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Accord ACCORD relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP) Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 02 maggio 1977 n. 264)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 111 dell'accordo stesso.
Art. 3
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - RUFFINI - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD
relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP)
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO
sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione della qualita' delle derrate deteriorabili nel corso del loro trasporto', in particolare nell'ambito degli scambi internazionali,
RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione puo' favorire lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili, HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1.
Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinche' la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente puo' riconoscere la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di uno Stato che non e' Parte contraente.
Art. 3
ARTICOLO 3.
1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,
- di derrate surgelate e congelate,
- di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate,
nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.
Nel caso di trasporti comprendenti uno o piu' tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovra' essere considerato a parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o piu' trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.
3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovra' essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili rapportabili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.
2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo, non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
a) nessuno avra' il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorita' competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanita' pubblica e se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorita' per il rilascio dell'autorizzazione;
b) ciascuna Parte contraente potra', per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che cio' non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fissera'.
3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e' richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui cio' e' connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.
4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
- nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che e' lo speditore in conformita' al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;
- negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.
Art. 6
ARTICOLO 6.
1. Ciascuna Parte contraente adottera' tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo.
2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere piu' severe di quelle previste dal presente Accordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunichera' alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.
Art. 8
ARTICOLO 8.
L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.
Art. 9
ARTICOLO 9.
1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:
a) firmandolo,
b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica,
oppure
c) aderendovi.
2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo II del mandato di tale Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo sara' aperto alla firma fino al (*) 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sara' aperto all'adesione.
4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
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(*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Art. 10
ARTICOLO 10.
1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cessera' di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, puo' in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verra' applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sara' applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
Art. 11
ARTICOLO 11.
1. Il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Art. 12
ARTICOLO 12.
1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denunzia avra' effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.
Art. 14
ARTICOLO 13.
Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque nel corso di un qualunque periodo di dodici mesi consecutivi.
Art. 14
ARTICOLO 14.
1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sara' applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile. Il presente Accordo sara' applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non e' ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore.
2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile, potra', conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.
Art. 15
ARTICOLO 15.
1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verra' risolta, per quanto e' possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa.
2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali e' sorta la controversia e sara' rinviata di conseguenza ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potra' rivolgersi al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la soluzione.
3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' del paragrafo precedente sara' vincolante per le Parti contraenti in causa.
Art. 16
ARTICOLO 16.
1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva.
2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potra' ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.
Art. 17
ARTICOLO 17.
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potra' presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notifichera' detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indira' una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avra' comunicato il proprio consenso a tale richiesta.
2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avvisera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare nel termine di tre mesi le proposte che esse desidererebbero veder esaminate alla conferenza.
Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza.
3. Il Segretario generale invitera' ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.
Art. 18
ARTICOLO 18.
1. Ciascuna Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento verra' indirizzato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunichera' a tutte le Parti contraenti e lo portera' a conoscenza degli altri Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo.
2. Nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della notifica del progetto di emendamento da parte del Segretario generale, ciascuna Parte contraente puo' far conoscere al Segretario generale:
a) che essa ha obiezioni contro l'emendamento proposto,
b) che, nonostante le proprie intenzioni di accettare l'emendamento, le condizioni necessarie per, tale accettazione, non sono state ancora soddisfatte nel proprio Paese.
3. Fino a che la Parte contraente che ha inviato la comunicazione, prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo, non comunichera' al Segretario generale la sua accettazione dell'emendamento, essa avra' la possibilita', nel corso di nove mesi a partire dal giorno della scadenza del termine di sei mesi previsto per la comunicazione, di presentare obiezioni contro l'emendamento proposto.
4. Se e' stata formulata un'obiezione al progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento non si considerera' accettato e non avra' effetto.
5. Se non sara' stata formulata nessuna obiezione contro il progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento si considerera' accettato dalla seguente data:
a) quando nessuna delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, allo spirare del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
b) quando almeno una delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, alla piu' vicina delle seguenti date:
la data in cui tutte le Parti contraenti, dopo aver inviato tale comunicazione, avranno notificato al Segretario generale la loro accettazione del progetto; questa data verra' pertanto riportata alla fine del termine di sei mesi, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate prima che sia decorso tale termine;
la data della scadenza del termine di nove mesi, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Ciascun emendamento considerato accettato, entrera' in vigore sui mesi dopo il giorno in cui sara' stato considerato accettato.
7. Il Segretario generale comunichera' il piu' presto possibile a tutte le Parti contraenti se e' stata sollevata un'obiezione al progetto di emendamento in conformita' del paragrafo 2 a) - del presente articolo e se una o piu' Parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o piu' Parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, il Segretario generale notifichera' ulteriormente a tutte le Parti contraenti se la Parte contraente o le Parti contraenti, che gli hanno inviato la comunicazione, hanno sollevato obiezioni contro il progetto di emendamento o lo hanno accettato.
8. Indipendentemente dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi 1-6 del presente articolo, gli allegati e le appendici al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una delle Parti contraenti dichiara che, in conformita' alla propria legislazione nazionale, il suo accordo e' subordinato all'ottenimento di una autorizzazione speciale oppure all'approvazione da parte di un organo legislativo, il consenso di detta Parte contraente alla modifica dell'allegato sara' considerato concesso solo quando detta Parte contraente avra' dichiarato al Segretario generale che sono state ottenute le approvazioni o le autorizzazioni richieste. Nell'accordo tra le amministrazioni competenti potra' essere previsto che durante il periodo transitorio i vecchi allegati resteranno completamente o parzialmente in vigore contemporaneamente ai nuovi allegati. Il Segretario generale fissera' la data di entrata in vigore dei nuovi testi compilati in seguito all'introduzione di tali modifiche.
Art. 19
ARTICOLO 19.
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformita' dell'articolo 9;
b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformita' all'articolo 11;
c) le denunzie, conformemente all'articolo 12;
d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;
e) le notifiche ricevute in conformita' degli articoli 10 e 14;
f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;
g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.
Art. 20
ARTICOLO 20.
Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Ginevra, il primo settembre millenovecentosettanta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme).
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(*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Accordo - Allegato 1
ALLEGATO 1.
DEFINIZIONI E NORME DEI MEZZI SPECIALI (1) PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
1. Mezzo di trasporto isotermico. Mezzo di trasporto la cui carrozzeria (2) e' costituita di pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento e il tetto, che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superficie interna ed esterna della carrozzeria in modo tale che, in base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), il mezzo di trasporto possa essere incluso in una delle seguenti due categorie:
IN = Mezzo di trasporto isotermico normale
caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,7 W/m2 °C (≅ 0,60 kcal/h m2 °C)
IR = Mezzo di trasporto isotermico rafforzato
caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,4 W/m2 °C (≅ 0,35 kcal/h m2 °C).
La definizione del coefficiente K, denominato in alcuni Paesi coefficiente U, ed il metodo da utilizzare per misurarlo sono indicati nell'appendice 2 del presente allegato.
2. Mezzo di trasporto - ghiacciaia. Mezzo di trasporto isotermico il quale, con l'ausilio di una fonte di freddo (ghiaccio naturale con o senza aggiunta di sale; piastre eutectiche, ghiaccio secco con o senza regolazione della sublimazione; gas liquidi con o senza regolazione dell'evaporazione, etc.) diversa da un impianto meccanico o "ad assorbimento", consente di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito, con una temperatura media esterna di +30°C,
a +7°C massimo per la classe A,
a -10°C massimo per la classe B,
a -20°C massimo per la classe C,
utilizzando refrigeranti e apparecchiature adeguati. Questo mezzo di trasporto deve avere uno o piu' scompartimenti, recipienti o serbatoi per il refrigerante. Queste apparecchiature devono: essere costruite in modo tale da poter essere caricate o ricaricate dall'esterno,
avere una capacita' tale che la fonte di freddo possa abbassare la temperatura al livello previsto per la classe considerata, e mantenerla in seguito a questo livello almeno per 12 ore senza aggiunte supplementari di refrigerante o di energia. Il coefficiente K dei mezzi di trasporto delle classi B e C deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m2 °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
3. Mezzo di trasporto frigorifero. Mezzo di trasporto isotermico, munito di un impianto di raffreddamento individuale o collettivo per piu' mezzi di trasporto (gruppo meccanico a compressione, impianto ad assorbimento etc.) che consenta, ad una temperatura media esterna di +30°C di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito costantemente nel modo seguente:
Per le classi A, B e C ad ogni valore praticamente costante voluto della temperatura ti , conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:
Classe A. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e 0°C incluso.
Classe B. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e -10° C incluso.
Classe C. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e -20° C incluso.
Per le classi D, E ed F con un valore definito praticamente costante della temperatura ti , conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:
Classe D. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a +2°C.
Classe E. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -10°C.
Classe F. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -20°C.
Il coefficiente K dei mezzi di trasporto delle classi B, G, E ed F deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m quadri °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
4. Mezzo di trasporto calorifero. Mezzo di trasporto isotermico munito di un dispositivo di riscaldamento che consente di elevare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito per almeno 12 ore, senza aggiunta supplementare di calore, ad un livello praticamente costante non inferiore ai +12°C. con la seguente temperatura media esterna della carrozzeria per le due classi:
Classe A. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -10°C.
Classe B. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -20°C.
Il coefficiente K dei mezzi di trasporto della classe B deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m quadri °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
5. Disposizioni transitorie. Durante un periodo di tre anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), per i mezzi di trasporto gia' in esercizio a tale data, potra' essere uguale o inferiore a:
- 0,9 W/m quadri °C (≅ 0,8 kcal/h m quadri °C) per i mezzi di trasporto isotermici della categoria IN, per i mezzi di trasporto-ghiacciaia della classe A, per tutti i mezzi di trasporto-frigoriferi e per quelli caloriferi della classe A,
- 0,6 W/m quadri °C ≅ 0,5 kcal/h m quadri °C) per i mezzi di trasporto ghiacciaia delle classi B e C ed i mezzi di trasporto caloriferi della classe B.
Inoltre, decorso il periodo di tre anni, indicalo nel primo comma del presente paragrafo, e fino al momento in cui il mezzo di trasporto e' ritirato dal servizio, il coefficiente K dei mezzi di trasporto-frigoriferi menzionati dalle classi B, C, E ed F non potra' che essere uguale o inferiore a 0,7 W/m quadri °C (≅ 0,6 kcal/h m quadri °C).
Tuttavia le presenti disposizioni transitorie non saranno di ostacolo per l'applicazione di norme piu' severe che potranno essere fissate in alcuni Stati per i mezzi di trasporto immatricolati sul proprio territorio.
ALLEGATO 1, APPENDICE 1.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' ALLE NORME DEI MEZZI DI TRASPORTO ISOTERMICI, A GHIACCIAIA, FRIGORIFERI O CALORIFERI
1. Ad esclusione dei casi previsti nei paragrafi 29 e 49 dell'appendice 2 del presente allegato, il controllo della conformita' alle norme prescritte dal presente allegato avra' luogo nelle stazioni di collaudo indicate o autorizzate dall'autorita' competente del Paese nel quale il mezzo di trasporto e' stato immatricolato o registrato. Questo controllo sara' effettuato:
a) prima della messa in esercizio del mezzo di trasporto;
b) periodicamente, almeno una volta ogni sei anni;
c) ogni volta che l'autorita' competente lo richieda.
2. Il controllo dei nuovi mezzi di trasporto prodotti in serie secondo un modello determinato puo' essere effettuato facendo controlli sondaggio su almeno l'1% dei mezzi di trasporto della serie. I mezzi di trasporto non saranno considerati rientranti nella stessa serie del mezzo di trasporto campione se non risponderanno almeno alle condizioni seguenti, allo scopo di assicurare che essi siano conformi al mezzo di trasporto preso come modello:
a) se si tratta di mezzi di trasporto isotermici, il mezzo di trasporto campione potra' essere un mezzo di trasporto isotermico, a ghiacciaia, frigorifero o calorifero,
- l'impianto isolante e' analogo; in particolare il materiale isolante e il suo spessore, come pure il metodo di isolamento sono identici;
- le attrezzature interne sono identiche o semplificate;
- il numero delle porte, degli sportelli o delle altre aperture e' uguale o inferiore;
- la superficie interna della carrozzeria non differisce piu' del ±20%;
b) se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto a ghiacciaia,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- le attrezzature di ventilazione interna sono simili;
- la fonte di freddo e' identica;
- la riserva di freddo per unita' di superficie interna e' maggiore o uguale;
c) se si tratta di mezzi di trasporto frigoriferi ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto frigorifero,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- la potenza dell'attrezzatura frigorifera per unita' di superficie interna, a uguali condizioni di temperatura, e' maggiore o uguale,
d) se si tratta di mezzi di trasporto caloriferi ed il mezzo di trasporto campione puo' essere un mezzo di trasporto isotermico o calorifero,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- la fonte di calore e' identica;
- la potenza dell'attrezzatura calorifica per unita' di superficie interna e' maggiore o uguale.
