | | | | | | |appli-|
|a 2 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |30,0 |100,0 |0,75 | 10,0 |cabile|
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | Non |
|comandata | | | | | | | |appli-|
|a 4 tempi |150,0 |600,0| 1,0 |6,0 |50,0 |0,75 | 15,0 |cabile|
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
|Accensione| | | | | | | | |
|spontanea | 5,0 | 0 | 0 |1,5 | 2,0 |0,5 | 9,8 | 1,0 |
+----------+------+-----+-----+-----+------+-----+---------+------+
Se A, B e n sono valori costanti secondo la tabella, PN e' la potenza nominale del motore in kW.
2.2. Valori applicabili a partire dal 18 gennaio 2016:
Tabella 2
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AS) (++)
=====================================================================
| | | | Idrocarburi + |
| Cilindrata |Potenza nominale| Particolato | Ossidi di azoto |
| SV (l/cil) | del motore | PT (g/kWh) |HC + NOx (g/kWh) |
| | PN (kW) | | |
| SV < 0,9 | PN < 37 | I valori di cui alla tabella 1 |
| | | | |
| |37 ≤ PN < 75 (+)| 0,30 | 4,7 |
+===============+================+================+=================+
| |75 ≤ PN < 3 700 | 0,15 | 5,8 |
| 0,9 ≤ SV < 1,2| PN < 3 700 | 0,14 | 5,8 |
| 1,2 ≤ SV < 2,5| | 0,12 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
| 2,5 ≤ SV < 3,5| | 0,12 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
| 3,5 ≤ SV < 7,0| | 0,11 | 5,8 |
+---------------+----------------+----------------+-----------------+
(+) In alternativa, i motori ad accensione spontanea con potenza nominale pari o superiore a 37 kW e inferiore a 75 kW e con una cilindrata inferiore a 0,9 l/cil non superano il limite di emissione PT di 0,20 g/kWh e il limite di emissione combinata HC + NOx di 5,8 g/kWh.
(++) Ogni motore ad accensione spontanea non supera il limite di emissione di monossido di carbonio (CO) di 5,0 g/kWh.
Tabella 3
Limiti di emissioni di gas di scarico per motori ad accensione spontanea (AC)
Tipo di motore Potenza nominale del motore PN Ossido di carbonio CO (g/kWh) Idrocarburi + Ossidi di azoto HC + NOx Entrobordo ed entrobordo con comando a poppa Motori fuoribordo e PWC PN ≤ 373 373 < PN ≤ 485 PN > 485 PN ≤ 4,3 4,3 < PN ≤ 40 75 350 350 500 - (5,0 x PN ) 500 - (5,0 x PN ) 5 16 22 30 15,7 + (50/ PN 0,9) PN < 40 300 15,7 + (50/PN0,9)
2.3. Cicli di prova:
Cicli di prova e fattori di ponderazione da applicare:
Si applicano i seguenti requisiti della norma ISO 8178-4:2007, tenendo conto dei valori di cui alla tabella in appresso.
Per motori AS a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E1 o E5 o, in alternativa, al di sopra di 130 kW, puo' essere applicato il ciclo di prove E3. Per motori ad AC a velocita' variabile si applica il ciclo di prova E4.
=====================================================================
| Ciclo E1, | | | | | |
| numero di | | | | | |
| modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+==============+====================+=====================+=========+
| | | |Velocita'|
|Velocita' | Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
|Coppia, % | 100 | 75 | 75 | 50 | 0 |
+--------------+----------+---------+---------+-----------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,32 | 0,3 |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
| | | |Velocita'|
|Velocita' |Velocita' nominale |Velocita' intermedia | minima |
+--------------+--------------------+---------------------+---------+
|Ciclo E3, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,2 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Ciclo E4, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocita', % | 100 | 80 | 60 | 40 |Inattivo |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Coppia, % | 100 | 71,6 | 46,5 | 25,3 | 0 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,06 | 0,14 | 0,15 | 0,25 | 0,40 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Ciclo E5, | | | | | |
|numero di | | | | | |
|modalita' | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Velocita', % | 100 | 91 | 80 | 63 |Inattivo |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Potenza, % | 100 | 75 | 50 | 25 | 0 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
|Fattore di | | | | | |
|ponderazione | 0,08 | 0,13 | 0,17 | 0,32 | 0,3 |
+--------------+--------------------+-------+------+------+---------+
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri cicli di prova specificati in una norma armonizzata e applicabili al ciclo di funzionamento del motore.