3. I metodi e la procedura da utilizzare per effettuare il controllo di conformita' alle norme dei mezzi di trasporto sono riportati nell'appendice 2 del presente allegato.
4. L'attestato di conformita' alle norme viene rilasciato dall'Autorita' competente su di un modulo conforme al modello riprodotto nell'appendice 3 del presente allegato. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto su strada l'attestato o una fotocopia di questo dovra' trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentato ad ogni richiesta dei controllori. Se un mezzo di trasporto puo' essere designato come facente parte di una qualunque categoria o classe solo in applicazione delle disposizioni transitorie, di cui al paragrafo 5 del presente allegato, la validita' dell'attestato rilasciato a tale mezzo di trasporto sara' limitata al periodo previsto da tali disposizioni transitorie.
5. Sui mezzi di trasporto saranno applicate delle sigle di riconoscimento e delle indicazioni conformemente alle disposizioni dell'appendice 4 del presente allegato. Esse dovranno essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cessera' di essere conforme alle norme fissate nel presente allegato.
ALLEGATO 1, APPENDICE 2.
METODI E PROCEDURE Di MISURAZIONE E CONTROLLO DELLE PROPRIETA' ISOTERMICHE E DELLA FUNZIONALITA' DEI DISPOSITIVI DI RAFFREDDAMENTO O DI RISCALDAMENTO DEI MEZZI SPECIALI DESTINATI AL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
A. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.
1. Coefficiente K. Il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K, denominato coefficiente U in alcuni paesi), il quale caratterizza le proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto, e' definito dalla seguente equazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove W e' la capacita' termica dispensata all'interno della carrozzeria, di superficie media S e necessaria per il mantenimento a regime costante della differenza assoluta
Parte di provvedimento in formato grafico
per la temperatura media interna
Parte di provvedimento in formato grafico
e la temperatura media esterna
Parte di provvedimento in formato grafico
quando la temperatura media esterna
Parte di provvedimento in formato grafico
e' costante.
2. Superficie media S della carrozzeria e' la media geometrica della superficie interna Si e della superficie esterna Se della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
La determinazione di entrambe le superfici Si e Se si ottiene tenendo conto della particolarita' della struttura della carrozzeria e delle irregolarita' della superficie, come curvature, incavi per le ruote etc., e queste particolarita' o irregolarita' vengono annotate nella rubrica corrispondente del processo verbale delle prove previsto qui di seguito; tuttavia, se la carrozzeria ha un rivestimento del tipo lamiera ondulata, la superficie da considerare e' la superficie diritta di questo rivestimento e non la superficie sviluppata.
3. Se la carrozzeria ha la forma di parallelepipedo, la temperatura media interna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
e' la media aritmetica delle temperature misurate ad una distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:
a) negli 8 angoli interni della carrozzeria,
b) al centro delle 6 pareti interne della carrozzeria.
Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.
4. Se la carrozzeria ha la forma di un parallelepipedo, la temperatura media esterna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
e' la media aritmetica delle temperature misurate alla distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:
a) negli 8 angoli della carrozzeria;
b) al centro delle 6 pareti esterne della carrozzeria.
Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.
5. La temperatura media delle pareti della carrozzeria e' la media aritmetica della temperatura media esterna e della temperatura media interna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Regime costante. Il regime si intende costante se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
- le variazioni della temperatura media interna ed esterna della carrozzeria non superano ±0,5°C per un periodo di almeno 12 ore;
- la differenza tra la potenza termica media, misurata durante almeno tre ore, prima e dopo questo periodo di almeno dodici ore, e' inferiore al 3%.
B. PROPRIETA' ISOTERMICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO.
Metodi di misurazione del coefficiente K
a) Mezzi di trasporto diversi dalle cisterne destinate al
trasporto di liquidi alimentari
7. Il controllo delle proprieta' isotermiche di tali mezzi di trasporto sara' effettuato a regime costante sia con il metodo del raffreddamento interno che del riscaldamento interno. In entrambi i casi il mezzo di trasporto vuoto verra' collocato in una camera isotermica.
8. Indipendentemente dal metodo impiegato, nella camera isotermica dovra' essere mantenuta, durante tutto il collaudo, una temperatura media uniforme e costante con uno scarto di ±0,5°C ad un livello tale che la differenza tra la temperatura all'interno del mezzo di trasporto e nella camera isotermica raggiunga non meno di 20°C, mentre la temperatura media delle pareti della carrozzeria sara' mantenuta ad un livello di circa +20°C.
9. Per la determinazione del coefficiente globale di trasmissione del calore (coefficiente K) con il metodo del raffreddamento interno la temperatura di rugiada nell'atmosfera della camera isotermica dovra' essere mantenuta a +25°C con un scarto di ±2°C. Durante il controllo effettuato sia con il metodo del raffreddamento interno sia con quello del riscaldamento interno l'aria contenuta nella camera sara' continuamente messa in movimento in modo che la sua velocita' alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.
10. Quando viene utilizzato il metodo del raffreddamento interno, all'interno della carrozzeria verranno posti uno o piu' scambiatori di calore. La superficie di questi scambiatori di calore dovra' essere tale che, passando attraverso di essi il gas ad una temperatura non inferiore a 0°C (3), la temperatura media all'interno della carrozzeria, a regime costante, sara' inferiore a +10°C. Quando verranno effettuati esperimenti con il metodo del riscaldamento, si useranno dei dispositivi di riscaldamento elettrici (resistenze elettriche ecc.). Gli scambiatori di calore o i dispositivi elettrici di riscaldamento saranno dotati di un dispositivo per la corrente d'aria, la cui emissione sia sufficiente a far si che la differenza massima tra la temperatura in uno qualsiasi dei 14 punti indicati al paragrafo 3 della presente appendice, non sia superiore a 3°C dopo che sara' stato instaurato un regime costante.
11. Le apparecchiature per misurare la temperatura, protette dai raggi del sole, verranno dislocate all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
12. Verranno messe in funzione le apparecchiature di produzione e di distribuzione del freddo o del caldo, le apparecchiature di misurazione della potenza frigorifera o calorifera scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori, che danno movimento all'aria.
13. A regime costante la differenza massima tra le temperature ai punti piu' caldo e piu' freddo all'esterno della carrozzeria non dovra' superare i 2°C.
14. La temperatura esterna media e la temperatura interna media della carrozzeria vanno misurate almeno quattro volte all'ora.
15. L'esperimento verra' continuato per tutto il tempo necessario al fine di assicurarsi della permanenza del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice). Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovra' continuare per un periodo supplementare di 8 ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.
b) Mezzi di trasporto a cisterna, destinati al trasporto di liquidi alimentari
16. Il metodo esposto qui di seguito si applica solo ai mezzi di trasporto-cisterna ad uno o piu' scompartimenti destinati esclusivamente al trasporto di liquidi alimentari, come ad esempio il latte. Ogni scompartimento di queste cisterne ha almeno una botola ed un tubo di scarico: se vi sono piu' scompartimenti, essi dovranno essere separati gli uni dagli altri a mezzo di divisori verticali non isolati.
17. Il controllo viene effettuato a regime costante con il metodo del riscaldamento interno della cisterna vuota, installata in una camera isotermica.
18. Nel corso di tutto l'esperimento la temperatura media della camera isotermica deve essere mantenuta uniforme e costante contenuta nei valori da +15 a +20°C con uno scarto di ±0,5°C; la temperatura media interna della cisterna sara' mantenuta sui valori da +45 a +50°C a regime costante, mentre la temperatura media delle pareti della cisterna dovra' raggiungere i valori da +30 a +35°C.
19. L'aria nella camera sara' incessantemente mossa in modo che la sua velocita' alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.
20. All'interno della cisterna verra' installato uno scambiatore di calore. Se la cisterna ha piu' scompartimenti, in ciascuno di essi sara' installato uno scambiatore di calore. Questi scambiatori di calore avranno una resistenza elettrica e saranno dotati di un ventilatore la cui emissione e' sufficiente a far si che la differenza tra le temperature massima e minima all'interno di ogni scompartimento non superi i 3°C dopo che sia stato stabilito un regime costante. Se la cisterna e' dotata di piu' scompartimenti, la temperatura media dello scompartimento piu' freddo non dovra' differire di piu' di 2°C dalla temperatura media dello scompartimento piu' caldo, effettuando la misurazione della temperatura come indicato al paragrafo 21 della presente appendice.
21. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, verranno installati all'interno e all'esterno della cisterna ad una distanza di 10 cm dalle pareti, nel modo seguente:
a) Se la cisterna ha un solo scompartimento, la misurazione sara' effettuata nei seguenti punti:
- alle 4 estremita' di due diametri disposti ad angolo retto, uno verticalmente e l'altro orizzontalmente, accanto a ciascuno dei due fondi;
- alle 4 estremita' di due diametri disposti ad angolo retto, con un'inclinazione di 45° rispetto alla superficie orizzontale nel piano assiale della cisterna;
- al centro di entrambi i fondi.
b) Se la cisterna e' formata da piu' scompartimenti, la misurazione sara' effettuata nei seguenti punti: per ciascuno dei due scompartimenti esterni,
- alle estremita' di un diametro orizzontale, vicino al fondo e alle estremita' di un diametro verticale vicino alla parete divisoria;
- al centro del fondo; e per ciascuno dei restanti scompartimenti, almeno:
- alle estremita' del diametro, con un'inclinazione di 45° rispetto all'orizzontale vicino ad uno dei divisori, e alle estremita' del diametro, perpendicolare al precedente, vicino all'altro divisorio.
La temperatura media interna e la temperatura madia esterna della cisterna sono date dalla media aritmetica di tutte le misurazioni effettuate rispettivamente all'interno e all'esterno. Per le cisterne con piu' scompartimenti, la temperatura media interna di ciascun scompartimento sara' data dalla media aritmetica delle misurazioni effettuate nello scompartimento, in questo caso il numero di tali misurazioni non dovra' essere inferiore a quattro.
22. Verranno messe in funzione le apparecchiature per il riscaldamento ed il movimento dell'aria, per la misurazione della potenza termica scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori che mettono in movimento l'aria.
23. A regime costante la differenza massima tra le temperature nei punti piu' caldo e piu' freddo all'esterno della cisterna non dovra' superare i 2°C.
24. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della cisterna andranno misurate almeno quattro volte all'ora.
25. L'esperimento sara' prolungato per tutto il tempo necessario ad assicurarsi della regolarita' del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice) Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovra' continuare per un periodo supplementare di otto ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.
c) Disposizioni comuni a tutti i tipi di trasporti isotermici
i) Controllo del coefficiente K.
26. Se lo scopo degli esperimenti non e' di determinare il coefficiente K, ma solamente di verificare se questo coefficiente e' inferiore ad un determinato limite, gli esperimenti effettuati alle condizioni indicate nei paragrafi da 7 a 25 della presente appendice, potranno essere interrotti non appena risultera' dalle misurazioni gia' effettuate che il coefficiente K corrisponde alle condizioni volute.
ii) Precisione delle misurazioni del coefficiente K
27. Le stazioni di controllo dovranno essere dotate dell'attrezzatura e degli strumenti necessari ad assicurare la determinazione del coefficiente K con un errore massimo di misurazione di ±10%.
iii) Verbali dei controlli
28. Per ciascun controllo sara' redatto il verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione secondo uno dei due modelli n. 1 e n. 2 piu' avanti riportati.
Controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in servizio
29. Per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in servizio, di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice 1 del presente allegato, le autorita' competenti potranno:
- applicare i metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice;
- nominare degli esperti, incaricandoli di valutare l'idoneita' del mezzo di trasporto di essere mantenuto nell'una o nell'altra categoria di mezzi di trasporto isotermici. Tali esperti dovranno tenere conto dei dati seguenti e trarre le proprie conclusioni sulla base di quanto segue:
a) Controllo generale del mezzo di trasporto
Questo controllo sara' effettuato mediante l'esame del mezzo di trasporto allo scopo di stabilire nell'ordine seguente:
i) il carattere generale della costruzione dell'involucro isolante;
ii) il metodo per realizzare l'isolamento;
iii) la natura e lo stato delle pareti;
iv) lo stato di conservazione della protezione isotermica;
v) lo spessore delle pareti;
e di fare tutte le osservazioni riguardanti le proprieta' isotermiche del mezzo di trasporto. A questo scopo gli esperti potranno procedere a smontaggi parziali e farsi esibire qualsiasi documento necessario per effettuare il controllo (schemi, verbali dei controlli, descrizioni, fatture, ecc.).
b) Prova di impenetrabilita' dell'aria (non si applica ai mezzi di trasporto-cisterna).
Il controllo verra' effettuato da un osservatore posto all'interno del mezzo di trasporto in una zona fortemente illuminata. Potra' essere utilizzato qualsiasi metodo che dia dei risultati piu' precisi.
c) Decisioni
i) Se le conclusioni concernenti lo stato generale della carrozzeria sono favorevoli, il mezzo di trasporto potra' essere mantenuto in esercizio come mezzo di trasporto isotermico, nella categoria d'origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni. Se le conclusioni dell'esperto o degli esperti sono sfavorevoli, il mezzo di trasporto potra' essere lasciato in esercizio solo a condizione che esso superi positivamente nella stazione di controllo le verifiche descritte nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice; in questo caso esso potra' essere lasciato in esercizio per un nuovo periodo di sei anni.
ii) Se si tratta di mezzi di trasporto prodotti in serie, secondo un tipo determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato e appartenenti ad uno stesso proprietario, si potra', oltre all'esame di ciascun mezzo di trasporto, procedere alla misurazione del coefficiente K almeno sull'1% di questi mezzi di trasporto, uniformandosi, per questa misurazione, alle disposizioni dei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice. Se i risultati del controllo e delle misurazioni sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio come mezzi di trasporto isotermici, nella loro categoria d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
Disposizioni transitorie da applicare ai mezzi di trasporto nuovi
30. Durante (4) 4 anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo non c'e' la possibilita' di misurare il coefficiente K dei mezzi di trasporto con l'impiego dei metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice, la conformita' dei nuovi mezzi di trasporto isotermici alle norme prescritte nel presente allegato potra' essere controllata applicando le disposizioni del paragrafo 29 e con la determinazione supplementare delle proprieta' isotermiche, che si basera' sulla considerazione seguente:
Il materiale isolante degli elementi principali del mezzo di trasporto (pareti laterali, pavimento, tetto, sportelli, porte, ecc.) dovra' avere uno spessore piu' o meno uniforme, che superi in metri la cifra ottenuta dividendo il coefficiente di conducibilita' termica di questo materiale in ambiente umido, per il coefficiente K prescritto per la categoria nella quale e' richiesta l'ammissione per quel mezzo di trasporto.
C. EFFICIENZA DELL'APPARECCHIATURA TERMICA DEI MEZZI DI TRASPORTO.
Metodi di controllo per determinare l'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto
31. La determinazione dell'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto sara' effettuata conformemente ai metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice.
Mezzi di trasporto-ghiacciaia
32. Il mezzo di trasporto vuoto sara' posto in una camera isotermica, nella quale sara' mantenuta una temperatura media uniforme e costante di +30°C con uno scarto di ±0,5°C. L'aria della camera sara' mantenuta umida, fissando il punto di rugiada a + 25°C con uno scarto di circa ±2°C; verra' messa in movimento come indicato al paragrafo 9 della presente appendice.
33. Dispositivi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, vengono dislocati all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
34. a) Per i mezzi di trasporto, diversi da quelli a placche eutectiche fisse, la quantita' massima di agente frigorifero indicata dal costruttore oppure che possa effettivamente essere normalmente collocata, verra' caricata in appositi recipienti, quando la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto la temperatura media esterna della carrozzeria (+30°C). Le porte, gli sportelli e tutti i fori saranno chiusi, mentre i dispositivi per la ventilazione interna del mezzo di trasporto, ove esistano, verranno messi in funzione al massimo regime. Inoltre per i mezzi di trasporto nuovi verra' messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento la cui potenza sara' uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti a regime costante quando viene raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non sara' effettuato nessun carico supplementare di agente frigorifero.
b) Per il controllo dei mezzi di trasporto con placche eutectiche fisse e' prevista una fase preliminare di congelamento della soluzione eutectica. A questo scopo, quando la temperatura media interna della carrozzeria e la temperatura delle piastre avranno raggiunto la temperatura media esterna (+30°C), le porte e gli sportelli verranno chiusi e sara' posto in funzione il meccanismo per il raffreddamento delle piastre per una durata di 18 ore consecutive. Se il dispositivo per il raffreddamento delle piastre e' dotato di una macchina a funzionamento ciclico, la durata complessiva del funzionamento di questo dispositivo sara' di 24 ore. Sui mezzi di trasporto nuovi, subito dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento, sara' posto in funzione nella carrozzeria il dispositivo di riscaldamento, la cui potenza sara' uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando sara' stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non verra' effettuata alcuna operazione di rigelo della soluzione.
35. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
36. L'esperimento verra' continuato durante 12 ore dopo che la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto (A = +7°C; B = -10°C; C = -20°C) oppure, per i mezzi di trasporto con piastre eutectiche fisse, dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento. L'esperimento sara' considerato soddisfacente se, per la durata di 12 ore, la temperatura media interna della carrozzeria non superera' tale limite inferiore.
Mezzi di trasporto frigorifero
37. L'esperimento sara' effettuato alle condizioni indicate nei paragrafi 32 e 33 della presente appendice.
38. Quando la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto la temperatura esterna (+30°C), le porte, gli sportelli e tutte le aperture verranno chiuse e il dispositivo di raffreddamento, come pure i dispositivi di ventilazione interna (se vi sono) verranno posti in funzione al massimo regime. Inoltre, per i mezzi di trasporto nuovi verra' messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento di potenza uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando e' stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto.
39. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
40. L'esperimento verra' protratto per la durata di 12 ore a partire dal momento in cui la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto:
- il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto, se si tratta delle classi A, B o C (A = 0°C; B = -10°C; C = -20°C);
- almeno il limite superiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto, se si tratta delle classi D, E o F (D = +2°C; E = -10°C; F = -20°C).
La prova sara' considerata soddisfacente se il dispositivo di raffreddamento e' in grado di assicurare il mantenimento, durante queste 12 ore, del regime di temperatura previsto, non tenendo conto, se del caso, dei periodi di sbrinamento automatico dell'impianto frigorifero.
41. Se il dispositivo di raffreddamento e tutti i suoi accessori sono stati sottoposti ad un controllo a parte per la determinazione della potenza frigorifera utile alle temperature di riferimento previste ed ha ottenuto il giudizio favorevole dell'autorita' competente, il mezzo di trasporto potra' essere considerato mezzo di trasporto frigorifero senza alcuna prova di efficienza, se la potenza frigorifera del dispositivo, moltiplicata per il coefficiente 1,75, e' superiore alle dispersioni termiche a regime costante attraverso le pareti della carrozzeria per quella data classe di mezzi di trasporto. Pertanto queste disposizioni non si applicano ai mezzi di trasporto-campione, menzionati nel paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato.
42. Se la macchina frigorifera viene sostituita con una macchina di tipo diverso, l'autorita' competente potra':
a) richiedere che il mezzo di trasporto sia sottoposto alle misurazioni o ai controlli previsti nei paragrafi da 37 a 40;
b) assicurarsi che la potenza frigorifera utile della nuova macchina alla temperatura prevista per la classe del mezzo di trasporto, sia uguale o superiore a quella della macchina sostituita;
c) assicurarsi del fatto che la potenza frigorifera utile della nuova macchina soddisfi le disposizioni del paragrafo 41.
Mezzi di trasporto caloriferi
43. Il mezzo di trasporto vuoto sara' dislocato in una camera isotermica, nella quale verra' mantenuta una temperatura media costante ad un livello piu' basso possibile. L'aria nella camera sara' messa in movimento come indicato nel paragrafo 9 della presente appendice.
44. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dall'irradiamento, verranno dislocati all'interno o all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
45. Le porte, gli sportelli e tutte le aperture saranno chiuse e il dispositivo di riscaldamento, come pure i dispositivi per la ventilazione interna (ove esistano), saranno posti in funzione al loro massimo regime.
46. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
47. L'esperimento sara' protratto per 12 ore a partire dal momento in cui la differenza tra la temperatura media interna della carrozzeria e la temperatura media esterna avra' raggiunto il valore corrispondente alle condizioni stabilite per la presunta classe del mezzo di trasporto, mentre questo valore sara' aumentato del 35% per i mezzi di trasporto nuovi. La prova sara' considerata soddisfacente se il dispositivo di riscaldamento sara' in grado di assicurare, per la durata di queste 12 ore, il mantenimento della differenza di temperatura prevista.
Verbali dei collaudi
48. Per ciascun collaudo verra' redatto un verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione in base ad uno dei modelli piu' avanti riportati nn. da 3 a 5.
Controllo dell'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto in esercizio
49. Per il controllo dell'efficienza dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto a ghiacciaia, frigorifero e calorifero in esercizio indicato ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice i del presente allegato, le autorita' competenti potranno:
- applicare i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice;
- designare gli esperti incaricati di applicare le disposizioni seguenti:
a) Mezzi di trasporto a ghiacciaia
Si verifichera' se la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, nel quale la temperatura sara' stata preventivamente portata al valore di quella esterna, possa essere portata alla temperatura limite, della classe del mezzo di trasporto, prevista nel presente allegato e se essa possa essere mantenuta al di sotto di tale temperatura per un periodo di durata t, quando t
Parte di provvedimento in formato grafico
essendo
Parte di provvedimento in formato grafico
la differenza fra +30°C e questa temperatura limite, mentre
Parte di provvedimento in formato grafico
e' la differenza fra la temperatura media esterna durante la prova e la suddetta temperatura limite ad una temperatura esterna non inferiore a +15°C. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in esercizio come mezzi di trasporto a ghiacciata nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.
b) Mezzi di trasporto frigoriferi
Si verifichera' se, ad una temperatura esterna non inferiore a +15°C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto possa essere portata:
- per le classi A, B o C, alla temperatura minima della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato;
- per le classi D, E o F, alla temperatura limite della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato.
Se i risultati appaiono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come mezzi di trasporto frigoriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.
c) Mezzi di trasporto caloriferi
Si verifichera' se lo scarto tra la temperatura interna del mezzo di trasporto e la temperatura esterna, che determina la classe alla quale il mezzo di trasporto appartiene (22°C per la classe A e 32°C per la classe B), prevista nel presente allegato, possa essere raggiunto e mantenuto per almeno 12 ore. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno rimanere in servizio come mezzi di trasporto caloriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore a tre anni.
d) Disposizioni comuni ai mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi
i) Se i risultati non sono favorevoli, i mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi potranno essere mantenuti in esercizio nella loro classe d'origine solo a condizione che superino positivamente le prove nella stazione di controllo, descritte nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice; in questo caso potranno essere lasciati in servizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
ii) Se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, costruiti in serie secondo un modello determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato ed appartenenti ad uno stesso proprietario, oltre all'esame dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto, per assicurarsi che la loro condizione generale sia soddisfacente, nella stazione di controllo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, potra' essere effettuato il controllo dell'efficienza delle attrezzature per il raffreddamento o il riscaldamento su almeno l'1% di tali mezzi di trasporto. Se i risultati di questo controllo e di questa prova sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
Disposizioni transitorie, applicabili ai mezzi di trasporto nuovi
50. Nel corso (5) di 4 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo, non e' possibile determinare l'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto, utilizzando i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto nuovi a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, potra' essere verificata applicando le disposizioni del paragrafo 49 della presente appendice.
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 3
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 1, APPENDICE 3.
MODELLO DI ATTESTATO RILASCIATO PER I MEZZI DI TRASPORTO ISOTERMICI, A GHIACCIAIA, FRIGORIFERI 0 CALORIFERI, DESTINATI AI TRASPORTI TERRESTRI INTERNAZIONALI DI DERRATE DETERIORABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 1, APPENDICE 4.