2.4. Applicazione della famiglia di motori di propulsione e scelta del motore di propulsione capostipite
Il fabbricante del motore e' responsabile di stabilire quali motori della sua gamma devono essere inclusi in una famiglia di motori.
Il motore capostipite e' scelto da una famiglia di motori in modo tale che le sue caratteristiche di emissione siano rappresentative di tutti i motori di quella famiglia di motori. Di norma dovrebbe essere selezionato come motore capostipite della famiglia il motore che possiede le caratteristiche che dovrebbero risultare nel piu' alto quantitativo di emissioni specifiche (espresse in g/kWh), misurate nel ciclo di prova applicabile.
2.5. Carburanti di prova
Il carburante di prova utilizzato per le prove di emissione di scarico risponde alle seguenti caratteristiche:
| Benzina |
|-------------------------------------------------------|
| Proprieta' | RF-02-99 | RF-02-03 |
| | Senza piombo | Senza piombo |
| | min | max | min | max |
| | | | | |
| Numero di ottano | | | | |
| ricerca | 95 | - | 95 | - |
| | | | | |
|Numero di ottano motore| 85 | - | 85 | - |
| | | | | |
| Densita' a 15 °C | | | | |
| (kg/m3) | 748 | 762 | 740 | 754 |
| | | | | |
| Punto di ebollizione | | | | |
| iniziale (°C) | 24 | 40 | 24 | 40 |
| | | | | |
| Frazione di massa di | | | | |
| zolfo (mg/kg) | - | 100 | - | 10 |
| | | | | |
| Contenuto di piombo | | | | |
| (mg/l) | - | 5 | - | 5 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
|Tensione di vapore Reid| | | | |
| (kPa) | 56 | 60 | - | - |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+
| Tensione di vapore | | | | |
| (DVPE) (kPa) | - | - | 56 | 60 |
+-----------------------+-------+-------+-------+-------+ min max min max Numero di cetano 52 54 52 54 Densita' a 15 °C (kg/m3) Punto di ebollizione finale (°C) Punto di infiammabilita' (°C) Frazione di massa di zolfo (mg/kg) 833 - 55 Da 837 370 - 300 (50) 833 - 3 55 - 837 70 - 10 Frazione di massa delle ceneri (%) Da 0,01 - 0,01
Gli organismi notificati possono accettare prove effettuate sulla base di altri carburanti di prova specificati in una norma armonizzata.
3. DURATA
Il fabbricante del motore fornisce istruzioni per l'installazione e la manutenzione del motore che, se applicate, dovrebbero consentire al motore in condizioni d'uso normale di continuare a rispettare i limiti di cui ai punti 2.1 e 2.2 per tutta la normale durata del motore e in condizioni normali di utilizzo.
Tali informazioni sono ottenute dal fabbricante del motore effettuando preliminarmente una prova di resistenza, basata su cicli di funzionamento normali, e calcolando l'usura dei componenti in modo che il fabbricante possa preparare le istruzioni di manutenzione necessarie e rilasciarle con tutti i nuovi motori alla loro prima immissione sul mercato.
La durata normale del motore e' la seguente:
a) per i motori AS: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
b) per motori AC entrobordo o entrobordo con o senza scarico integrato:
1) per la categoria di motori PN ≤ 373 kW: 480 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
2) per i motori nella categoria 373 < PN ≤ 485 kW: 150 ore di
funzionamento o tre anni, a seconda del caso che si verifica per primo;
3) per i motori nella categoria PN > 485 kW: 50 ore di
funzionamento o un anno, a seconda del caso che si verifica per primo;
c) motori di moto d'acqua: 350 ore di funzionamento o cinque anni, a seconda del caso che si verifica per primo,
d) motori fuoribordo: 350 ore di funzionamento o dieci anni, a seconda del caso che si verifica per primo.
4. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Ogni motore e' dotato di un manuale del proprietario redatto in una o piu' lingue che possono essere facilmente comprese dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali, secondo quanto determinato dallo Stato membro in cui il motore deve essere commercializzato.
Il manuale del proprietario:
a) fornisce istruzioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione necessarie per il corretto funzionamento del motore al fine di soddisfare i requisiti di cui alla sezione 3 (durata);
b) specifica la potenza del motore misurata conformemente alla norma armonizzata.