SIGLE DI RICONOSCIMENTO DA APPLICARE AI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI
Le sigle di riconoscimento, prescritte nel paragrafo 5 dell'appendice 1 del presente allegato, sono formate da lettere maiuscole in caratteri latini di colore blu' scuro su fondo bianco; l'altezza delle lettere deve essere almeno di 12 cm. Esse sono le seguenti:
Mezzo di trasporto Sigla di riconoscimento
---------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto isotermico con isolante normale. . . . . . . IN
Mezzo di trasporto isotermico con isolante rinforzato . . . . . IR
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RNA
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRA
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRB
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRC
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNA
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRA
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNB(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRB
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNC(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRC
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FND
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRD
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNE(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRE
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNF(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRF
Mezzo di trasporto calorifero con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CNA
Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CRA
Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CRB
Se il mezzo di trasporto e' dotato di un dispositivo termico amovibile o non autonomo, la sigla o le sigle di identificazione corrispondenti saranno completate con la lettera X.
Sotto le sigle di identificazione sopra elencate, si indichera' la data di scadenza di validita' dell'attestato rilasciato per il mezzo di trasporto (mese, anno), che figura nella rubrica 8 dell'appendice 3 del presente allegato.
Modello:
+----------+
| |
| RNA | 5 = mese (maggio) | scadenza di validita'
| | >
| 5-1974 | 1974 = anno | dell'attestato
|
|
-----
(1) Vagoni, autocarri, rimorchi, semirimorchi, contenitori ed altri mezzi di trasporto similari.
(2) Quando si tratta di mezzi di trasporto a cisterna, l'espressione "carrozzeria" indica nella presente definizione la cisterna stessa. (3) Per evitare il deposito di brina.
(4) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
(5) In condormita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
(*) Vedi le disposizioni transitorie al paragrafo 5 del presente allegato.
Accordo - Allegato 2
ALLEGATO 2.
CONDIZIONI DI TEMPERATURA DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO DI DERRATE SURGELATE E CONGELATE
La temperatura piu' elevata in qualunque punto della merce al momento del carico, durante il trasporto e al momento dello scarico non deve superare i valori sotto indicati per ciascun prodotto.
Tuttavia se talune operazioni tecniche come, ad esempio, lo sbrinamento dell'evaporatore del mezzo di trasporto frigorifero richiedono, per breve tempo, un limitato aumento della temperatura di una qualunque parte della merce, e' tollerato un aumento di 3°C delle temperature indicate qui di seguito per le derrate corrispondenti.
Creme e succhi di frutta concentrati, congelati o surgelati . - 20°C Pesce congelato o surgelato . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18°C Altre derrate surgelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18°C Burro e altre materie grasse congelate. . . . . . . . . . . . - 14°C Frattaglie, rossi d'uovo, volatili e selvaggina congelati . . - 12°C Carni congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10°C Altre derrate congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10°C
Accordo - Allegato 3
ALLEGATO 3.
CONDIZIONI DI TEMPERATURA DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO DI ALCUNE DERRATE CHE NON SONO NE' SURGELATE NE' CONGELATE
Durante il trasporto, la temperatura di tali derrate non deve superare quelle indicate qui di seguito:
Frattaglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 3°C (3)
Selvaggina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 4°C
Latte in cisterna (fresco o pastorizzato) destinato al
consumo immediato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4°C(3) Latte industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 6°C(3) Prodotti del Latte (yoghurt, kefir, panna e fromaggio fresco)+ 4°C(3) Pesce (1) (deve essere sempre trasportato "sotto ghiaccio") + 2°C
Prodotti preparati a base di carne (2). . . . . . . . . . . .+ 6°C
Carne (escluse le frattaglie). . . . . . . . . . . . . . . . + 7°C
Volatili e conigli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 4°C
------
(1) Escluso il pesce affumicato, salato, seccato o vivo.
(2) Esclusi i prodotti stabilizzati tramite salatura, affumicamento, essiccazione oppure sterilizzazione.
(3) In linea di principio la durata del trasporto non deve superare le 48 ore.
Accord ACCORD relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP) Parte di provvedimento in formato grafico Accordo (LEGGE 02 maggio 1977 n. 264)
Premessa
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP), con allegati, aperto alla firma a Ginevra il 1 settembre 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 111 dell'accordo stesso.
Art. 3
Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per la sanita' e per la marina mercantile, sentito il Consiglio nazionale delle ricerche, saranno emanate le norme regolamentari per l'attuazione della presente legge, entro un anno dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 maggio 1977 LEONE ANDREOTTI - FORLANI - OSSOLA - RUFFINI - DAL FALCO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Accord
ACCORD
relatif aux transports internationaux de denrees perissables et aux engins speciaux a' utiliser pour ces transports (ATP)
Parte di provvedimento in formato grafico
Art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo.
ACCORDO
sui trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (ATP)
LE PARTI CONTRAENTI,
DESIDERANDO migliorare le condizioni di conservazione della qualita' delle derrate deteriorabili nel corso del loro trasporto', in particolare nell'ambito degli scambi internazionali,
RITENENDO che il miglioramento delle condizioni di conservazione puo' favorire lo sviluppo del commercio delle derrate deteriorabili, HANNO CONVENUTO quanto segue:
ARTICOLO 1.
Per i trasporti internazionali di derrate deteriorabili possono essere denominati mezzi di trasporti "isotermici", "refrigeranti", "frigoriferi" e "caloriferi" solo quei mezzi che soddisfino alle definizioni e norme, indicati nell'allegato 1 del presente Accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2.
Le Parti contraenti prenderanno le misure necessarie affinche' la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto, menzionati nell'articolo 1 del presente Accordo, sia controllata e verificata in base alle disposizioni delle appendici 1, 2, 3 e 4 dell'allegato 1 del presente Accordo. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, conformemente al paragrafo 4 dell'appendice 1 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di un'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente puo' riconoscere la validita' degli attestati di conformita' rilasciati, rispettando le condizioni previste nelle appendici 1 e 2 dell'allegato 1 del presente Accordo, dall'autorita' competente di uno Stato che non e' Parte contraente.
Art. 3
ARTICOLO 3.
1. Le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo si applicano ad ogni trasporto, per conto di terzi o per proprio conto, effettuato esclusivamente - fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo - sia per ferrovia, sia con un mezzo automobilistico, oppure con entrambi tali mezzi di trasporto,
- di derrate surgelate e congelate,
- di derrate elencate nell'allegato 3 del presente Accordo, anche so non sono surgelate o congelate,
nel caso in cui il luogo di carico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, su un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico e il luogo di scarico della merce o del mezzo di trasporto che la contiene, da un mezzo di trasporto ferroviario o automobilistico, si trovino in due Stati diversi e nel caso in cui il luogo di scarico della merce si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti.
Nel caso di trasporti comprendenti uno o piu' tragitti marittimi, diversi da quelli indicati nel paragrafo 2 del presente articolo, ciascun percorso terrestre dovra' essere considerato a parte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applicano ugualmente ai tragitti marittimi inferiori a 150 km a condizione che le merci siano inviate, senza trasbordo, con gli stessi mezzi di trasporto utilizzati per il percorso o i percorsi terrestri, e a condizione che questi tragitti siano preceduti o seguiti da uno o piu' trasporti terrestri, indicati nel paragrafo 1 del presente articolo, oppure siano effettuati tra due di tali trasporti.
3. Nonostante le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le Parti contraenti potranno non applicare le disposizioni dell'articolo 4 del presente Accordo ai trasporti di derrate che non sono destinate al consumo da parte dell'uomo.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Per il trasporto delle derrate deteriorabili indicate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo, devono essere impiegati i mezzi di trasporto indicati nell'articolo 1 del presente Accordo, ad esclusione dei casi in cui, in relazione alla temperatura prevista durante tutta la durata del trasporto, quest'obbligo appaia del tutto inutile per il mantenimento delle condizioni di temperatura fissate negli allegati 2 e 3 del presente Accordo. Questa attrezzatura dovra' essere scelta e utilizzata in modo tale da rendere possibile per tutto il tragitto il rispetto delle condizioni di temperatura fissate in questi allegati. Dovranno essere inoltre adottate tutte le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda la temperatura delle derrate al momento del carico e le operazioni di congelamento e di ricongelamento durante il viaggio o altre operazioni necessarie. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano solo in quanto non incompatibili rapportabili con gli obblighi internazionali, relativi ai trasporti internazionali, che derivano per le Parti contraenti dalle convenzioni in vigore al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo oppure dalle convenzioni che le sostituiranno.
2. Ove nel corso di un trasporto, al quale si estendano le prescrizioni del presente Accordo, non siano state osservate le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo,
a) nessuno avra' il diritto, sul territorio di una delle Parti contraenti, di disporre delle derrate dopo il loro trasporto, se le autorita' competenti di questa Parte contraente non giudicheranno il rilascio della relativa autorizzazione conciliabile con le esigenze della sanita' pubblica e se non saranno rispettate quelle condizioni che possono essere poste da queste autorita' per il rilascio dell'autorizzazione;
b) ciascuna Parte contraente potra', per esigenze sanitarie o veterinarie e sempre che cio' non sia inconciliabile con gli altri obblighi internazionali, menzionati nell'ultima frase del paragrafo 1 del presente articolo, proibire l'entrata delle derrate sul suo territorio oppure subordinarla alle condizioni che essa fissera'.
3. Il rispetto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo e' richiesto alle imprese di trasporto, che effettuano i percorsi per conto di terzi, solo nella misura in cui esse si siano assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie per assicurare l'osservanza di queste disposizioni e in quanto il rispetto di queste disposizioni sia connesso all'esecuzione di date prestazioni. Se altre persone fisiche o giuridiche si sono assunte l'obbligo di procurare o di fornire le prestazioni necessarie ad assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo, esse sono in tal caso obbligate ad assicurarne l'osservanza, nella misura in cui cio' e' connesso all'esecuzione delle prestazioni che esse si sono impegnate a procurare o a fornire.
4. Durante l'esecuzione di trasporti ai quali si estendono le disposizioni del presente Accordo e il cui luogo di carico si trovi sul territorio di una delle Parti contraenti, l'osservanza delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, grava, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo:
- nel caso di trasporto per conto terzi, sulla persona fisica o giuridica che e' lo speditore in conformita' al documento di trasporto oppure, in assenza del documento di trasporto, sulla persona fisica o giuridica che ha concluso il contratto di trasporto con il trasportatore;
- negli altri casi, sulla persona fisica o giuridica che effettua il trasporto.
Art. 5
ARTICOLO 5.
Le disposizioni del presente Accordo non si applicano ai trasporti terrestri realizzati per mezzo di contenitori, senza trasbordo della merce, a condizione che questi trasporti siano preceduti o seguiti da un tragitto marittimo, diverso da quelli indicati nel paragrafo 2 dell'articolo 3 del presente Accordo.
Art. 6
ARTICOLO 6.
1. Ciascuna Parte contraente adottera' tutte le misure necessarie allo scopo di assicurare il rispetto delle disposizioni del presente Accordo. Le competenti Amministrazioni delle Parti contraenti si terranno reciprocamente informate sulle misure di carattere generale adottate a tale scopo.
2. Se una Parte contraente constata un'infrazione compiuta da una persona che risiede sul territorio di un'altra Parte contraente, oppure le infligge una sanzione, gli organi amministrativi della prima Parte informeranno gli organi amministrativi dell'altra Parte sull'infrazione constatata e sulla sanzione inflitta.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Le Parti contraenti conservano il diritto di convenire, mediante accordi bilaterali o multilaterali, che le disposizioni applicate, sia ai mezzi di trasporto speciali che alle temperature, alle quali devono essere mantenute alcune derrate durante il trasporto, potranno essere piu' severe di quelle previste dal presente Accordo, in considerazione di condizioni climatiche particolari. Tali disposizioni verranno applicate solo ai trasporti internazionali fra le Parti contraenti che abbiano concluso gli accordi bilaterali o multilaterali di cui al presente articolo. I testi di tali accordi verranno comunicati al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale li comunichera' alle Parti contraenti del presente Accordo, le quali non siano firmatarie di tali accordi.
Art. 8
ARTICOLO 8.
L'inosservanza delle disposizioni del presente Accordo non pregiudica ne' l'esistenza ne' la validita' dei contratti conclusi in vista dell'esecuzione del trasporto.
Art. 9
ARTICOLO 9.
1. Gli Stati membri della Commissione economica per l'Europa e gli Stati ammessi alla Commissione a titolo consultivo, conformemente al paragrafo 8 del mandato di questa Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo:
a) firmandolo,
b) ratificandolo, dopo averlo firmato con riserva di ratifica,
oppure
c) aderendovi.
2. Gli Stati che possono partecipare ad alcuni lavori della Commissione economica per l'Europa, conformemente al paragrafo II del mandato di tale Commissione, possono diventare Parti contraenti del presente Accordo, aderendo ad esso dopo la sua entrata in vigore.
3. Il presente Accordo sara' aperto alla firma fino al (*) 31 maggio 1971 incluso. Dopo tale data sara' aperto all'adesione.
4. La ratifica o l'adesione si effettueranno con il deposito dello strumento corrispondente presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
------
(*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Art. 10
ARTICOLO 10.
1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica oppure all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di adesione, o in qualsiasi momento successivo dichiarare mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che l'Accordo non si applica ai trasporti effettuati su tutti i suoi territori situati al di fuori dell'Europa oppure su uno qualunque di essi. Se tale notifica viene fatta dopo l'entrata in vigore dell'Accordo per lo Stato che ha inviato la notifica, l'Accordo cessera' di essere applicato ai trasporti sul territorio o sui territori indicati nella notifica, decorsi novanta giorni dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
2. Ogni Stato che abbia fatto una dichiarazione in conformita' al paragrafo 1 del presente articolo, puo' in qualunque momento successivo dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale che l'Accordo verra' applicato ai trasporti su di un territorio indicato nella notifica, fatta in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo e l'Accordo sara' applicabile ai trasporti sul territorio indicato centottanta giorni dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario generale.
Art. 11
ARTICOLO 11.
1. Il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo che cinque degli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il proprio strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno Stato che ratifichera' il presente Accordo o vi aderira' dopo che cinque Stati lo avranno firmato senza riserva di ratifica oppure avranno depositato il loro strumento di ratifica o di adesione, il presente Accordo entrera' in vigore un anno dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di tale Stato.
Art. 12
ARTICOLO 12.
1. Ciascuna Parte contraente potra' denunciare il presente Accordo mediante notifica, indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
2. La denunzia avra' effetto quindici mesi dopo la data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale.
Art. 14
ARTICOLO 13.
Il presente Accordo cessera' di produrre i suoi effetti se, dopo la sua entrata in vigore il numero delle Parti contraenti sara' inferiore a cinque nel corso di un qualunque periodo di dodici mesi consecutivi.
Art. 14
ARTICOLO 14.
1. Ogni Stato potra', all'atto della firma del presente Accordo senza riserva di ratifica o del deposito del proprio strumento di ratifica o di adesione, oppure in qualsiasi momento successivo, dichiarare a mezzo di notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite che il presente Accordo sara' applicato a tutto il territorio o ad una parte del territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile. Il presente Accordo sara' applicabile al territorio o ai territori indicati nella notifica a partire dal novantesimo giorno dalla data di ricezione di detta notifica da parte del Segretario generale oppure, se a questa data l'Accordo non e' ancora entrato in vigore, a partire dal giorno della sua entrata in vigore.
2. Ciascuno Stato che, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo abbia fatto una dichiarazione che renda il presente Accordo applicabile ad un territorio delle cui relazioni internazionali egli e' responsabile, potra', conformemente all'articolo 12, denunciare il presente Accordo per quanto concerne detto territorio.
Art. 15
ARTICOLO 15.
1. Ogni controversia tra due o piu' Parti contraenti riguardo all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo verra' risolta, per quanto e' possibile, tramite negoziati fra le Parti in causa.
2. Ogni controversia che non venga risolta per via di negoziati sara' sottoposta ad arbitrato su richiesta di una delle Parti contraenti tra le quali e' sorta la controversia e sara' rinviata di conseguenza ad uno o piu' arbitri scelti di comune accordo dalle Parti in causa. Se entro tre mesi a partire dal giorno della richiesta di arbitrato le Parti in causa non raggiungono un accordo per la scelta di un arbitro o degli arbitri, una qualunque delle Parti potra' rivolgersi al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite chiedendo di designare un arbitro unico al quale la controversia sara' rinviata per la soluzione.
3. La decisione dell'arbitro o degli arbitri designati in conformita' del paragrafo precedente sara' vincolante per le Parti contraenti in causa.
Art. 16
ARTICOLO 16.
1. Ciascuno Stato potra', all'atto della firma o della ratifica del presente Accordo oppure all'atto dell'adesione, dichiarare che non si ritiene vincolato dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 15 del presente Accordo. Le altre Parti contraenti non saranno vincolate da questi paragrafi nei confronti di ogni Parte contraente che abbia formulato una tale riserva.
2. Ciascuna Parte contraente che abbia formulato una riserva, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, potra' ritirare tale riserva in qualunque momento mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
3. Ad esclusione della riserva prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, non saranno ammesse altre riserve al presente Accordo.
Art. 17
ARTICOLO 17.
1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente Accordo ogni Parte contraente potra' presentare, mediante notifica indirizzata al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la richiesta di convocazione di una conferenza allo scopo di rivedere il presente Accordo. Il Segretario generale notifichera' detta richiesta a tutte le Parti contraenti e indira' una conferenza per la revisione dell'Accordo se entro quattro mesi dalla sua notifica, almeno un terzo delle Parti contraenti gli avra' comunicato il proprio consenso a tale richiesta.
2. Se viene convocata la conferenza conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, il Segretario generale avvisera' tutte le Parti contraenti e le invitera' a presentare nel termine di tre mesi le proposte che esse desidererebbero veder esaminate alla conferenza.
Il Segretario generale comunichera' a tutte le Parti contraenti l'ordine del giorno provvisorio della conferenza, nonche' il testo di queste proposte almeno tre mesi prima dell'apertura della conferenza.
3. Il Segretario generale invitera' ad ogni conferenza, indetta conformemente al presente articolo, tutti gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' gli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 del summenzionato articolo 9.
Art. 18
ARTICOLO 18.
1. Ciascuna Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti al presente Accordo. Il testo di ogni progetto di emendamento verra' indirizzato al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale lo comunichera' a tutte le Parti contraenti e lo portera' a conoscenza degli altri Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo.
2. Nel termine di sei mesi, a partire dal giorno della notifica del progetto di emendamento da parte del Segretario generale, ciascuna Parte contraente puo' far conoscere al Segretario generale:
a) che essa ha obiezioni contro l'emendamento proposto,
b) che, nonostante le proprie intenzioni di accettare l'emendamento, le condizioni necessarie per, tale accettazione, non sono state ancora soddisfatte nel proprio Paese.
3. Fino a che la Parte contraente che ha inviato la comunicazione, prevista nel paragrafo 2 b) del presente articolo, non comunichera' al Segretario generale la sua accettazione dell'emendamento, essa avra' la possibilita', nel corso di nove mesi a partire dal giorno della scadenza del termine di sei mesi previsto per la comunicazione, di presentare obiezioni contro l'emendamento proposto.
4. Se e' stata formulata un'obiezione al progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento non si considerera' accettato e non avra' effetto.
5. Se non sara' stata formulata nessuna obiezione contro il progetto di emendamento, alle condizioni previste nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'emendamento si considerera' accettato dalla seguente data:
a) quando nessuna delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, allo spirare del termine di sei mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo;
b) quando almeno una delle Parti contraenti ha inviato la comunicazione prevista dal paragrafo 2 b) del presente articolo, alla piu' vicina delle seguenti date:
la data in cui tutte le Parti contraenti, dopo aver inviato tale comunicazione, avranno notificato al Segretario generale la loro accettazione del progetto; questa data verra' pertanto riportata alla fine del termine di sei mesi, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, se tutte le accettazioni sono state notificate prima che sia decorso tale termine;
la data della scadenza del termine di nove mesi, di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Ciascun emendamento considerato accettato, entrera' in vigore sui mesi dopo il giorno in cui sara' stato considerato accettato.
7. Il Segretario generale comunichera' il piu' presto possibile a tutte le Parti contraenti se e' stata sollevata un'obiezione al progetto di emendamento in conformita' del paragrafo 2 a) - del presente articolo e se una o piu' Parti contraenti gli hanno inviato una comunicazione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo. Nel caso in cui una o piu' Parti contraenti abbiano inviato tale comunicazione, il Segretario generale notifichera' ulteriormente a tutte le Parti contraenti se la Parte contraente o le Parti contraenti, che gli hanno inviato la comunicazione, hanno sollevato obiezioni contro il progetto di emendamento o lo hanno accettato.
8. Indipendentemente dalla procedura di emendamento di cui ai paragrafi 1-6 del presente articolo, gli allegati e le appendici al presente Accordo possono essere modificati mediante accordo tra le amministrazioni competenti di tutte le Parti contraenti. Se l'amministrazione di una delle Parti contraenti dichiara che, in conformita' alla propria legislazione nazionale, il suo accordo e' subordinato all'ottenimento di una autorizzazione speciale oppure all'approvazione da parte di un organo legislativo, il consenso di detta Parte contraente alla modifica dell'allegato sara' considerato concesso solo quando detta Parte contraente avra' dichiarato al Segretario generale che sono state ottenute le approvazioni o le autorizzazioni richieste. Nell'accordo tra le amministrazioni competenti potra' essere previsto che durante il periodo transitorio i vecchi allegati resteranno completamente o parzialmente in vigore contemporaneamente ai nuovi allegati. Il Segretario generale fissera' la data di entrata in vigore dei nuovi testi compilati in seguito all'introduzione di tali modifiche.
Art. 19
ARTICOLO 19.
Oltre alle notifiche previste dagli articoli 17 e 18 del presente Accordo, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite comunichera' agli Stati indicati nel paragrafo 1 dell'articolo 9 del presente Accordo, nonche' agli Stati divenuti Parti contraenti in applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 9 del presente Accordo:
a) le firme, le ratifiche e le adesioni in conformita' dell'articolo 9;
b) le date di entrata in vigore del presente Accordo in conformita' all'articolo 11;
c) le denunzie, conformemente all'articolo 12;
d) l'abrogazione del presente Accordo, conformemente all'articolo 13;
e) le notifiche ricevute in conformita' degli articoli 10 e 14;
f) le dichiarazioni e le notifiche ricevute in base ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 16;
g) l'entrata in vigore di ogni emendamento conformemente all'articolo 18.
Art. 20
ARTICOLO 20.
Dopo il (*) 31 maggio 1971 l'orginale del presente Accordo sara' depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il quale ne trasmettera' copie certificate conformi a tutti gli Stati indicati nei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 del presente Accordo.
IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo.
FATTO a Ginevra, il primo settembre millenovecentosettanta in un unico esemplare nelle lingue inglese, francese e russa, i tre testi facenti ugualmente fede.
(Seguono le firme).
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(*) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
Accordo - Allegato 1
ALLEGATO 1.
DEFINIZIONI E NORME DEI MEZZI SPECIALI (1) PER IL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
1. Mezzo di trasporto isotermico. Mezzo di trasporto la cui carrozzeria (2) e' costituita di pareti termoisolanti, incluse le porte, il pavimento e il tetto, che consentono di limitare lo scambio di calore fra la superficie interna ed esterna della carrozzeria in modo tale che, in base al coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), il mezzo di trasporto possa essere incluso in una delle seguenti due categorie:
IN = Mezzo di trasporto isotermico normale
caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,7 W/m2 °C (≅ 0,60 kcal/h m2 °C)
IR = Mezzo di trasporto isotermico rafforzato
caratterizzato da un coefficiente K, uguale o inferiore a 0,4 W/m2 °C (≅ 0,35 kcal/h m2 °C).
La definizione del coefficiente K, denominato in alcuni Paesi coefficiente U, ed il metodo da utilizzare per misurarlo sono indicati nell'appendice 2 del presente allegato.
2. Mezzo di trasporto - ghiacciaia. Mezzo di trasporto isotermico il quale, con l'ausilio di una fonte di freddo (ghiaccio naturale con o senza aggiunta di sale; piastre eutectiche, ghiaccio secco con o senza regolazione della sublimazione; gas liquidi con o senza regolazione dell'evaporazione, etc.) diversa da un impianto meccanico o "ad assorbimento", consente di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito, con una temperatura media esterna di +30°C,
a +7°C massimo per la classe A,
a -10°C massimo per la classe B,
a -20°C massimo per la classe C,
utilizzando refrigeranti e apparecchiature adeguati. Questo mezzo di trasporto deve avere uno o piu' scompartimenti, recipienti o serbatoi per il refrigerante. Queste apparecchiature devono: essere costruite in modo tale da poter essere caricate o ricaricate dall'esterno,
avere una capacita' tale che la fonte di freddo possa abbassare la temperatura al livello previsto per la classe considerata, e mantenerla in seguito a questo livello almeno per 12 ore senza aggiunte supplementari di refrigerante o di energia. Il coefficiente K dei mezzi di trasporto delle classi B e C deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m2 °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
3. Mezzo di trasporto frigorifero. Mezzo di trasporto isotermico, munito di un impianto di raffreddamento individuale o collettivo per piu' mezzi di trasporto (gruppo meccanico a compressione, impianto ad assorbimento etc.) che consenta, ad una temperatura media esterna di +30°C di abbassare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito costantemente nel modo seguente:
Per le classi A, B e C ad ogni valore praticamente costante voluto della temperatura ti , conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:
Classe A. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e 0°C incluso.