C. Requisiti essenziali per le emissioni acustiche
Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono conformi ai requisiti essenziali per le emissioni acustiche stabiliti nella presente parte.
1. LIVELLI DI EMISSIONE ACUSTICA
1.1. Le imbarcazioni e i natanti da diporto con motori entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, le moto d'acqua, i motori fuoribordo e i motori entrobordo con comando a poppa con scarico integrato sono progettati, costruiti e assemblati cosi' che le emissioni acustiche non superino i valori limite illustrati nella seguente tabella:
Potenza nominale del motore (un solo motore) in kW Livello massimo di pressione sonora = LpASmax in dB PN ≤ 10 67 10 < PN ≤ 40 72 PN > 40 75
in cui PN = potenza nominale del motore in kW di un solo motore alla velocita' nominale e LpASmax = livello massimo di pressione sonora in dB.
Per le unita' con due o piu' motori di tutti i tipi, si puo' applicare una tolleranza di 3 dB.
1.2. In alternativa al test di misurazione del suono, le imbarcazioni e i natanti da diporto con motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato, sono ritenute conformi ai requisiti acustici di cui al punto 1.1 se il numero di Froude e' ≤ 1,1 e se il rapporto potenza/dislocamento e' ≤ 40 e se il motore e il sistema di scarico sono installati conformemente alle specifiche del fabbricante del motore.
1.3. Il «numero di Froude» Fn e' calcolato dividendo la velocita' massima dell'imbarcazione o natante da diporto V (m/s) per la radice quadrata della lunghezza al galleggiamento lwl (m) moltiplicata per una data costante di accelerazione gravitazionale, g, di 9,8 m/s2.
V
Fn= -
√(g.lwl)
Il «rapporto potenza/dislocamento» e' calcolato dividendo la potenza nominale del motore PN (in kW) per il dislocamento dell'imbarcazione o natante da diporto D (in tonnellate).
PN
Rapporto potenza / dislocamento = ---
D
2. MANUALE DEL PROPRIETARIO
Per le imbarcazioni e i natanti da diporto dotati di motore entrobordo o entrobordo con comando a poppa senza scarico integrato e per le moto d'acqua, il manuale del proprietario di cui alla parte A, punto 2.5, contiene le informazioni necessarie per mantenere l'unita' e il sistema di scarico in condizioni che, per quanto possibile, garantiscano la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.
Per i motori fuoribordo ed entrobordo con comando a poppa con scarico integrato, il manuale del proprietario richiesto alla parte B, sezione 4, fornisce le informazioni necessarie a mantenere il motore in condizioni che, per quanto possibile, garantiranno la conformita' ai valori limite di rumore specificati per l'uso normale.
3. DURATA
Le disposizioni sulla durata di cui alla parte B, sezione 3, si applicano, mutatis mutandis, al rispetto delle prescrizioni sulle emissioni acustiche di cui alla presente parte, sezione 1.))
Allegato III
Allegato III
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato IV
Allegato IV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato V
Allegato V
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato VI
Allegato VI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato VII
Allegato VII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato VIII
Allegato VIII
Dichiarazione di conformita' UE N. xxxxx(1)
1. N. xxxxx (Prodotto: prodotto, lotto, tipo o numero di serie):
2. Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato [il rappresentante autorizzato deve indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante] o dell'importatore privato.
3. La presente dichiarazione di conformita' e' rilasciata sotto l'esclusiva responsabilita' del fabbricante o dell'importatore privato, o di chiunque immette sul mercato o metta in servizio un motore di propulsione o un'unita' da diporto dopo una modifica o conversione rilevante dello stesso o della stessa, di chiunque modifichi la destinazione d'uso di un'unita' da diporto non contemplata nel campo di applicazione della direttiva 2013/53/UE in modo da farla rientrare nel suo ambito di applicazione applicando le procedure previste prima dell'immissione sul mercato o della sua messa in servizio, o chiunque immetta sul mercato un'unita' da diporto costruita per uso personale prima della scadenza del periodo di cinque anni decorrente dalla messa in servizio dell'unita' da diporto.
4. Oggetto della dichiarazione (identificazione del prodotto che ne consenta la rintracciabilita'. Essa puo' comprendere una fotografia, se opportuno).
5. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 4 e' conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione.
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali e' dichiarata la conformita'.
7. Se del caso, l'organismo notificato ... (nome, numero) ha effettuato ... (descrizione dell'intervento) e rilasciato il certificato.
8. Identificazione del firmatario abilitato a impegnare il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato
9. Indicazioni complementari:
La dichiarazione di conformita' UE include una dichiarazione del fabbricante del motore di propulsione e della persona che adatta un motore conformemente ((all' articolo 5, comma 4, lettere b) e c), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 )) , secondo cui:
a) se installato in un'unita' da diporto secondo le istruzioni di installazione che accompagnano il motore, quest'ultimo soddisfera':
1) i requisiti relativi alle emissioni di scarico previsti dal presente decreto;
2) i valori limite di cui alla direttiva 97/68/CE per quanto riguarda i motori omologati conformemente alla direttiva 97/68/CE che sono conformi ai limiti di emissione della fase III A, della fase III B o della fase IV per i motori ad accensione spontanea utilizzati in applicazioni diverse dalla propulsione di navi della navigazione interna, di locomotive e di automotrici ferroviarie, come previsto all'allegato I, punto 4.1.2, di tale direttiva; o
3) i valori limite di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 per quanto riguarda i motori omologati conformemente a tale regolamento.
Il motore non deve essere messo in servizio finche' l'unita' da diporto in cui deve essere installato sia stata dichiarata conforme, se previsto, con la pertinente disposizione del presente decreto.
Se il motore e' stato immesso sul mercato durante l'ulteriore periodo transitorio di cui all'articolo 46, comma 2, la dichiarazione di conformita' UE ne fa menzione.
Firmato a nome e per conto di:
(Luogo e data di rilascio)
(nome, funzione) (firma)
(1) L'attribuzione di un numero alla dichiarazione di conformita' e' facoltativa.
Allegato IX
Allegato IX
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato X
Allegato X
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XI
Allegato XI
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XII
Allegato XII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XIII
Allegato XIII
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XIV
Allegato XIV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XV
Allegato XV
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 11 GENNAIO 2016, N. 5 ))
Allegato XVI
Allegato XVI
Tabella A
DIRITTI E COMPENSI PER PRESTAZIONI
E SERVIZI IN MATERIA DI NAUTICA DA DIPORTO
(( Visite di accertamento e stazzatura navi da diporto di tipo non omologato e rilascio di certificazioni di collaudo e di stazza 354,81 euro Visite periodiche ed occasionali navi da diporto 88,71 euro Stazzatura o ristazzatura di navi da diporto e rilascio certificazioni 29,57 euro Rilascio licenze di navigazione 29,57 euro Aggiornamento licenze di navigazione 17,76 euro Rilascio certificato d'uso motore 23,65 euro Aggiornamento certificato d'uso motore 11,82 euro Esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C 44,57 euro Esame per il conseguimento della patente nautica per navi da diporto 133,27 euro Iscrizione nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN) 35,48 euro Rinnovo licenze 29,57 euro Trascrizione nei registri di atti relativi alla proprieta' e di altri atti e domande per i quali occorre la trascrizione; iscrizione o cancellazione di ipoteche; rilascio estratto dai registri 23,65 euro Copia di un documento 11,82 euro Rilascio di un duplicato 29,57 euro Autorizzazione alla navigazione temporanea e licenza provvisoria di navigazione 23,65 euro
)) -------------- AGGIORNAMENTO (8) Il Decreto 10 luglio 2017 (in G.U. 16/08/2017, n. 190), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I diritti e i compensi per le prestazioni e i servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , sono aumentati del 2% e del 1,7% per il biennio 2006 - 2007, del 3,2% e dello 0,7% per il biennio 2008 - 2009, del 1,6% e del 2,7% per il biennio 2010 - 2011, del 3,0% e del 1,1% per il biennio 2012 - 2013, dello 0,2% e del -0,1% per il biennio 2014 - 2015, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (11) Il Decreto 29 maggio 2018 (in G.U. 01/08/5018, n. 177) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "I diritti e i compensi per le prestazioni ed i servizi in materia di nautica da diporto, di cui all'allegato XVI del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 , sono aumentati dello -0,1% e del'1,1% per il biennio 2016-2017, secondo la nuova tabella A allegata al presente decreto".