Classe B. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e -10° C incluso.
Classe C. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti puo' essere scelta tra +12°C e -20° C incluso.
Per le classi D, E ed F con un valore definito praticamente costante della temperatura ti , conformemente alle norme riportate qui di seguito per le tre classi:
Classe D. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a +2°C.
Classe E. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -10°C.
Classe F. Mezzo di trasporto-frigorifero, munito di un dispositivo di raffreddamento tale che ti sia uguale o inferiore a -20°C.
Il coefficiente K dei mezzi di trasporto delle classi B, G, E ed F deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m quadri °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
4. Mezzo di trasporto calorifero. Mezzo di trasporto isotermico munito di un dispositivo di riscaldamento che consente di elevare la temperatura all'interno della carrozzeria vuota e di mantenerla in seguito per almeno 12 ore, senza aggiunta supplementare di calore, ad un livello praticamente costante non inferiore ai +12°C. con la seguente temperatura media esterna della carrozzeria per le due classi:
Classe A. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -10°C.
Classe B. Mezzo di trasporto calorifero per una temperatura media esterna di -20°C.
Il coefficiente K dei mezzi di trasporto della classe B deve essere tassativamente uguale o inferiore a 0,4 W/m quadri °C (≅ 0,35 kcal/h m quadri °C).
5. Disposizioni transitorie. Durante un periodo di tre anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K), per i mezzi di trasporto gia' in esercizio a tale data, potra' essere uguale o inferiore a:
- 0,9 W/m quadri °C (≅ 0,8 kcal/h m quadri °C) per i mezzi di trasporto isotermici della categoria IN, per i mezzi di trasporto-ghiacciaia della classe A, per tutti i mezzi di trasporto-frigoriferi e per quelli caloriferi della classe A,
- 0,6 W/m quadri °C ≅ 0,5 kcal/h m quadri °C) per i mezzi di trasporto ghiacciaia delle classi B e C ed i mezzi di trasporto caloriferi della classe B.
Inoltre, decorso il periodo di tre anni, indicalo nel primo comma del presente paragrafo, e fino al momento in cui il mezzo di trasporto e' ritirato dal servizio, il coefficiente K dei mezzi di trasporto-frigoriferi menzionati dalle classi B, C, E ed F non potra' che essere uguale o inferiore a 0,7 W/m quadri °C (≅ 0,6 kcal/h m quadri °C).
Tuttavia le presenti disposizioni transitorie non saranno di ostacolo per l'applicazione di norme piu' severe che potranno essere fissate in alcuni Stati per i mezzi di trasporto immatricolati sul proprio territorio.
ALLEGATO 1, APPENDICE 1.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO DELLA CONFORMITA' ALLE NORME DEI MEZZI DI TRASPORTO ISOTERMICI, A GHIACCIAIA, FRIGORIFERI O CALORIFERI
1. Ad esclusione dei casi previsti nei paragrafi 29 e 49 dell'appendice 2 del presente allegato, il controllo della conformita' alle norme prescritte dal presente allegato avra' luogo nelle stazioni di collaudo indicate o autorizzate dall'autorita' competente del Paese nel quale il mezzo di trasporto e' stato immatricolato o registrato. Questo controllo sara' effettuato:
a) prima della messa in esercizio del mezzo di trasporto;
b) periodicamente, almeno una volta ogni sei anni;
c) ogni volta che l'autorita' competente lo richieda.
2. Il controllo dei nuovi mezzi di trasporto prodotti in serie secondo un modello determinato puo' essere effettuato facendo controlli sondaggio su almeno l'1% dei mezzi di trasporto della serie. I mezzi di trasporto non saranno considerati rientranti nella stessa serie del mezzo di trasporto campione se non risponderanno almeno alle condizioni seguenti, allo scopo di assicurare che essi siano conformi al mezzo di trasporto preso come modello:
a) se si tratta di mezzi di trasporto isotermici, il mezzo di trasporto campione potra' essere un mezzo di trasporto isotermico, a ghiacciaia, frigorifero o calorifero,
- l'impianto isolante e' analogo; in particolare il materiale isolante e il suo spessore, come pure il metodo di isolamento sono identici;
- le attrezzature interne sono identiche o semplificate;
- il numero delle porte, degli sportelli o delle altre aperture e' uguale o inferiore;
- la superficie interna della carrozzeria non differisce piu' del ±20%;
b) se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto a ghiacciaia,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- le attrezzature di ventilazione interna sono simili;
- la fonte di freddo e' identica;
- la riserva di freddo per unita' di superficie interna e' maggiore o uguale;
c) se si tratta di mezzi di trasporto frigoriferi ed il mezzo di trasporto campione deve essere un mezzo di trasporto frigorifero,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- la potenza dell'attrezzatura frigorifera per unita' di superficie interna, a uguali condizioni di temperatura, e' maggiore o uguale,
d) se si tratta di mezzi di trasporto caloriferi ed il mezzo di trasporto campione puo' essere un mezzo di trasporto isotermico o calorifero,
- le condizioni di cui al paragrafo 2 a) sono osservate;
- la fonte di calore e' identica;
- la potenza dell'attrezzatura calorifica per unita' di superficie interna e' maggiore o uguale.
3. I metodi e la procedura da utilizzare per effettuare il controllo di conformita' alle norme dei mezzi di trasporto sono riportati nell'appendice 2 del presente allegato.
4. L'attestato di conformita' alle norme viene rilasciato dall'Autorita' competente su di un modulo conforme al modello riprodotto nell'appendice 3 del presente allegato. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto su strada l'attestato o una fotocopia di questo dovra' trovarsi a bordo del veicolo durante il trasporto ed essere presentato ad ogni richiesta dei controllori. Se un mezzo di trasporto puo' essere designato come facente parte di una qualunque categoria o classe solo in applicazione delle disposizioni transitorie, di cui al paragrafo 5 del presente allegato, la validita' dell'attestato rilasciato a tale mezzo di trasporto sara' limitata al periodo previsto da tali disposizioni transitorie.
5. Sui mezzi di trasporto saranno applicate delle sigle di riconoscimento e delle indicazioni conformemente alle disposizioni dell'appendice 4 del presente allegato. Esse dovranno essere soppresse non appena il mezzo di trasporto cessera' di essere conforme alle norme fissate nel presente allegato.
ALLEGATO 1, APPENDICE 2.
METODI E PROCEDURE Di MISURAZIONE E CONTROLLO DELLE PROPRIETA' ISOTERMICHE E DELLA FUNZIONALITA' DEI DISPOSITIVI DI RAFFREDDAMENTO O DI RISCALDAMENTO DEI MEZZI SPECIALI DESTINATI AL TRASPORTO DI DERRATE DETERIORABILI
A. DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI.
1. Coefficiente K. Il coefficiente globale di trasmissione termica (coefficiente K, denominato coefficiente U in alcuni paesi), il quale caratterizza le proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto, e' definito dalla seguente equazione:
Parte di provvedimento in formato grafico
dove W e' la capacita' termica dispensata all'interno della carrozzeria, di superficie media S e necessaria per il mantenimento a regime costante della differenza assoluta
Parte di provvedimento in formato grafico
per la temperatura media interna
Parte di provvedimento in formato grafico
e la temperatura media esterna
Parte di provvedimento in formato grafico
quando la temperatura media esterna
Parte di provvedimento in formato grafico
e' costante.
2. Superficie media S della carrozzeria e' la media geometrica della superficie interna Si e della superficie esterna Se della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
La determinazione di entrambe le superfici Si e Se si ottiene tenendo conto della particolarita' della struttura della carrozzeria e delle irregolarita' della superficie, come curvature, incavi per le ruote etc., e queste particolarita' o irregolarita' vengono annotate nella rubrica corrispondente del processo verbale delle prove previsto qui di seguito; tuttavia, se la carrozzeria ha un rivestimento del tipo lamiera ondulata, la superficie da considerare e' la superficie diritta di questo rivestimento e non la superficie sviluppata.
3. Se la carrozzeria ha la forma di parallelepipedo, la temperatura media interna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
e' la media aritmetica delle temperature misurate ad una distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:
a) negli 8 angoli interni della carrozzeria,
b) al centro delle 6 pareti interne della carrozzeria.
Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.
4. Se la carrozzeria ha la forma di un parallelepipedo, la temperatura media esterna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
e' la media aritmetica delle temperature misurate alla distanza di 10 cm dalle pareti nei seguenti 14 punti:
a) negli 8 angoli della carrozzeria;
b) al centro delle 6 pareti esterne della carrozzeria.
Se la carrozzeria non ha la forma di un parallelepipedo, la distribuzione dei 14 punti di misurazione deve essere effettuata nel modo migliore, tenendo conto della forma della carrozzeria.
5. La temperatura media delle pareti della carrozzeria e' la media aritmetica della temperatura media esterna e della temperatura media interna della carrozzeria
Parte di provvedimento in formato grafico
6. Regime costante. Il regime si intende costante se sono soddisfatte le due condizioni seguenti:
- le variazioni della temperatura media interna ed esterna della carrozzeria non superano ±0,5°C per un periodo di almeno 12 ore;
- la differenza tra la potenza termica media, misurata durante almeno tre ore, prima e dopo questo periodo di almeno dodici ore, e' inferiore al 3%.
B. PROPRIETA' ISOTERMICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO.
Metodi di misurazione del coefficiente K
a) Mezzi di trasporto diversi dalle cisterne destinate al
trasporto di liquidi alimentari
7. Il controllo delle proprieta' isotermiche di tali mezzi di trasporto sara' effettuato a regime costante sia con il metodo del raffreddamento interno che del riscaldamento interno. In entrambi i casi il mezzo di trasporto vuoto verra' collocato in una camera isotermica.
8. Indipendentemente dal metodo impiegato, nella camera isotermica dovra' essere mantenuta, durante tutto il collaudo, una temperatura media uniforme e costante con uno scarto di ±0,5°C ad un livello tale che la differenza tra la temperatura all'interno del mezzo di trasporto e nella camera isotermica raggiunga non meno di 20°C, mentre la temperatura media delle pareti della carrozzeria sara' mantenuta ad un livello di circa +20°C.
9. Per la determinazione del coefficiente globale di trasmissione del calore (coefficiente K) con il metodo del raffreddamento interno la temperatura di rugiada nell'atmosfera della camera isotermica dovra' essere mantenuta a +25°C con un scarto di ±2°C. Durante il controllo effettuato sia con il metodo del raffreddamento interno sia con quello del riscaldamento interno l'aria contenuta nella camera sara' continuamente messa in movimento in modo che la sua velocita' alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.
10. Quando viene utilizzato il metodo del raffreddamento interno, all'interno della carrozzeria verranno posti uno o piu' scambiatori di calore. La superficie di questi scambiatori di calore dovra' essere tale che, passando attraverso di essi il gas ad una temperatura non inferiore a 0°C (3), la temperatura media all'interno della carrozzeria, a regime costante, sara' inferiore a +10°C. Quando verranno effettuati esperimenti con il metodo del riscaldamento, si useranno dei dispositivi di riscaldamento elettrici (resistenze elettriche ecc.). Gli scambiatori di calore o i dispositivi elettrici di riscaldamento saranno dotati di un dispositivo per la corrente d'aria, la cui emissione sia sufficiente a far si che la differenza massima tra la temperatura in uno qualsiasi dei 14 punti indicati al paragrafo 3 della presente appendice, non sia superiore a 3°C dopo che sara' stato instaurato un regime costante.
11. Le apparecchiature per misurare la temperatura, protette dai raggi del sole, verranno dislocate all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
12. Verranno messe in funzione le apparecchiature di produzione e di distribuzione del freddo o del caldo, le apparecchiature di misurazione della potenza frigorifera o calorifera scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori, che danno movimento all'aria.
13. A regime costante la differenza massima tra le temperature ai punti piu' caldo e piu' freddo all'esterno della carrozzeria non dovra' superare i 2°C.
14. La temperatura esterna media e la temperatura interna media della carrozzeria vanno misurate almeno quattro volte all'ora.
15. L'esperimento verra' continuato per tutto il tempo necessario al fine di assicurarsi della permanenza del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice). Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovra' continuare per un periodo supplementare di 8 ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.
b) Mezzi di trasporto a cisterna, destinati al trasporto di liquidi alimentari
16. Il metodo esposto qui di seguito si applica solo ai mezzi di trasporto-cisterna ad uno o piu' scompartimenti destinati esclusivamente al trasporto di liquidi alimentari, come ad esempio il latte. Ogni scompartimento di queste cisterne ha almeno una botola ed un tubo di scarico: se vi sono piu' scompartimenti, essi dovranno essere separati gli uni dagli altri a mezzo di divisori verticali non isolati.
17. Il controllo viene effettuato a regime costante con il metodo del riscaldamento interno della cisterna vuota, installata in una camera isotermica.
18. Nel corso di tutto l'esperimento la temperatura media della camera isotermica deve essere mantenuta uniforme e costante contenuta nei valori da +15 a +20°C con uno scarto di ±0,5°C; la temperatura media interna della cisterna sara' mantenuta sui valori da +45 a +50°C a regime costante, mentre la temperatura media delle pareti della cisterna dovra' raggiungere i valori da +30 a +35°C.
19. L'aria nella camera sara' incessantemente mossa in modo che la sua velocita' alla distanza di 10 cm dalle pareti sia di 1-2 metri/secondo.
20. All'interno della cisterna verra' installato uno scambiatore di calore. Se la cisterna ha piu' scompartimenti, in ciascuno di essi sara' installato uno scambiatore di calore. Questi scambiatori di calore avranno una resistenza elettrica e saranno dotati di un ventilatore la cui emissione e' sufficiente a far si che la differenza tra le temperature massima e minima all'interno di ogni scompartimento non superi i 3°C dopo che sia stato stabilito un regime costante. Se la cisterna e' dotata di piu' scompartimenti, la temperatura media dello scompartimento piu' freddo non dovra' differire di piu' di 2°C dalla temperatura media dello scompartimento piu' caldo, effettuando la misurazione della temperatura come indicato al paragrafo 21 della presente appendice.
21. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, verranno installati all'interno e all'esterno della cisterna ad una distanza di 10 cm dalle pareti, nel modo seguente:
a) Se la cisterna ha un solo scompartimento, la misurazione sara' effettuata nei seguenti punti:
- alle 4 estremita' di due diametri disposti ad angolo retto, uno verticalmente e l'altro orizzontalmente, accanto a ciascuno dei due fondi;
- alle 4 estremita' di due diametri disposti ad angolo retto, con un'inclinazione di 45° rispetto alla superficie orizzontale nel piano assiale della cisterna;
- al centro di entrambi i fondi.
b) Se la cisterna e' formata da piu' scompartimenti, la misurazione sara' effettuata nei seguenti punti: per ciascuno dei due scompartimenti esterni,
- alle estremita' di un diametro orizzontale, vicino al fondo e alle estremita' di un diametro verticale vicino alla parete divisoria;
- al centro del fondo; e per ciascuno dei restanti scompartimenti, almeno:
- alle estremita' del diametro, con un'inclinazione di 45° rispetto all'orizzontale vicino ad uno dei divisori, e alle estremita' del diametro, perpendicolare al precedente, vicino all'altro divisorio.
La temperatura media interna e la temperatura madia esterna della cisterna sono date dalla media aritmetica di tutte le misurazioni effettuate rispettivamente all'interno e all'esterno. Per le cisterne con piu' scompartimenti, la temperatura media interna di ciascun scompartimento sara' data dalla media aritmetica delle misurazioni effettuate nello scompartimento, in questo caso il numero di tali misurazioni non dovra' essere inferiore a quattro.
22. Verranno messe in funzione le apparecchiature per il riscaldamento ed il movimento dell'aria, per la misurazione della potenza termica scambiata e dell'equivalente termico dei ventilatori che mettono in movimento l'aria.
23. A regime costante la differenza massima tra le temperature nei punti piu' caldo e piu' freddo all'esterno della cisterna non dovra' superare i 2°C.
24. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della cisterna andranno misurate almeno quattro volte all'ora.
25. L'esperimento sara' prolungato per tutto il tempo necessario ad assicurarsi della regolarita' del regime (vedi paragrafo 6 della presente appendice) Se tutti i dati non sono registrati e riportati automaticamente, l'esperimento dovra' continuare per un periodo supplementare di otto ore consecutive allo scopo di controllare la permanenza del regime e di effettuare le misurazioni definitive.
c) Disposizioni comuni a tutti i tipi di trasporti isotermici
i) Controllo del coefficiente K.
26. Se lo scopo degli esperimenti non e' di determinare il coefficiente K, ma solamente di verificare se questo coefficiente e' inferiore ad un determinato limite, gli esperimenti effettuati alle condizioni indicate nei paragrafi da 7 a 25 della presente appendice, potranno essere interrotti non appena risultera' dalle misurazioni gia' effettuate che il coefficiente K corrisponde alle condizioni volute.
ii) Precisione delle misurazioni del coefficiente K
27. Le stazioni di controllo dovranno essere dotate dell'attrezzatura e degli strumenti necessari ad assicurare la determinazione del coefficiente K con un errore massimo di misurazione di ±10%.
iii) Verbali dei controlli
28. Per ciascun controllo sara' redatto il verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione secondo uno dei due modelli n. 1 e n. 2 piu' avanti riportati.
Controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in servizio
29. Per il controllo delle proprieta' isotermiche dei mezzi di trasporto in servizio, di cui ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice 1 del presente allegato, le autorita' competenti potranno:
- applicare i metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice;
- nominare degli esperti, incaricandoli di valutare l'idoneita' del mezzo di trasporto di essere mantenuto nell'una o nell'altra categoria di mezzi di trasporto isotermici. Tali esperti dovranno tenere conto dei dati seguenti e trarre le proprie conclusioni sulla base di quanto segue:
a) Controllo generale del mezzo di trasporto
Questo controllo sara' effettuato mediante l'esame del mezzo di trasporto allo scopo di stabilire nell'ordine seguente:
i) il carattere generale della costruzione dell'involucro isolante;
ii) il metodo per realizzare l'isolamento;
iii) la natura e lo stato delle pareti;
iv) lo stato di conservazione della protezione isotermica;
v) lo spessore delle pareti;
e di fare tutte le osservazioni riguardanti le proprieta' isotermiche del mezzo di trasporto. A questo scopo gli esperti potranno procedere a smontaggi parziali e farsi esibire qualsiasi documento necessario per effettuare il controllo (schemi, verbali dei controlli, descrizioni, fatture, ecc.).
b) Prova di impenetrabilita' dell'aria (non si applica ai mezzi di trasporto-cisterna).
Il controllo verra' effettuato da un osservatore posto all'interno del mezzo di trasporto in una zona fortemente illuminata. Potra' essere utilizzato qualsiasi metodo che dia dei risultati piu' precisi.
c) Decisioni
i) Se le conclusioni concernenti lo stato generale della carrozzeria sono favorevoli, il mezzo di trasporto potra' essere mantenuto in esercizio come mezzo di trasporto isotermico, nella categoria d'origine, per un nuovo periodo della durata massima di tre anni. Se le conclusioni dell'esperto o degli esperti sono sfavorevoli, il mezzo di trasporto potra' essere lasciato in esercizio solo a condizione che esso superi positivamente nella stazione di controllo le verifiche descritte nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice; in questo caso esso potra' essere lasciato in esercizio per un nuovo periodo di sei anni.
ii) Se si tratta di mezzi di trasporto prodotti in serie, secondo un tipo determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato e appartenenti ad uno stesso proprietario, si potra', oltre all'esame di ciascun mezzo di trasporto, procedere alla misurazione del coefficiente K almeno sull'1% di questi mezzi di trasporto, uniformandosi, per questa misurazione, alle disposizioni dei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice. Se i risultati del controllo e delle misurazioni sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio come mezzi di trasporto isotermici, nella loro categoria d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
Disposizioni transitorie da applicare ai mezzi di trasporto nuovi
30. Durante (4) 4 anni, a partire dal giorno di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo non c'e' la possibilita' di misurare il coefficiente K dei mezzi di trasporto con l'impiego dei metodi descritti nei paragrafi da 7 a 27 della presente appendice, la conformita' dei nuovi mezzi di trasporto isotermici alle norme prescritte nel presente allegato potra' essere controllata applicando le disposizioni del paragrafo 29 e con la determinazione supplementare delle proprieta' isotermiche, che si basera' sulla considerazione seguente:
Il materiale isolante degli elementi principali del mezzo di trasporto (pareti laterali, pavimento, tetto, sportelli, porte, ecc.) dovra' avere uno spessore piu' o meno uniforme, che superi in metri la cifra ottenuta dividendo il coefficiente di conducibilita' termica di questo materiale in ambiente umido, per il coefficiente K prescritto per la categoria nella quale e' richiesta l'ammissione per quel mezzo di trasporto.
C. EFFICIENZA DELL'APPARECCHIATURA TERMICA DEI MEZZI DI TRASPORTO.
Metodi di controllo per determinare l'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto
31. La determinazione dell'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto sara' effettuata conformemente ai metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice.
Mezzi di trasporto-ghiacciaia
32. Il mezzo di trasporto vuoto sara' posto in una camera isotermica, nella quale sara' mantenuta una temperatura media uniforme e costante di +30°C con uno scarto di ±0,5°C. L'aria della camera sara' mantenuta umida, fissando il punto di rugiada a + 25°C con uno scarto di circa ±2°C; verra' messa in movimento come indicato al paragrafo 9 della presente appendice.
33. Dispositivi per la misurazione della temperatura, protetti dai raggi del sole, vengono dislocati all'interno e all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
34. a) Per i mezzi di trasporto, diversi da quelli a placche eutectiche fisse, la quantita' massima di agente frigorifero indicata dal costruttore oppure che possa effettivamente essere normalmente collocata, verra' caricata in appositi recipienti, quando la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto la temperatura media esterna della carrozzeria (+30°C). Le porte, gli sportelli e tutti i fori saranno chiusi, mentre i dispositivi per la ventilazione interna del mezzo di trasporto, ove esistano, verranno messi in funzione al massimo regime. Inoltre per i mezzi di trasporto nuovi verra' messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento la cui potenza sara' uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti a regime costante quando viene raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non sara' effettuato nessun carico supplementare di agente frigorifero.
b) Per il controllo dei mezzi di trasporto con placche eutectiche fisse e' prevista una fase preliminare di congelamento della soluzione eutectica. A questo scopo, quando la temperatura media interna della carrozzeria e la temperatura delle piastre avranno raggiunto la temperatura media esterna (+30°C), le porte e gli sportelli verranno chiusi e sara' posto in funzione il meccanismo per il raffreddamento delle piastre per una durata di 18 ore consecutive. Se il dispositivo per il raffreddamento delle piastre e' dotato di una macchina a funzionamento ciclico, la durata complessiva del funzionamento di questo dispositivo sara' di 24 ore. Sui mezzi di trasporto nuovi, subito dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento, sara' posto in funzione nella carrozzeria il dispositivo di riscaldamento, la cui potenza sara' uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando sara' stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto. Durante il controllo non verra' effettuata alcuna operazione di rigelo della soluzione.
35. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
36. L'esperimento verra' continuato durante 12 ore dopo che la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto (A = +7°C; B = -10°C; C = -20°C) oppure, per i mezzi di trasporto con piastre eutectiche fisse, dopo l'arresto del dispositivo di raffreddamento. L'esperimento sara' considerato soddisfacente se, per la durata di 12 ore, la temperatura media interna della carrozzeria non superera' tale limite inferiore.
Mezzi di trasporto frigorifero
37. L'esperimento sara' effettuato alle condizioni indicate nei paragrafi 32 e 33 della presente appendice.
38. Quando la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto la temperatura esterna (+30°C), le porte, gli sportelli e tutte le aperture verranno chiuse e il dispositivo di raffreddamento, come pure i dispositivi di ventilazione interna (se vi sono) verranno posti in funzione al massimo regime. Inoltre, per i mezzi di trasporto nuovi verra' messo in funzione nella carrozzeria un dispositivo di riscaldamento di potenza uguale al 35% della potenza scambiata attraverso le pareti in condizioni di regime costante quando e' stata raggiunta la temperatura prevista per la presunta classe del mezzo di trasporto.
39. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
40. L'esperimento verra' protratto per la durata di 12 ore a partire dal momento in cui la temperatura media interna della carrozzeria avra' raggiunto:
- il limite inferiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto, se si tratta delle classi A, B o C (A = 0°C; B = -10°C; C = -20°C);
- almeno il limite superiore fissato per la presunta classe del mezzo di trasporto, se si tratta delle classi D, E o F (D = +2°C; E = -10°C; F = -20°C).
La prova sara' considerata soddisfacente se il dispositivo di raffreddamento e' in grado di assicurare il mantenimento, durante queste 12 ore, del regime di temperatura previsto, non tenendo conto, se del caso, dei periodi di sbrinamento automatico dell'impianto frigorifero.
41. Se il dispositivo di raffreddamento e tutti i suoi accessori sono stati sottoposti ad un controllo a parte per la determinazione della potenza frigorifera utile alle temperature di riferimento previste ed ha ottenuto il giudizio favorevole dell'autorita' competente, il mezzo di trasporto potra' essere considerato mezzo di trasporto frigorifero senza alcuna prova di efficienza, se la potenza frigorifera del dispositivo, moltiplicata per il coefficiente 1,75, e' superiore alle dispersioni termiche a regime costante attraverso le pareti della carrozzeria per quella data classe di mezzi di trasporto. Pertanto queste disposizioni non si applicano ai mezzi di trasporto-campione, menzionati nel paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato.
42. Se la macchina frigorifera viene sostituita con una macchina di tipo diverso, l'autorita' competente potra':
a) richiedere che il mezzo di trasporto sia sottoposto alle misurazioni o ai controlli previsti nei paragrafi da 37 a 40;
b) assicurarsi che la potenza frigorifera utile della nuova macchina alla temperatura prevista per la classe del mezzo di trasporto, sia uguale o superiore a quella della macchina sostituita;
c) assicurarsi del fatto che la potenza frigorifera utile della nuova macchina soddisfi le disposizioni del paragrafo 41.
Mezzi di trasporto caloriferi
43. Il mezzo di trasporto vuoto sara' dislocato in una camera isotermica, nella quale verra' mantenuta una temperatura media costante ad un livello piu' basso possibile. L'aria nella camera sara' messa in movimento come indicato nel paragrafo 9 della presente appendice.
44. Gli apparecchi per la misurazione della temperatura, protetti dall'irradiamento, verranno dislocati all'interno o all'esterno della carrozzeria nei punti indicati nei paragrafi 3 e 4 della presente appendice.
45. Le porte, gli sportelli e tutte le aperture saranno chiuse e il dispositivo di riscaldamento, come pure i dispositivi per la ventilazione interna (ove esistano), saranno posti in funzione al loro massimo regime.
46. La temperatura media esterna e la temperatura media interna della carrozzeria andranno misurate ciascuna almeno ogni 30 minuti.
47. L'esperimento sara' protratto per 12 ore a partire dal momento in cui la differenza tra la temperatura media interna della carrozzeria e la temperatura media esterna avra' raggiunto il valore corrispondente alle condizioni stabilite per la presunta classe del mezzo di trasporto, mentre questo valore sara' aumentato del 35% per i mezzi di trasporto nuovi. La prova sara' considerata soddisfacente se il dispositivo di riscaldamento sara' in grado di assicurare, per la durata di queste 12 ore, il mantenimento della differenza di temperatura prevista.
Verbali dei collaudi
48. Per ciascun collaudo verra' redatto un verbale corrispondente al mezzo di trasporto in questione in base ad uno dei modelli piu' avanti riportati nn. da 3 a 5.
Controllo dell'efficienza dei dispositivi termici dei mezzi di trasporto in esercizio
49. Per il controllo dell'efficienza dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto a ghiacciaia, frigorifero e calorifero in esercizio indicato ai punti b) e c) del paragrafo 1 dell'appendice i del presente allegato, le autorita' competenti potranno:
- applicare i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice;
- designare gli esperti incaricati di applicare le disposizioni seguenti:
a) Mezzi di trasporto a ghiacciaia
Si verifichera' se la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto, nel quale la temperatura sara' stata preventivamente portata al valore di quella esterna, possa essere portata alla temperatura limite, della classe del mezzo di trasporto, prevista nel presente allegato e se essa possa essere mantenuta al di sotto di tale temperatura per un periodo di durata t, quando t
Parte di provvedimento in formato grafico
essendo
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la differenza fra +30°C e questa temperatura limite, mentre
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e' la differenza fra la temperatura media esterna durante la prova e la suddetta temperatura limite ad una temperatura esterna non inferiore a +15°C. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in esercizio come mezzi di trasporto a ghiacciata nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.
b) Mezzi di trasporto frigoriferi
Si verifichera' se, ad una temperatura esterna non inferiore a +15°C, la temperatura interna del mezzo di trasporto vuoto possa essere portata:
- per le classi A, B o C, alla temperatura minima della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato;
- per le classi D, E o F, alla temperatura limite della classe del mezzo di trasporto prevista nel presente allegato.
Se i risultati appaiono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno essere mantenuti in servizio come mezzi di trasporto frigoriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore ai tre anni.
c) Mezzi di trasporto caloriferi
Si verifichera' se lo scarto tra la temperatura interna del mezzo di trasporto e la temperatura esterna, che determina la classe alla quale il mezzo di trasporto appartiene (22°C per la classe A e 32°C per la classe B), prevista nel presente allegato, possa essere raggiunto e mantenuto per almeno 12 ore. Se i risultati sono favorevoli, questi mezzi di trasporto potranno rimanere in servizio come mezzi di trasporto caloriferi nella loro classe d'origine per un nuovo periodo non superiore a tre anni.
d) Disposizioni comuni ai mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi
i) Se i risultati non sono favorevoli, i mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi e caloriferi potranno essere mantenuti in esercizio nella loro classe d'origine solo a condizione che superino positivamente le prove nella stazione di controllo, descritte nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice; in questo caso potranno essere lasciati in servizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
ii) Se si tratta di mezzi di trasporto a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, costruiti in serie secondo un modello determinato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'appendice 1 del presente allegato ed appartenenti ad uno stesso proprietario, oltre all'esame dei dispositivi termici di ciascun mezzo di trasporto, per assicurarsi che la loro condizione generale sia soddisfacente, nella stazione di controllo, conformemente alle disposizioni dei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, potra' essere effettuato il controllo dell'efficienza delle attrezzature per il raffreddamento o il riscaldamento su almeno l'1% di tali mezzi di trasporto. Se i risultati di questo controllo e di questa prova sono favorevoli, tutti questi mezzi di trasporto potranno essere lasciati in esercizio nella loro classe d'origine per un nuovo periodo di sei anni.
Disposizioni transitorie, applicabili ai mezzi di trasporto nuovi
50. Nel corso (5) di 4 anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, in conformita' alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 11, se, in considerazione del numero insufficiente delle stazioni di controllo, non e' possibile determinare l'efficienza dell'attrezzatura termica dei mezzi di trasporto, utilizzando i metodi descritti nei paragrafi da 32 a 47 della presente appendice, la conformita' alle norme dei mezzi di trasporto nuovi a ghiacciaia, frigoriferi o caloriferi, potra' essere verificata applicando le disposizioni del paragrafo 49 della presente appendice.
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 1
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 2
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 3
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 4
Parte di provvedimento in formato grafico
MODELLO DI VERBALE DI COLLAUDO N. 5
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 1, APPENDICE 3.
MODELLO DI ATTESTATO RILASCIATO PER I MEZZI DI TRASPORTO ISOTERMICI, A GHIACCIAIA, FRIGORIFERI 0 CALORIFERI, DESTINATI AI TRASPORTI TERRESTRI INTERNAZIONALI DI DERRATE DETERIORABILI
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 1, APPENDICE 4.
SIGLE DI RICONOSCIMENTO DA APPLICARE AI MEZZI DI TRASPORTO SPECIALI
Le sigle di riconoscimento, prescritte nel paragrafo 5 dell'appendice 1 del presente allegato, sono formate da lettere maiuscole in caratteri latini di colore blu' scuro su fondo bianco; l'altezza delle lettere deve essere almeno di 12 cm. Esse sono le seguenti:
Mezzo di trasporto Sigla di riconoscimento
---------------------------------------------------------------------
Mezzo di trasporto isotermico con isolante normale. . . . . . . IN
Mezzo di trasporto isotermico con isolante rinforzato . . . . . IR
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RNA
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRA
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRB
Mezzo di trasporto a ghiacciaia con isolante rinforzato
di classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .RRC
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNA
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRA
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNB(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRB
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNC(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRC
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FND
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRD
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNE(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRE
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante normale di
classe F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FNF(*)
Mezzo di trasporto frigorifero con isolante rinforzato
di classe F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FRF
Mezzo di trasporto calorifero con isolante normale di
classe A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CNA
Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato
di classe A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CRA
Mezzo di trasporto calorifero con isolante rinforzato
di classe B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .CRB
Se il mezzo di trasporto e' dotato di un dispositivo termico amovibile o non autonomo, la sigla o le sigle di identificazione corrispondenti saranno completate con la lettera X.
Sotto le sigle di identificazione sopra elencate, si indichera' la data di scadenza di validita' dell'attestato rilasciato per il mezzo di trasporto (mese, anno), che figura nella rubrica 8 dell'appendice 3 del presente allegato.
Modello:
+----------+
| |
| RNA | 5 = mese (maggio) | scadenza di validita'
| | >
| 5-1974 | 1974 = anno | dell'attestato
|
|
-----
(1) Vagoni, autocarri, rimorchi, semirimorchi, contenitori ed altri mezzi di trasporto similari.
(2) Quando si tratta di mezzi di trasporto a cisterna, l'espressione "carrozzeria" indica nella presente definizione la cisterna stessa. (3) Per evitare il deposito di brina.
(4) In conformita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
(5) In condormita' alla decisione adottata dal Comitato dei trasporti interni nella sua trentesima sessione.
(*) Vedi le disposizioni transitorie al paragrafo 5 del presente allegato.
Accordo - Allegato 2
ALLEGATO 2.
CONDIZIONI DI TEMPERATURA DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO DI DERRATE SURGELATE E CONGELATE
La temperatura piu' elevata in qualunque punto della merce al momento del carico, durante il trasporto e al momento dello scarico non deve superare i valori sotto indicati per ciascun prodotto.
Tuttavia se talune operazioni tecniche come, ad esempio, lo sbrinamento dell'evaporatore del mezzo di trasporto frigorifero richiedono, per breve tempo, un limitato aumento della temperatura di una qualunque parte della merce, e' tollerato un aumento di 3°C delle temperature indicate qui di seguito per le derrate corrispondenti.
Creme e succhi di frutta concentrati, congelati o surgelati . - 20°C Pesce congelato o surgelato . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18°C Altre derrate surgelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 18°C Burro e altre materie grasse congelate. . . . . . . . . . . . - 14°C Frattaglie, rossi d'uovo, volatili e selvaggina congelati . . - 12°C Carni congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10°C Altre derrate congelate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 10°C
Accordo - Allegato 3
ALLEGATO 3.
CONDIZIONI DI TEMPERATURA DA OSSERVARE DURANTE IL TRASPORTO DI ALCUNE DERRATE CHE NON SONO NE' SURGELATE NE' CONGELATE
Durante il trasporto, la temperatura di tali derrate non deve superare quelle indicate qui di seguito:
Frattaglie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 3°C (3)
Selvaggina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 4°C
Latte in cisterna (fresco o pastorizzato) destinato al
consumo immediato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 4°C(3) Latte industriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 6°C(3) Prodotti del Latte (yoghurt, kefir, panna e fromaggio fresco)+ 4°C(3) Pesce (1) (deve essere sempre trasportato "sotto ghiaccio") + 2°C
Prodotti preparati a base di carne (2). . . . . . . . . . . .+ 6°C
Carne (escluse le frattaglie). . . . . . . . . . . . . . . . + 7°C
Volatili e conigli. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 4°C
------
(1) Escluso il pesce affumicato, salato, seccato o vivo.
(2) Esclusi i prodotti stabilizzati tramite salatura, affumicamento, essiccazione oppure sterilizzazione.
(3) In linea di principio la durata del trasporto non deve superare le 48 ore.